TAR Roma, sez. V, sentenza 2024-01-03, n. 202400176

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. V, sentenza 2024-01-03, n. 202400176
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202400176
Data del deposito : 3 gennaio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/01/2024

N. 00176/2024 REG.PROV.COLL.

N. 02187/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2187 del 2021, proposto da-OMISSIS-, rappresentate e difese dall'avvocato Antonio De Rosa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Afragola, via Giacomo Leopardi 36;



contro

Istituto nazionale della previdenza sociale - Inps, in persona del Presidente pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Sabrina Pancari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via C. Beccaria 29;
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Guardia di Finanza - Comando Generale, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per l'annullamento

della determina nr. 252705 del 1° agosto 2019, emessa dalla Direzione Provinciale di-OMISSIS-, nella parte in cui l'Istituto (ex Gestione Inpdap) ha omesso il computo, ai fini pensionistici della liquidazione dell'indennità di buonuscita, di 6 scatti di stipendio ai sensi dell'art. 6 bis del d.l. n. 387/1987 e dall'art. 21 della legge nr. 232/1990 in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante computato sui miglioramenti di cui alla legge nr. 468/1987, di ogni altro atto connesso presupposto e/o consequenziale, ivi compresa la nota e/o risposta da parte dell'Istituto che si deposita che conferma l'esattezza della quantificazione del TFS.

Visti il ricorso e i relativi allegati.

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Istituto previdenziale e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Guardia di Finanza - Comando Generale.

Visti tutti gli atti della causa.

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 dicembre 2023 la dott.ssa Ida Tascone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Con l’odierno ricorso, notificato in data 23 febbraio 2021 e depositato in pari data, le interessate, coeredi del Sig. -OMISSIS-, militare della Guardia di Finanza cessato dal servizio con diritto a pensione, avendo maturato all’atto del congedo i prescritti requisiti di servizio utile ed età anagrafica, chiedono il riconoscimento del diritto ad ottenere il ricalcolo del trattamento di fine servizio (T.F.S.) “ con inclusione dei 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del d.l. n. 387/1987 oltre interessi e rivalutazione sul dovuto ”.

In punto di fatto si premette che lo stesso, arruolato nel Corpo della Guardia di Finanza, in data -OMISSIS- e cessato dal servizio a domanda in data 30 giugno 2018, deceduto in data -OMISSIS-, nella sua qualità di militare rientrante nel sistema misto, può contare, al momento del congedo, su un’età anagrafica pari ad almeno 55 anni e su 35 anni di servizio utile.

Sennonché l’Istituto previdenziale, nel conteggio del TFS, ha escluso la maggiorazione dei sei scatti stipendiali normativamente attribuibili anche al personale del Corpo della Guardia di Finanza, come previsto dall’art. 6 bis del d.l. n. 387/1987.

1.2. Il gravame è affidato ad un unico motivo di ricorso con il quale i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione dell’art. 6-bis della legge n. 468 del 1987 – eccesso di potere per illogicità –Disparità ed in ingiustizia manifesta.

1.3. L’Istituto previdenziale si è costituito in giudizio depositando atto di costituzione con il quale ha chiesto il rigetto del ricorso deducendo che:

a) L'indennità di buonuscita corrisposta dall'E.N.P.A.S. agli ex dipendenti dello Stato (r.d. 26 febbraio 1928, n. 619; legge 25 novembre 1957, n. 1139; T.U. delle norme sulle prestazioni previdenziali in favore dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032; legge 29 aprile 1976, n. 177; legge 20 marzo 1980, n. 75; legge 29 gennaio 1994, n. 87) avrebbe chiaramente una funzione previdenziale (Corte costituzionale, 19 giugno 1979, n. 82) e non costituirebbe una forma di retribuzione differita, come il trattamento di fine rapporto per i lavoratori privati di cui agli artt. 2120 e 2121 c.c. o come l'indennità di anzianità spettante ai dipendenti degli enti pubblici non economici in forza dell'art. 13 della legge 20 marzo 1975 n. 70.

Nell'ambito di un tale assetto giuridico, tipico dell'attuale sistema di previdenza obbligatoria (laddove l'esistenza di leggi speciali comporta la deroga al c.d. principio dell'"automatismo delle prestazioni" di cui all'art. 2116 c.c.) deve ritenersi imprescindibile il nesso sinallagmatico tra la contribuzione obbligatoria e la prestazione previdenziale, nel senso che questa non può essere garantita senza quella.

Attualmente la base contributiva di calcolo dell'indennità di buonuscita è costituita dall'80% dello stipendio annuo, della tredicesima mensilità (art. 2 legge n. 75/1980), dell'indennità integrativa speciale (art. 1 legge n. 87/1994) e dei soli assegni ed indennità tassativamente indicati dall'art. 38 d.P.R. n. 1032 del 1973.

Tanto premesso, sostiene l’Istituto che il riconoscimento di un determinato emolumento ai fini dell’indennità di buonuscita deve trovare puntuale titolo nella legge, non potendosi estendere ad ipotesi che la stessa non contempla.

b) Inoltre l’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 non riguarderebbe il personale delle forze di polizia ad ordinamento militare (Carabinieri, Guardia di Finanza), ma soltanto quello delle forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato).

c) Per gli appartenenti alle forze di polizia ad ordinamento militare sarebbe invece applicabile l’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987, convertito dalla legge n. 468/1987, come sostituito dall’art. 11 della legge n. 231/1990, che riconosce l’attribuzione dei sei scatti stipendiali ai fini pensionistici e della liquidazione dell’indennità di buonuscita “ ai sottufficiali delle Forze armate, compresi quelli dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di Finanza….omissis… che cessano dal servizio per età o perché divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o perché deceduti , (cui) sono attribuiti, ai soli fini pensionistici e della liquidazione dell’indennità di buonuscita, sei scatti di stipendio in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante”; la norma, tuttavia, non prevedrebbe detto beneficio per coloro che cessano a domanda, a prescindere dai requisiti anagrafici e contributivi, e non sarebbe stata modificata dalla legge n. 232/1990 che chiaramente, sia nell’intestazione che nel corpo dell’articolo 11 citato, non fa alcun riferimento alla legge n. 468/87 di conversione del d.l. n. 379/87.

d) In ogni caso qualora fosse applicabile la normativa invocata, le ricorrenti sarebbero, comunque, decadute dall’esercizio del diritto in quanto l’art. 6 bis, comma 2, del decreto legge n. 387 del 1987 dispone che “la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità”.

1.4. All’udienza pubblica del 20 dicembre 2023, sentite le parti presenti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

2. Deve preliminarmente essere esaminata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze sul rilievo che la liquidazione e il pagamento del T.F.S., alla luce delle previsioni degli artt. 25 e 28 del d.P.R. n. 1032 del 29 dicembre 1973 sono, comunque, di competenza dell’Inps.

L’eccezione è fondata e, conseguentemente, deve disporsi la relativa estromissione dal giudizio dal momento che, per consolidata giurisprudenza, l’unico soggetto obbligato a corrispondere l’indennità di buonuscita è il competente Ente previdenziale (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 22 febbraio 2019, n.1231; Cons. Stato, Sez. VI, 6 settembre 2010, n. 6465; Cons. Stato, Sez. VI, 31 gennaio 2006, n. 329), nei cui esclusivi confronti, quindi, doveva essere ritualmente

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