TAR Roma, sez. 1T, sentenza breve 2024-07-19, n. 202414747
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Testo completo
Pubblicato il 19/07/2024
N. 14747/2024 REG.PROV.COLL.
N. 06691/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 6691 del 2024, proposto da AY AS di DI CH & C, in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG A02F7BC4B2, rappresentata e difesa dall'avvocato Eugenio Tristano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ministero dell’Interno Dip. P. S. Polizia di Stato, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, non costituito in giudizio;
nei confronti
AC TR S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanna De Santis, Alessandro Bovari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa concessione di misure cautelari
- del decreto del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale - Ufficio Attività Contrattuali per l’Informatica, le Telecomunicazioni e gli Impianti Tecnici, di aggiudicazione della gara, prot. n. 0047759, del 13 maggio 2024;
- del verbale di gara n. 6, del 12 aprile 2024 e del verbale di gara n. 7, del 2 aprile 2024;
- ove occorrer possa, dei verbali di gara n. 1, del 6.03.24; n. 2, dell’8.03.24; n. 3, del 20.03.24; n. 4, del 27.03.24; n. 5, del 5.04.24;
- del documento, denominato “attestazione” dell’8 maggio 2024;
- della proposta di aggiudicazione, di estremi sconosciuti;
- dell’eventuale verbale di consegna del servizio alla “AC TR S.r.l”, di estremi sconosciuti;
- di ogni atto antecedente, connesso e consequenziale.
Nonché per la condanna del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, previa declaratoria, ex art. 122 c.p.a., di inefficacia ex tunc del contratto nelle more eventualmente sottoscritto e previo accertamento dell’effettiva possibilità della ricorrente di conseguire l’aggiudicazione e di subentrare nel contratto, ad aggiudicare la gara alla ricorrente e a stipulare il relativo contratto secondo l’offerta dalla stessa presentata, ovvero, in subordine, per la condanna del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza - al risarcimento del danno per equivalente pecuniario in favore della ricorrente ex art. 30 e 124 d.lgs. n. 104/2010.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di AC TR S.r.l., del Ministero dell'Interno e del Ministero dell’Interno Dip. P. S. Polizia di Stato;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2024 la dott.ssa Silvia Simone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Con determinazione n. 0112507 del 24 novembre 2023 il Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica sicurezza - Direzione centrale per i servizi tecnico logistici e della gestione patrimoniale – ha indetto la procedura di selezione relativa all’appalto per “ L’acquisizione di una soluzione software, servizi e accessori per la lettura dei tachigrafi e carte conducente per le esigenze delle articolazioni territoriali della polizia, con correlati servizi di consegna, manutenzione evolutiva, correttiva ed adeguativa, formazione, nonché supporto tecnico, per un arco temporale di 36 (trentasei) mesi” (CIG A02F7BC4B2).
2. La procedura è stata esperita ai sensi dell’articolo 32 del d.lgs. 36/23, mediante ricorso al “ Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione (SDAPA)” e in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 108, comma 2, lettera c), del medesimo decreto legislativo. L’importo a base di gara era stabilito in € 693.100,00, I.V.A. esclusa.
3. Alla selezione sono state ammesse le società AY AS di DI CH & C, odierna ricorrente (di seguito anche “AY), e AC TR S.R.L. (di seguito anche “AC”).
4. All’esito dell’esame delle offerte tecniche, come da verbali in data 6, 8, 20, 27 marzo e 5 aprile 2024 versati in atti, la Commissione giudicatrice ha attribuito i seguenti punteggi: AY punti 67,728, AC punti 70.
5. All’esito dell’esame dell’offerta economica dei due concorrenti, presentata con le modalità previste al punto 8.9 del Capitolato d’oneri allegato alla lettera di invito, la Commissione di gara, come risulta dal verbale della seduta del 12 aprile 2024, preso atto di un malfunzionamento della piattaforma digitale “Acquistinrete”, con cui è stata gestita la gara, ha, sulla base dei dati risultanti dal “modello di offerta economica predisposto dalla stazione appaltante” (allegato nr. 13B alla documentazione di gara) e compilato da ciascuna delle due imprese, assegnato i seguenti punteggi: DigitalWay punteggio economico 8,994, AC punteggio economico 30,000; conseguentemente, è stata proposta l’aggiudicazione provvisoria in favore di AC, per un importo di € 595.864,00.
6. Avverso gli atti in epigrafe indicati AY ha proposto ricorso per l’annullamento, previa sospensione in via cautelare, chiedendo di disporre l’aggiudicazione in suo favore, previa eventuale declaratoria di inefficacia del contratto nel frattempo stipulato, ovvero, in subordine, il risarcimento del danno per equivalente, anche in via equitativa, quantificato in € 161.930,15.
7. Il ricorso è affidato a due ordini di censure, con le quali la AY contesta, in particolare, la legittimità della valutazione delle offerte economiche effettuata dalla Commissione di gara una volta riscontrato il malfunzionamento della piattaforma di sistema, sotto il profilo della violazione di legge, dell’eccesso di potere declinato in varie figure sintomatiche e della violazione dei principi di immutabilità dei prezzi unitari offerti, di unicità, immodificabilità e non ambiguità dell’offerta, nonché della par condicio tra imprese offerenti e dell’autovincolo a quanto previsto dall’art. 8.9 del Capitolato d’oneri.
8. Afferma in proposito la ricorrente che, con riguardo all’aggiudicataria AC, la divergenza di importi risultante nell’offerta economica di sistema rispetto a quella risultante nel modello di offerta economica predisposta dalla stazione appaltante non sarebbe riconducibile ad una svista, a un errore materiale o ad un refuso rettificabile dalla Commissione, quanto piuttosto ad una manifestazione contraddittoria, non univoca e non agevolmente individuabile della volontà contrattuale della società controinteressata, che avrebbe giustificato l’esclusione di quest’ultima dalla procedura di gara.
9. La Commissione, nel dare prevalenza ai valori riportati nel “ Modello di offerta economica predisposto dalla stazione appaltante ”, avrebbe, inoltre, secondo la ricorrente, agito in violazione dell’art. 8.9 del Capitolato d’oneri, il quale stabilisce che “ in caso di discordanza tra il valore complessivo inserito nell’offerta generata dal “Sistema” e quello del “Modello di offerta economica predisposto dalla stazione appaltante”, sarà preso a riferimento quello riportato nello schema di offerta generato dal “Sistema” . La corretta applicazione del Capitolato di gara avrebbe invece comportato l’aggiudicazione a favore di AY, con il punteggio di 97,728.
10. Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno eccependo l’inammissibilità del ricorso per tardività, nonché la sua infondatezza.
10.1 In punto di fatto, l’Amministrazione evidenzia che: i) il “sistema” generava un errore di calcolo non traguardabile, fatta salva la determinazione di considerare solo ed esclusivamente i dati economici inseriti nel “Modello di offerta economica predisposto dalla stazione appaltante”, debitamente compilati da entrambi gli offerenti, pur se entrambe le “schede di offerta a sistema” erano state oggetto di analisi; ii) il “Modello di offerta predisposto dalla stazione appaltante” era l’unico contenente dati coerenti e verificabili per entrambi gli operatori economici candidati, in grado di rappresentare il reale e concreto intento negoziale degli stessi; iii) la circostanza per la quale l’offerta della società AC presentava il medesimo importo complessivo offerto era imputabile all’accorgimento messo in campo dalla stessa società che, innalzando uno degli importi delle “linee di intervento” (Supporto tecnico) sulla “scheda di offerta a sistema” era riuscita a far coincidere i due importi complessivi offerti.
10.2 Tanto considerato, osserva l’Amministrazione resistente: i) a voler seguire il ragionamento della ricorrente, entrambe le offerte presentate avrebbero dovuto essere escluse dalla Commissione: quella della ricorrente, perché non vi era corrispondenza tra la “scheda di offerta di sistema” e il “Modello di offerta” predisposto dalla stazione appaltante per quanto concerne l’ammontare del valore complessivo offerto; quella dell’aggiudicataria, perché non vi era coincidenza di importi, nei due modelli, relativamente alla “voce unitaria” del “supporto tecnico”; ii) la stazione appaltante, preso atto del vizio di sistema che si è riflesso solo sullo “schema di offerta generato dal Sistema”, nel procedere per entrambe le imprese all’attribuzione del punteggio economico risultante dal “Modello di offerta” - dal quale risultava in maniera chiara la volontà contrattuale delle offerenti e rivelatosi l’unico attendibile per entrambe - ha operato in senso conforme al principio di par condicio tra le due concorrenti e al principio del risultato, sancito dall’art. 1 del Codice dei contratti pubblici.
11. In prossimità dell’udienza le parti si sono scambiate memorie. AC ha, in particolare, controdedotto di essersi resa parte diligente e di aver, a fronte del riscontrato malfunzionamento e tenuto conto dell’art. 8.9 del Capitole diversamente dalla ricorrente, caricato in piattaforma due documenti economici con valore complessivo identico; che l’operato della Commissione sarebbe pienamente conforme ai principi codicistici di risultato e buona fede, nonché di par condicio e favor partecipationis.
12. Alla camera di consiglio del 9 luglio 2024, previo avviso alle parti sulla possibile definizione del giudizio con sentenza breve, la causa è stata trattenuta in decisione.
13. Preliminarmente deve essere respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall’Amministrazione