TAR Roma, sez. III, sentenza 2011-10-11, n. 201107892
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Testo completo
N. 07892/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00071/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 71 del 2011, proposto da:
RO LE, rappresentato e difeso dagli avv. Marco Paoletti, Vieri Paoletti, con domicilio eletto presso Marco Paoletti in Roma, via F. Corridoni, 14;
contro
Universita' degli Studi di Roma 3, rappresentato e difeso dall'avv. Guido Corso, con domicilio eletto presso Guido Corso in Roma, via Bisagno, 14;
nei confronti di
FA PA, rappresentato e difeso dall'avv. Duccio M. Traina, con domicilio eletto presso Duccio M Traina in Roma, via Carducci, 4;
GI SI, rappresentato e difeso dagli avv. Claudio Scognamiglio, Renato Scognamiglio, con domicilio eletto presso Claudio Scognamiglio in Roma, c.so Vittorio Emanuele II, 326;
per l'annullamento
- del bando della procedura di valutazione comparativa ai sensi del DPR 117/2000 per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia presso l'Università degli Studi Roma Tre, facoltà di architettura, settore disciplinare ICAR/14, composizione architettonica e urbana, rep. 1053 del 3 aprile 2008, prot. 14229 del 14 aprile 2008;
- del decreto del Rettore in data 29 settembre 2010, prot. 37885 del 11 ottobre 2010, con il quale sono stati approvati gli atti della procedura di valutazione dai quali sono risultati idonei i candidati FA PA e GI SI;
- della delibera del Consiglio di Facoltà dell'Università Roma Tre del 22 novembre 2010 con la quale l'architetto SI è stato chiamato a ricoprire il posto di professore di I fascia - settore ICAR/14;
- di tutti gli atti della procedura ed in particolare, dei verbali della Commissione giudicatrice contenenti la predeterminazione dei criteri di valutazione ed i giudizi individuali, nonchè la votazione finale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Universita' degli Studi di Roma 3 e di FA PA e di GI SI;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 luglio 2011 il dott. Cecilia Altavista e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con decreto del Rettore del 3-4-2008, l’Università degli studi di Roma Tre ha indetto una procedura di valutazione comparativa per cinque posti di professore universitario di prima fascia, tra cui un posto per il settore scientifico disciplinare ICAR 14 della Facoltà di Architettura, Composizione architettonica e urbana. Il bando, per tale settore scientifico disciplinare, prevedeva la produzione di un numero massimo di pubblicazioni pari a sette.
Partecipava alla procedura anche l’odierno ricorrente, già professore associato nel medesimo settore scientifico disciplinare Icar 14, presso l’Università La Sapienza.
A seguito della valutazione delle pubblicazioni e della prova didattica dei candidati non già professori associati ( SI, RI , Marone), sono risultati vincitori i candidati FA PA e GI SI. Con decreto rettorale del 29-9-2010 sono stati approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa.
Avverso tale provvedimento e avverso tutti gli atti e i verbali di tale procedura, nonché avverso il bando di concorso, nella parte in cui limitava a sette il numero di pubblicazioni da esaminare, ha proposto ricorso il prof. RO LE formulando i seguenti motivi di ricorso:
violazione degli artt. 2 e 4 del d.p.r. n° 117 del 2000;
eccesso di potere per difetto di motivazione;
violazione dell’art 8 del bando e dei criteri di valutazione delle pubblicazioni;
violazione dell’obbligo di astensione;
manifesto difetto di istruttoria e travisamento dei fatti;
violazione del principio di continuità delle operazioni concorsuali.
Si sono costituiti l’Università Roma Tre e i controinteressati, contestando la fondatezza del ricorso.
All’udienza pubblica del 1-7-2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Nell’ordine logico delle questioni proposte dal ricorrente devono essere esaminate per prime quelle relative alla impugnazione del bando e alla mancata astensione dei componenti della Commissione.
Sostiene, infatti, la difesa ricorrente la illegittimità del bando di gara, in quanto avrebbe previsto, senza alcuna motivazione al riguardo, la limitazione a sette delle pubblicazioni oggetto di valutazione.
L’Università ha eccepito la tardività di tale censura, in quanto avrebbe dovuto essere rivolta avverso il bando di concorso nei sessanta giorni dalla pubblicazione.
Tale eccezione non è suscettibile di accoglimento.
Come è noto, la giurisprudenza ritiene che la necessità della immediata impugnazione dei bandi di gara e di concorso sussista solo quando contengano prescrizioni che impediscano chiaramente la partecipazione o rendano impossibile formulare la domanda di partecipazione, quando siano quindi immediatamente lesive della posizione del candidati.
Nel caso di specie, la limitazione a sette delle pubblicazioni poteva rivelarsi lesiva della posizione del ricorrente solo a seguito dell’esito della procedura di valutazione comparativa.
La censura è, peraltro, infondata.
Infatti, ai sensi dell’art 2 comma 6 del d.p.r. n° 117 del 2000, ora abrogato dalla legge n° 183 del 4-11-2010, il bando poteva prevedere limitazioni al numero di pubblicazioni scientifiche da presentare, a scelta del candidato, per la partecipazione a ciascuna procedura. L'inosservanza del limite comporta l'esclusione del candidato dalla procedura. La limitazione non deve comunque impedire l'adeguata valutazione dei candidati.
In primo luogo, tale limitazione non doveva essere oggetto di espressa motivazione nel bando, trattandosi di atto generale, per il quale, ai sensi dell’art 13 della legge n° 241 del 1990, non sussiste l’obbligo di motivazione.
L’unico requisito fondamentale posto dalla norma riguarda l’adeguata valutazione dei candidati.
Il numero delle pubblicazioni non deve essere così esiguo da rendere impossibile la valutazione dell’attività scientifica dei candidati.
La limitazione delle pubblicazioni da presentare non deve essere, quindi, tale da rendere inutile la valutazione dell’attività scientifica dei candidati.
Il numero di sette, per quanto particolarmente basso, tenuto conto che si tratta di un concorso a professore di prima fascia, non si può ritenere impedisca una adeguata valutazione, considerato anche che la scelta delle pubblicazioni da produrre appartiene ai singoli candidati.
Neppure si può ritenere tale numero assolutamente irragionevole, in relazione alla circostanza che per tale settore scientifico disciplinare anche altre Università hanno fissato un numero massimo di pubblicazioni piuttosto basso, tra le cinque e le otto.
Con ulteriore motivo di ricorso, si lamenta la mancata astensione dei componenti della Commissione prof. Cellini e prof Rossi Prodi considerati dalla difesa ricorrente commensali abituali rispettivamente del candidato SI e del candidato PA.
E’ stata eccepita la tardività di tale censura, in quanto avrebbe dovuto essere proposta entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione del decreto di nomina, come previsto dal regolamento di ateneo e dall’art 3 comma 16