TAR Roma, sez. I, sentenza 2015-06-08, n. 201508030

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza 2015-06-08, n. 201508030
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201508030
Data del deposito : 8 giugno 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 12966/2014 REG.RIC.

N. 08030/2015 REG.PROV.COLL.

N. 12966/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 12966 del 2014, proposto da:
TH TR GA TD, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Gennaro D'Andria, con domicilio eletto presso il suo Studio in Roma, Piazza del Popolo,18;



contro

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia in Roma, Via dei Portoghesi, 12;



per l'annullamento, previa sospensione,

- del provvedimento dell'Autorità garante della Concorrenza e del Mercato n. 25047 del 23 luglio 2014, notificato a TH TR GA TD il 19 agosto 2014, con cui l'Autorità ha sanzionato TTG per aver posto in essere due distinte pratiche commerciali scorrette ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 del D.Lgsv. 6 settembre 2005 n. 206 recante il Codice del Consumo a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003 , n. 229 (Codice del Consumo), irrogando due sanzioni amministrative pecuniarie pari, rispettivamente, a 120.000 euro e a 58.000 euro, per complessivi 178.000 euro;

- di ogni altro provvedimento presupposto, connesso o consequenziale, compreso il provvedimento dell'Autorità di rigetto dell'istanza di riduzione della sanzione del 2 ottobre 2014, prot. 47491.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con la relativa documentazione;

Vista l’ordinanza cautelare di questa Sezione n. 5589/14 del 6.11.2014;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del 6 maggio 2015 il dott. Ivo Correale e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Con ricorso a questo Tribunale, ritualmente notificato e depositato, la TH TR GA TD (TTG), società di diritto inglese, chiedeva l’annullamento, previa sospensiva, del provvedimento in epigrafe con il quale l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) aveva rilevato l’esercizio di due pratiche commerciali scorrette, ai sensi degli artt. 20, 21 e 22 d. lgs. n. 206/05 (Codice del Consumo), con conseguente inibitoria e irrogazione nei suoi confronti, quale professionista ex art. 18, lett. b), Codice del Consumo, di sanzione amministrativa pari ad euro 120.000,00 per la prima pratica e ad euro 58.000,00 per la seconda.

In sostanza, dalle risultanze del procedimento e dalle evidenze acquisite, consistite essenzialmente in simulazioni effettuate d’ufficio sul sistema di prenotazione e acquisto “online” del professionista sul sito www.aferry.it, erano risultate due distinte pratiche: la prima, riguardava la fase promozionale della vendita di biglietti di traghetti e, in particolare, l’addebito di ulteriori oneri economici rispetto al prezzo totale pubblicizzato, quali, dopo l’inserimento dei dati della carta di credito/debito, le spese per “credit card surcharge”; la seconda, riguardava il meccanismo di preselezione automatica della polizza assicurativa facoltativa denominata “Assicurazione di viaggio”, quale servizio diverso da quello di intermediazione di servizi turistici caratterizzante l’oggetto principale del professionista, cui l’utente veniva indirizzato automaticamente, salvo “opting out”.

L’Autorità, in proposito, per la prima pratica, aveva rilevato che l’immediata indicazione del prezzo dei biglietti (alla Sezione “3. Preventivo e Extra”) era presentata mediante dicitura “il prezzo totale dei suoi biglietti sarà…euro” e solo dal 24 maggio 2014 era mutata la dicitura in “prezzo del biglietto”. Non risultava, quindi, incluso “ab origine” nell’indicazione di prezzo totale un elemento di costo obbligatorio quale l’addebito per pagamento “online”, dando così luogo a quella che l’Autorità definiva un’ambigua, incompleta e non tempestiva rappresentazione delle condizioni economiche applicate per l’acquisto del servizio, confondendo il consumatore rispetto all’esborso finale, dato che il c.d. “credit card surcharge” costituiva un elemento di costo, inevitabile e prevedibile nonché un onere aggiuntivo, che non corrispondeva a un servizio diverso e ulteriore rispetto a quello acquistato dai turisti per il trasporto in traghetto a cui è invece inscindibilmente connesso. Non erano stati rispettati, quindi, l’obbligo informativo completo fin dal primo contatto con il consumatore, ai sensi degli artt. 7 e 8 d.lgs. n. 70/03, né i criteri di trasparenza e completezza informativa cui era tenuta TTG in ordine alla rappresentazione immediata e completa delle voci di costo che componevano il prezzo del servizio finale offerto al consumatore, cui si aggiungeva il richiamato onere solo alla fine del processo di prenotazione “online”, in violazione degli artt. 20, 21, 22 del Codice del Consumo.

In relazione alla seconda pratica, l’Autorità aveva invece riscontrato che la predisposizione di un servizio “opzionale”, quale era quello della copertura assicurativa, risultava ingannevole, in quanto obbligava il consumatore non interessato a deselezionare l’opzione per evitarne l’acquisto. Anche in questo caso era riscontrato che solo dal 20 maggio 2014 il meccanismo era tramutato da “opt-out” a “opt in”. L’Autorità, quindi, riscontrava in questo caso la violazione degli artt. 20 e 21, comma 1, lett. b) e d), del richiamato Codice.

La sanzione, infine, era parametrata ai criteri di cui all’art. 11 l. n. 689/81 (gravità, opera svolta per eliminare o attenuare l’infrazione, personalità dell’agente, condizione economiche dell’impresa) e, per la prima pratica, era ritenuta una durata “ancora in corso” dal maggio 2012, mentre, per la seconda, era ritenuta una durata dal maggio 2012 al 20 maggio 2014.

Nel ricorso a questo Tribunale, la TTG, confermando di essere società di diritto inglese attiva in numerosi Paesi nel settore della prenotazione “online” di biglietti per traghetti e ripercorrendo l’evolversi del procedimento avanti all’AGCM, lamentava, in sintesi, quanto segue.

I. Violazione dell’articolo 6, comma 1, del “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, clausole vessatorie”, adottato con la delibera AGCM n. 23788 dell’8 agosto 2012; eccesso di potere” .

Non risultava rispettato il termine di 180 giorni dalla ricezione dell’istanza di intervento ai fini dell’avvio dell’istruttoria, secondo la normativa regolamentare in rubrica, in quanto tale istanza era stata ricevuta dall’AGCM il 16 maggio 2012 da parte di un consumatore ma solo il 10 gennaio 2014 risultava avviata la relativa fase istruttoria, con conseguente decadenza dal relativo potere, fermo restando che la lunga durata di tale fase, come precisato in prosieguo, doveva comunque essere tenuta in conto ai fini della valutazione della gravità della durata.

II. Violazione dell’articolo 24, comma 2, della Costituzione nonché dell’art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo; illegittimità del provvedimento per mancata notifica al professionista di una versione in lingua inglese della comunicazione di avvio del procedimento e della richiesta di informazioni” .

Non sussistendo nell’ordinamento italiano alcuna presunzione di conoscenza della lingua italiana in capo allo straniero, la comunicazione di avvio doveva essere notificata alla ricorrente, società di diritto inglese, in tale lingua, al fine di rispettare i principi generali sul diritto di difesa, propri sia della Costituzione italiana che della Convenzione europea dei diritti dell’Uomo. Invece l’AGCM aveva comunicato in lingua inglese solo con la corrispondente Authority che, peraltro, non aveva mai ritenuto di sanzionare la società ricorrente per le condotte prese invece in considerazione dell’AGCM, la quale non aveva neanche fatto ricorso alla c.d. “moral suasion” per invitare il professionista a rimuovere i profili di scorrettezza rilevati, prima di dare luogo alla procedura sanzionatoria.

III. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 20, 21 e 22 del Codice del Consumo. Difetto di istruttoria in merito agli effetti delle pratiche commerciali” .

La ricorrente riteneva che l’AGCM aveva esteso al settore del trasporto marittimo regole sugli obblighi informativi che sono invece proprie ed esclusive del settore aereo, in assenza di norme esplicite che dispongono la relativa equiparazione.

Inoltre, nel caso di specie, l’AGCM aveva richiamato i principi generali sulla trasparenza e chiarezza informativa senza

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