TAR Roma, sez. IV, sentenza 2023-05-11, n. 202308054

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. IV, sentenza 2023-05-11, n. 202308054
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202308054
Data del deposito : 11 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/05/2023

N. 08054/2023 REG.PROV.COLL.

N. 09868/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9868 del 2022, proposto da
CI GI ER, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Bonetti e Santi Delia, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato Michele Bonetti, in Roma, alla Via S. Tommaso D’Aquino, n. 47, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia



contro

Ministero dell’Istruzione (oggi: Ministero dell’Istruzione e del Merito), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliato in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12



nei confronti

ER SC, non costituito in giudizio;



per la dichiarazione di illegittimità

del silenzio serbato in relazione all’istanza di riconoscimento della qualifica professionale inoltrata dal ricorrente in data 31 maggio 2021, ricevuta e protocollata dal M.I. con n. 9533.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2023 il dott. Roberto Politi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Parte ricorrente chiede l’accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione (oggi: Ministero dell’Istruzione e del Merito) a fronte della richiesta di riconoscimento in Italia del titolo ritenuto valido per l’insegnamento di sostegno, conseguito in Spagna.

2. Va preliminarmente rilevato che, quanto al procedimento di riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti della scuola di ogni ordine e grado, conseguiti in altro Stato membro dell’Unione europea, l’art. 5 del D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206 (che individua l’autorità competente nel soppresso Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca) debba essere, oggi, interpretato alla luce del riparto di attribuzioni delineato dal sopravvenuto art. 2, comma 1, del decreto legge 9 gennaio 2020, n. 1 (convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12), il quale ha istituito il Ministero dell’Istruzione.

Al riguardo, l’art. 2 del decreto legge n. 1 del 2020 (che ha sostituito l’art. 50 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300), in vigore dal 10 marzo 2020, attribuisce al Ministero dell’Istruzione la competenza, tra l’altro, in materia di “definizione dei percorsi di abilitazione e specializzazione del personale docente e dei relativi titoli di accesso, sentito il Ministero dell'Università e della ricerca”.

La competenza a concludere il procedimento in questione è,

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