TAR Palermo, sez. IV, sentenza breve 2024-10-16, n. 202402871
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Testo completo
Pubblicato il 16/10/2024
N. 02871/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01050/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la CI
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1050 del 2024, proposto da-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Dolce, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- il Ministero dell'Interno - Prefettura di Palermo, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo con domicilio digitale ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it e domicilio fisico in Palermo, via Mariano Stabile, n.184;
per l'annullamento
- del provvedimento prot. -OMISSIS-di mancato accoglimento dello sblocco dell'ostatività inserita del Sistema Informatico Patenti WEB formalizzato dalla Prefettura di Palermo, Ufficio Territoriale del Governo,
e per la condanna
- a procedere al riesame della domanda;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio e la memoria difensiva depositati dal Ministero dell'Interno - Prefettura di Palermo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice la dott.ssa Anna Pignataro;
Uditi, nella camera di consiglio del giorno 5 settembre 2024, per le parti i difensori presenti così come specificato nel verbale, ai quali è stato dato avviso della possibile definizione del ricorso con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60, c.p.a.;
A) Così come risulta dagli atti di causa, in data 5 dicembre 2023, il ricorrente in epigrafe ha presentato alla Prefettura di Palermo un’istanza di avvio del procedimento amministrativo per il rilascio del nulla osta al conseguimento di una nuova patente di guida ex art. 120, c.d.s., stante che la precedente era stata revocata con atto n.-OMISSIS- per carenza dei requisiti morali ex art. 120 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada).
La necessità del titolo abilitativo alla guida è stato motivato con riguardo alla necessità di spostamenti per cure mediche e di incontro con i figli residenti presso altri comuni.
Con atto notificato e depositato il 25 luglio2024, il ricorrente ha impugnato, al fine dell’annullamento, previa sospensione cautelare, la nota prot. n. -OMISSIS-notificata a mezzo pec in pari data, contenente il diniego di sblocco dell'ostatività inserita del Sistema Informatico Patenti WEB formalizzato dalla Prefettura di Palermo, Ufficio Territoriale del Governo, attesa “ la necessità di porre limitazioni agli spostamenti, di impedire o ostacolare la perpetrazione di attività illecite e di rendere meno agevole il sottrarsi ai controlli dell'autorità ”.
Ne deduce l’illegittimità per i motivi di “ violazione e/o erronea applicazione dell'art. 25 Cost., dell'art. 27 Cost., dell'art.120, c.d.s., difetto di istruttoria, di motivazione e manifesta illogicità del diniego al rilascio del nulla osta, carenza dei presupposti” poiché l’Amministrazione non avrebbe considerato la circostanza dell’intervenuta revoca delle misure di sicurezza della libertà vigilata e di prevenzione della sorveglianza speciale, in seguito all’avvenuta riabilitazione.
La