TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2016-02-19, n. 201600353
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Testo completo
N. 00353/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00772/2006 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 772 del 2006, proposto da:
Ditta Mauritia S.r.l. con Sede Vibo Valentia, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico A. Colaci, con domicilio eletto presso IL TE in Catanzaro, Via Bausan, 20;
contro
Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali - Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggio Calabria - –rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distr.le Catanzaro, domiciliata in Catanzaro, Via G.Da Fiore, 34;;
per l'annullamento del decreto di annullamento n. 36 bis adottato in data 12 maggio 2006 dalla Sovrintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della Calabria del nulla-osta paesaggistico prot. 616 del 24 marzo 2006 della Provincia di Vibo Valentia.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2015 la dott.ssa Germana Lo Sapio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.1. Con istanza dell'11.07.2003, parte ricorrente ha presentato al Comune di Vibo Valentia un piano di lottizzazione per la costruzione di un insediamento abitativo costituito da 17 edifici sito in località S. Andrea di Vibo Valentia Marina, su un terreno situato a monte della strada provinciale Vibo Marina -Pizzo.
Il piano è stato approvato con delibera consiliare n. 40 del 29 luglio 2004, previo rilascio dell’autorizzazione paesaggistica da parte della Provincia di Vibo Valentia ( prot. n. 1271 dell'11.06.2003), confermata dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per la Calabria con nota n. 4136/P del 31.10.2003.
1.2. In data 01.02.2006, al fine di realizzare le opere di urbanizzazione necessarie all’esecuzione del piano, l’odierna ricorrente ha chiesto il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per il progetto di sistemazione dell’area; richiesta riscontrata positivamente quanto ai profili di compatibilità paesaggistica con nota n. 616 del 24.03.2006 della Provincia che ha quindi inoltrato la relativa documentazione all’amministrazione statale per la fase di “riesame” di sua competenza ex art. 159 D. Lgs. 42/2004, vigente ratione temporis.
Con il decreto di n. 36/bis del 12.05.2006, gravato in questa sede, la Soprintendenza territorialmente competente ha però annullato l’autorizzazione paesaggistica rilasciata dalla Provincia.
2.1. Con il ricorso in esame, parte ricorrente chiede l’annullamento del predetto atto, sollevando le doglianze di seguito sinteticamente riportate:
a) violazione di legge, con riferimento all’art. 7 L. 241/90, non avendo ricevuto alcuna comunicazione di avvio del procedimento poi conclusosi con il provvedimento di annullamento di competenza statale;
b) violazione di legge, con riguardo all’art. 10 bis L. 241/90 e del principio del contraddittorio di cui la norma è espressione, non essendo stata la ditta interessata destinataria di alcun preavviso di diniego o comunque di un coinvolgimento partecipativo in sede procedimentale.
c) violazione di legge, con riferimento agli artt. 146 e 159 D.lgs. 42/2004; eccesso di potere sotto diversi profili, poiché l’amministrazione statale avrebbe di fatto esercitato un potere sostitutivo, rispetto a quello già esercitato dall’amministrazione provinciale, “sovrapponendo” la propria difforme valutazione sulla compatibilità paesaggistica del progetto a quella divergente della provincia, eccedendo dai limiti entro i quali poteva esercitare il potere di riesame della legittimità dell’autorizzazione provinciale, con una motivazione peraltro generica ed astratta.
2.2. In data 4 luglio 2006, si è costituita l’amministrazione resistente