TAR Milano, sez. III, sentenza 2024-10-22, n. 202402832

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. III, sentenza 2024-10-22, n. 202402832
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202402832
Data del deposito : 22 ottobre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/10/2024

N. 02832/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01541/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1541 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Rinaldi, Nicola Zampieri, Fabio Ganci, Walter Miceli, Francesca Lideo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;



per l'ottemperanza

alla sentenza n. 26/2023 del Tribunale di Lodi, Sezione Lavoro del 26.1.2023.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2024 il dott. Mauro Gatti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Con la sentenza in epigrafe indicata il Giudice del Lavoro condannava il Ministero convenuto, in favore della parte attrice, al beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la “carta elettronica” ex art. 1, co. 121, l.n. 1077/2015, a decorrere dall’anno scolastico 2015/15 e fino all’anno 2021/22 nel rispetto dei vincoli di legge;

Espone il ricorrente che la sentenza veniva notificata a mezzo PEC al Ministero dell'Istruzione che riceveva la notificazione in data 26.4.24 e che decorreva pertanto il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 comma I D.L. 669/96 senza che intervenisse alcun adempimento in relazione alla sentenza citata.

Parte ricorrente agisce per l’ottemperanza della

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