TAR Palermo, sez. II, sentenza 2013-05-30, n. 201301199

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. II, sentenza 2013-05-30, n. 201301199
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 201301199
Data del deposito : 30 maggio 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01969/2009 REG.RIC.

N. 01199/2013 REG.PROV.COLL.

N. 01969/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1969 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
PLATANI ENERGIA AMBIENTE s.c.p.a, ed ELETTROAMBIENTE S.p.A, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti Giuseppe de Vergottini, Giuseppe Lombardi e Cesare Caturani ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avv. Vito Augusto Candia, sito in Palermo nella Via Luigi Pirandello n°2;



contro

- PRESIDENZA EL REGIONE SICILIANA e ASSESSORATO REGIONALE per l’ENERGIA e i SERVIZI di PUBBLICA UTILITA’ (subentrato alla disciolta Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque –A.R.R.A.), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’avv. Carmelo Pietro Russo – giusta atti di costituzione di nuovo difensore del 24/07/2012 e del 23/10/2012 – ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avv. Francesco Stallone, sito in Palermo nella Via Nunzio Morello n°40;
- PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello AT di Palermo presso i cui uffici, siti in Palermo nella via A. De Gasperi n°81, è domiciliato per legge;



e con l'intervento di

ad adiuvandum:
- AMIA S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Concetta Codiglione ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Palermo nella via Pietro Nenni n°28;
- UNICREDIT S.p.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. MA AS ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Alessandro Vaccaro, sito in Palermo nella via Giusti n°45;



per l'annullamento

A) QUANTO AL RICORSO INTRODUTTIVO:

- del Decreto n.341 del 11/09/2009 “Sistema integrato di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani a valle delle raccolta differenziata, prodotta nei comuni EL RE IA. Adempimenti connessi all’attuazione EL sentenza EL Corte di giustizia europea del 18 luglio 2007 (causa C-382/05) e del parere motivato pervenuto il 24 febbraio 2009. Adempimenti”.

- EL nota A.R.R.A. prot.n.33929 dell’8/09/2009;

degli atti presupposti, conseguenti o comunque connessi, anche non cogniti, ed in particolare:

- del bando EL procedura negoziata indetta da A.R.R.A., reso noto con avviso pubblicato in GUCE S139 del 23/07/2009 n. 203984 recante “l’affidamento dei servizi aventi ad oggetto la gestione di un sistema integrato, finalizzato al recupero di energia, di trattamento e smaltimento EL frazione residuale a valle EL raccolta dei rifiuti solidi urbani non pericolosi e dei rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani, prodotti negli ambiti territoriali EL Sicilia” relativo al Sistema Agrigento;

- EL lettera di invito alla detta procedura del 05/08/2009 prot.n.31187;

nonché,

- del bando EL procedura aperta del 27/04/2009 avente il medesimo oggetto;

- EL nota A.R.R.A. – Organismo di Vigilanza e Controllo, del 10/09/2009;

- EL nota A.R.R.A. del 25/09/2009 prot.n.35956;

NONCHÉ

per la condanna di AR al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi da parte delle ricorrenti.

B) QUANTO AI MOTIVI AGGIUNTI:

- del provvedimento adottato dal Presidente EL RE IA e dall’Assessore Regionale per l’Energia e i Servizi di Pubblica Utilità del 29/09/2010, prot. 548/GAB e degli atti presupposti, conseguenti o comunque connessi, anche non cogniti, ed in particolare:

- EL Deliberazione di Giunta Regionale 18/03/2010 n.63, in uno con l’allegata relazione dell’Assessore per l’Energia e per i Servizi di Pubblica Utilità;

- EL Deliberazione di Giunta Regionale n.348 del 11/09/2009;

NONCHÉ

per la condanna EL RE IA e EL Presidenza del Consiglio dei Ministri al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi da parte delle ricorrenti.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio EL Presidenza del Consiglio dei Ministri; EL Presidenza EL RE IA e dell’Assessorato Regionale per l’Energia ed i Servizi di Pubblica Utilità (giusta atti di costituzione di nuovo difensore del 24/07/2012 e del 23/10/2012); nonché dell’Amia S.p.A. e di Unicredit S.p.A.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti EL causa;

Visto l'art. 120, co. 9, cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 maggio 2013 il dott. Sebastiano Zafarana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

A) La vicenda sottoposta all’attenzione del Collegio.

Il presente giudizio riguarda la complessa vicenda dell’affidamento del servizio di smaltimento EL frazione residua dei rifiuti solidi urbani, al netto EL raccolta differenziata, nella RE IA.

Come sarà meglio illustrato nel corpo EL presente decisione, la RE Sicilia si era determinata, all’inizio degli anni 2000, stante lo stato di emergenza ambientale proclamato sull’isola a causa del degenerare EL situazione relativa alla raccolta e allo smaltimento dei RSU, a procedere alla gestione del ciclo dei medesimi attraverso la costruzione di apposite centrali di trattamento e incenerimento – i cd. termovalorizzatori – che avrebbero dovuto anche produrre energia elettrica da immettere nel libero mercato.

Il Presidente EL RE, con O.M. del 31 maggio 1999 n. 2983, era stato nominato Commissario Delegato alla gestione dell’emergenza (in seguito: “il Commissario Delegato”).

In tale veste, con ordinanza commissariale del 5 agosto 2002 n. 670 aveva approvato un “ Avviso pubblico per la stipula di Convenzioni per l’utilizzo EL frazione residua dei rifiuti urbani, al netto EL raccolta differenziata, prodotta nella RE IA”.

Tale avviso non veniva pubblicato nella Gazzetta Ufficiale EL Comunità Europea, ma sortiva comunque degli effetti, in quanto pervenivano nei termini sette offerte da altrettanti raggruppamenti temporanei, tra i quali il Commissario Delegato, con atto commissariale n. 333 del 2 maggio 2003, procedeva a sceglierne quattro, ivi compreso quello a favore dell’ATI costituita da NT S.p.A., EN ON S.p.A., Amia S.p.A., EM - Ercole Marelli Impianti Tecnologici S.p.A. e Catanzaro Costruzioni S.p.A, poi trasformatosi in “Platani Energia Ambiente S.c.p.a.”, odierno ricorrente (cfr. doc. 8 prod. ricorrenti) cui affidare il servizio per i vari Ambiti Territoriali Ottimali (ATO), attraverso la stipula di apposita Convenzione.

Più precisamente, all’ATI in parola (poi trasformatasi in Platani Energia e Ambiente S.c.p.a.) veniva affidato il servizio di smaltimento rifiuti che avrebbe dovuto far riferimento al sito di IN (AG) (ATO AG1, AG2, AG3, CL1, CL2, TP2, PA4 sud), nel quale avrebbe dovuto essere costruito un apposito impianto di termovalorizzazione, ex artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97.

In data 17 giugno 2003, tra il Commissario e le società poc’anzi indicate, veniva sottoscritta la “Convenzione, di durata ventennale, per il trattamento e l’utilizzo EL frazione residua dei rifiuti solidi urbani, al netto EL raccolta differenziata, prodotta nei Comuni EL RE IA” (in seguito: “la Convenzione”) con inizio del trattamento al 31/03/2004 (doc.10 prod. ricorrenti).

Con una serie di provvedimenti, adottati tra l’anno 2004 e l’anno 2006, di cui si dà ampio conto nel ricorso introduttivo, il termine di inizio e di fine dei lavori per la costruzione dei termovalorizzatori è stato più volte sospeso o prorogato.

Con legge regionale del 22 dicembre 2005, n. 19, le competenze commissariali sono passate ad un’apposita Agenzia all’uopo costituita (AR – Agenzia Regionale per i Rifiuti e per le Acque), che è succeduta materialmente al Commissario Delegato con decreto del Presidente EL RE siciliana 28 febbraio 2006.

In questo quadro è intervenuta la sentenza EL Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 18 luglio 2007 (C-382/05) che ha decretato la illegittimità EL Convenzione per contrarietà alla Direttiva 92/50, essendo la stessa afferente ad un appalto – e non ad una concessione - di servizi, per cui l’aggiudicazione EL stessa poteva avvenire solo nel rispetto EL normativa comunitaria in materia di appalti, e, quindi, attraverso adeguate forme di pubblicità EL gara (non rispettate nel caso concreto). All’esito EL suddetta sentenza, e considerando che l’AR era obbligata a dare corso alla stessa bandendo la gara per l’aggiudicazione del servizio, l’Agenzia medesima poneva in essere alcune attività volte a definire le procedure di gara (cfr. relazione AR del 16 luglio 2008), incaricando un Advisor - nominato con mandato congiunto con gli Operatori- di valutare i costi sostenuti dai concessionari per la realizzazione degli impianti.

Con delibera n. 124 del 21 aprile 2009 (doc. 17 prod. ricorrenti), la Giunta regionale nuovamente rimetteva all’AR il compito di rinnovare la procedura conformemente alla normativa comunitaria, prevedendosi, però, che in caso di mancata partecipazione di qualsivoglia operatore alla procedura aperta e alla procedura negoziata, la RE sarebbe subentrata previa valutazione dei costi sostenuti dagli affidatari originari, purché oggetto di separato accertamento quanto al loro effettivo ammontare.

Sulla scorta di tale sollecito, le imprese concessionarie giungevano, in data 28 aprile 2009, alla stipulazione di un Accordo con l’Agenzia (doc. 18 prod. ricorrenti) che contemperasse la duplice esigenza di porre fine all’infrazione EL normativa comunitaria ma di farlo nel rispetto EL continuità nella gestione del servizio di smaltimento e gestione integrata dei rifiuti, anche al fine di tutelare le società concessionarie.

I contenuti dell’Accordo in sintesi consistevano: i) nell’obbligo, per gli Operatori industriali, di proseguire il servizio sino alla

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