TAR Napoli, sez. III, sentenza 2024-12-11, n. 202406974

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. III, sentenza 2024-12-11, n. 202406974
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202406974
Data del deposito : 11 dicembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/12/2024

N. 06974/2024 REG.PROV.COLL.

N. 04744/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4744 del 2021, proposto da
Vito PO, in proprio e nella qualità di titolare dell’omonima azienda agricola, rappresentato e difeso dall’Avv. Marcello Fortunato, domicilio PEC come da Registri di Giustizia;



contro

Regione Campania, in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Imparato, domicilio PEC come da Registri di Giustizia;



nei confronti

Societa' Azienda Agricola Troiano Paola, Societa' Azienda Agricola Caruso Angelo, Societa' Azienda Agricola De Luca Rita, non costituiti in giudizio;



per l'annullamento

a) del provvedimento prot. n. 427521 del 26.08.2021 con il quale il Dirigente presso la Giunta Regionale della Campania – Direzione Generale per le Politiche Agricole e Forestali – U.O.D. “Servizio Territoriale Provinciale Salerno” ha comunicato “l’espugnazione della domanda di sostegno … presentata dalla ditta APOLITO VITO, dall’elenco delle domande ammissibili e finanziabili all’elenco delle domande non ammissibili, con conseguente revoca della D.I.C.A. prot. n. 214647 del 05.05.2020 ed il recupero delle somme già percepite”;

b) del verbale reso dalla Commissione di riesame all’esito della seduta del 02.08.2021, presupposto al provvedimento sub a);

c) del D.R.D. n. 262 dell’01.09.2021 recante la rettifica della Graduatoria Unica Regionale Definitiva, nell’ambito della quale il ricorrente risulta inserita nell’Allegato E “domande non ammissibili a valutazione”;

d) ove e per quanto occorra, della nota prot. n. 210463 del 19.04.2021 con la quale la medesima U.O.D. ha comunicato, ai sensi dell’art. 10 bis della L. n. 241/1990, l’esito delle verifiche effettuate sulle istanze P.I.G. ammissibili e finanziabili di cui all’allegato B del D.R.D. n. 157/2020;

e) ove e per quanto occorra, della nota della Direzione Generale n. 2021.0027879 del 19.01.2021 con la quale sono stati trasmessi gli esiti delle attività di verifica svolti dalla Commissione centrale, presupposta ai provvedimenti impugnati;

f) ove e per quanto occorra, della nota dell’A.D.G. prot. n. 2021.0201561 del 14.04.2021 con la quale sono state dettate le attività da svolgere conseguenziali alle irregolarità riscontrate;

g) di tutti gli atti, anche non conosciuti, presupposti, connessi, collegati e consequenziali

nonché per l’accertamento

del diritto del ricorrente a vedersi inclusa nella graduatoria delle domande ammissibili e finanziabili.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 28 novembre 2024 il dott. Guglielmo Passarelli Di Napoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Con ricorso iscritto al n. 4744 dell’anno 2021, la parte ricorrente impugnava i provvedimenti indicati in epigrafe. A sostegno delle sue doglianze, premetteva:

- che, con D.R.D. n. 239 del 13.10.2017 (pubblicato sul B.U.R.C. n. 75 del 16.10.2017), la Regione Campania aveva approvato il bando di attuazione del “Progetto Integrato Giovani” (tipologia di intervento 4.1.2 e tipologia di intervento 6.1.1) del P.S.R. Campania 2014/2020;

- che tale bando aveva l’obiettivo di incentivare il primo insediamento in agricoltura di giovani imprenditori, creare opportunità economiche per il mantenimento della popolazione giovanile nei territori rurali e nelle aree caratterizzate da processi di desertificazione sociale;

- di aver presentato domanda;

- che, nell’ambito della graduatoria provvisoria provinciale approvata con D.R.D. n. 35 del 03.02.2020, la domanda era stata inserita tra le domande ammissibili con un punteggio di 87 punti;

- che, con il D.R.D. n. 127 del 20.04.2020, veniva approvato l’elenco delle domande di sostegno immediatamente finanziabili; tra queste, anche quella della parte ricorrente;

- che, successivamente, l’A.D.G. aveva attivato un procedimento di revisione, all’esito del quale la competente U.O.D. comunicava: - un presunto “disallineamento dei dati relativi alla produzione standard dell’azienda” nonché la presunta erronea attribuzione dei punti di cui al criterio 5;

- di aver depositato memoria, contestando tali assunti;

- che, tuttavia, l’Amministrazione adottava gli atti in epigrafe, sicché la domanda della parte ricorrente risultava inserita nell’Allegato “E”, tra le quelle “non ammissibili a valutazione”.

Instava quindi per l’annullamento degli atti impugnati con vittoria di spese processuali.

Si costituiva l’Amministrazione chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso.

All’udienza di smaltimento straordinario del 28 novembre 2024, il ricorso è stato assunto in decisione.



DIRITTO

La parte ricorrente impugnava i provvedimenti in epigrafe per i seguenti motivi: 1) violazione dell'art. 7 l. n. 241/90 e dell'art. 10 bis l. n. 241/90, attesa la violazione delle garanzie procedimentali; il provvedimento impugnato, correggendo i dati precedentemente comunicati: a) ignora comunque le controdeduzioni del privato; b) muove da ragioni del tutto nuove, così violando il regime di cui agli artt. 7 e ss. della L. n. 241/1990; 2) contrariamente a quanto affermato dalla p.a., non vi è alcun disallineamento; la stessa p.a., nel verbale del 04.08.2021, chiarisce che “le foto aeree consultate sono le stesse che il titolare del fascicolo aziendale, valida con il CAA, all'atto della costituzione del fascicolo stesso; è la stessa

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