TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 2022-09-14, n. 202201376
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Testo completo
Pubblicato il 14/09/2022
N. 01376/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00983/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 983 del 2022, proposto da
US Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Perani, Pietro Ferrario, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Zero, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Franco Zambelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Mestre, via Cavallotti n. 22;
U.O.C. C.R.A.V., I.R.C.C.S. Istituto Oncologico Veneto (Iov), Regione Veneto, non costituiti in giudizio;
nei confronti
Stryker Italia S.r.l., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
e concessione di provvedimenti cautelari interinali,anche inaudita altera parte ex art. 56, co. 1, cod. proc. amm.
- del provvedimento (di cui alla nota protocollo n. 19372/2022 del 4 luglio 2022), con il quale Azienda Zero ha escluso US, limitatamente al lotto 2 (CIG 87506554F2), dalla “procedura aperta telematica per la fornitura di colonne laparoscopiche e servizi accessori in fabbisogno alle Aziende sanitarie della Regione Veneto” (doc. 1);
- dei seguenti verbali di gara (unitamente alle determinazioni e graduatoria in essi contenute, nonché ai relativi allegati) nei limiti di cui al presente ricorso: del 20/01/2022 (doc. 2), del 02/02/2022 (doc. 3), del 07/04/2022 (doc. 4), del 16/05/2022 (doc. 5), dell'08/06/2022 (doc. 6), del 22/06/2022 (doc. 7), del 28/06/2022 e relativo Allegato A (doc. 8), del 04/07/2022 (doc. 9);
- della legge di gara nei limiti di cui al presente ricorso;
- nonchè di ogni altro documento e/o provvedimento e/o atto presupposto, connesso e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Azienda Zero;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2022 la dott.ssa Alessandra Farina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente ha partecipato alla “procedura aperta telematica per la fornitura di colonne laparoscopiche e servizi accessori in fabbisogno alle Aziende sanitarie della Regione Veneto”, fornitura della durata di quattro anni, con opzione di proroga semestrale, suddivisa in 3 lotti da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, indetta da Azienda Zero con deliberazione n. 466 del 14/07/2021.
In base alle previsioni del disciplinare “All’esito della procedura Azienda Zero stipulerà con gli operatori economici collocatisi utilmente in graduatoria un accordo-quadro con più operatori economici, senza riapertura del confronto competitivo, ai sensi dell’art. 54, commi 1 e 4, lett. a), del Codice, mediante utilizzo dello Schema di Accordo Quadro allegato al presente Disciplinare (Allegato C.6), che indicherà espressamente i limiti massimi dei beni e dei servizi espressi in termini di quantità ed il periodo di efficacia, nel rispetto delle regole di successione in graduatoria e delle quote di seguito indicate” : in particolare, per tutti e tre i lotti, è stato previsto che al concorrente collocatosi al primo posto della graduatoria sarebbe stata assicurata la fornitura del 50% del fabbisogno nella sua integralità, mentre in favore dei concorrenti collocatisi in posizioni successive sarebbe stata possibile l’attribuzione del restante 50%, senza alcun minimo garantito, purchè ammessi alla gara avendo superato il livello minimo di qualità (soglia di sbarramento qualitativa) e rispettato la base d’asta indicata dalla stazione appaltante.
Con specifico riguardo alla soglia di sbarramento il disciplinare fissava il limite di 42 punti sul massimo dei 70 attribuibili per il profilo qualitativo dell’offerta, necessari al fine di poter essere ammessi alla gara.
Venivano quindi individuati i criteri di valutazione delle varie voci dell’offerta, in relazione ai quali ciascun membro della commissione avrebbe potuto esprimere il proprio giudizio, oscillando da un coefficiente massimo di punti 1,00 in caso di giudizio “ottimo” ad un coefficiente minimo pari a 0,00 punti nel caso di giudizio “insufficiente/inadeguato”.
Con riguardo al criterio relativo all’esame del “Sistema video” – rilevante nel caso in esame – il disciplinare ha individuato due sub-criteri e in particolare quello in base al quale “Sarà oggetto di valutazione il sistema complessivo di gestione dei parametri di funzionamento, con apprezzamento della maggiore intuitività, maneggevolezza e facilità d’uso del sistema medesimo. In particolare, rispetto alla valutazione della testina, saranno oggetto di maggior apprezzamento: - Peso contenuto; - Ergonomia dell’impugnatura; - Minore riscaldamento. Rispetto al controllo delle funzioni saranno oggetto di maggior apprezzamento: - Possibilità di impostazione dei comandi direttamente dalla testina telecamera; - Miglior rapporto tra numero di tasti e programmabilità”
Con riferimento al lotto 2, avente ad oggetto la “Fornitura di colonne video per laparoscopia con standard 4K con modulo ICG” il punteggio massimo assegnabile per tale sub criterio era pari a 10 punti.
La ricorrente US SR – da ora US – prendeva parte alla selezione per tutti e tre i lotti e quindi anche per il lotto 2 che richiedeva la specifica fornitura di colonne video per laparoscopia che consentissero la visione standard 4K con modulo ICG,