TAR Roma, sez. 3B, sentenza breve 2020-06-11, n. 202006366
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Testo completo
Pubblicato il 11/06/2020
N. 06366/2020 REG.PROV.COLL.
N. 07077/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 7077 del 2019, proposto da
EL ET, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Bonetti, Santi Delia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Michele Bonetti in Roma, via San Tommaso D'Aquino 47;
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
LE OL non costituito in giudizio;
per l'annullamento
PER L'ANNULLAMENTO, IN PARTE QUA, PREVIA MISURA CAUTELARE
- della Nota del M.I.U.R.– Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione –Segreteria del Direttore, a firma del Direttore generale, Dott.ssa Maria Assunta Palermo, datata 2 aprile 2019, registro ufficiale U. 0005636, nella quale è previsto che “alla luce di quanto sopra esposto questa Direzione Generale comunica che i titoli denominati “Programului de studi psihopedagogice, Nivelul I e Nivelul II” conseguiti dai cittadini italiani in Romania non soddisfano i requisiti giuridici per il riconoscimento della qualifica professionale di docente ai sensi della Direttiva 2005/36/CE e successive modifiche, e pertanto le istanze di riconoscimento presentate sulla base dei suddetti titoli sono da considerarsi rigettate”;
- della nota prot. ufficiale n. 0008882 emessa dal M.I.U.R.– Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, a firma del Direttore generale Maria Assunta Palermo, inoltrata tramite posta ordinaria e a mezzo della quale si comunica a parte ricorrente il rigetto dell'istanza di riconoscimento della formazione professionale conseguita in Romania;
- dell'ordinanza del Ministero rumeno dell'educazione nazionale e della ricerca scientifica n. 5414/2016 del 4 ottobre 2016;
- della Nota ufficiale n. 40527 del 26.11.2018, a firma del Segretario di Stato rumeno per l'educazione nazionale e la ricerca scientifica inviata a seguito dell'interlocuzione istituzionale tra il Ministero rumeno e il M.I.U.R.;
- di tutti gli atti presupposti, consequenziali e connessi, anche non conosciuti e successivi tramite i quali si evince il rigetto dell'istanza presentata da parte ricorrente;
- di ogni altro atto e/o provvedimento comunque presupposto, connesso e/o conseguente rispetto ai provvedimenti impugnati, con ampia riserva di proporre successivi motivi aggiunti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa Silvia Piemonte nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2020, tenutasi secondo le modalità di cui all’art. 84 del decreto legge n. 18 del 2020, conv. in legge 27 aprile 2020 n. 24, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Parte ricorrente ha chiesto l’annullamento degli atti di cui in epigrafe nella parte in cui è stata rigettata l’istanza tesa ad ottenere il riconoscimento in Italia del titolo abilitativo conseguito in Romania.
Si è costituita l’intimata Amministrazione chiedendo il rigetto del ricorso.
Alla camera di consiglio dell’8 giugno 2020, tenutasi secondo le modalità di cui all’art.84 del D.L. n.18/2020, conv. in legge n.24/2020, il gravame è stato assunto in decisione ai sensi del combinato disposto di cui al comma 5 del richiamato art. 84 e dell'articolo 60 del codice del processo amministrativo, omesso ogni avviso.
Al riguardo il Collegio, avuto presente che:
- non appare contestato che parte ricorrente è in possesso