TAR Potenza, sez. I, sentenza 2020-07-01, n. 202000427
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Testo completo
Pubblicato il 01/07/2020
N. 00427/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00280/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 280 del 2014, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Emilio Mattei e Loredana Rago, domiciliato presso la Segreteria T.A.R. in Potenza, via Rosica, 89;
contro
Agea-Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura e Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliataria ex lege in Potenza, corso 18 Agosto 1860;
per l'annullamento
del provvedimento Agea prot. n. uccu.-OMISSIS-, di restituzione di somme indebitamente percepite.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Agea-Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura e di Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 giugno 2020 il dott. Paolo Mariano;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in esame, depositato in data 14/5/2014, il sig. -OMISSIS-ha impugnato il provvedimento dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, prot. n. UCCU.-OMISSIS-, con cui si è accertato nei suoi confronti il credito di euro 20.321,82 per indebita percezione del contributo erogato per il settore tabacco, campagna 2002, nonché intimato la restituzione della somma complessiva di euro 25.736,44 (pari al credito maggiorato dagli interessi legali).
1.1. Emerge in fatto quanto segue:
- in data -OMISSIS-, il Comando Carabinieri Politiche Agricole ed Alimentari, con nota prot. n. -OMISSIS-, ha segnalato ad A.G.E.A. irregolarità nell'erogazione di aiuti comunitari nel settore tabacco da parte di numerosi imprenditori agricoli, tra cui il ricorrente. In relazione a tali fatti, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia ha avviato il procedimento penale R.G. n. -OMISSIS-;
- in data-OMISSIS-, A.G.E.A. ha adottato nei confronti del ricorrente il provvedimento, prot. n. UCCU.-OMISSIS-, di sospensione dell’erogazione dei premi per l’importo di euro 20.321,82, comunicando altresì, in data -OMISSIS-, l’avvio del procedimento per il definitivo accertamento dell’irregolarità;
- in data -OMISSIS-, è pervenuto ad A.G.E.A. il verbale del Comando Carabinieri Politiche Agricole e Alimentari, prot. n. -OMISSIS-, relativo agli atti di indagine svolti a carico del ricorrente. Nel verbale sono stati descritti gli esiti dell’attività di indagine svolta dai Carabinieri congiuntamente ai funzionari dell'O.L.A.P. di Bruxelles, dai quali è emersa l’esistenza di fittizie operazioni di conferimento alle imprese di prima trasformazione di tabacco già in precedenza censito e, pertanto, consentivano il percepimento da parte dei produttori, tra cui il ricorrente, di un nuovo aiuto comunitario per la medesima materia prima. In particolare, al ricorrente è stato contestato di “ aver conferito impropriamente l’unica consegna di 7.440 Kg netti di tabacco “Bright”, raccolto 2002, ammessi a premio (…), presso il Tabacchificio ... di -OMISSIS- e di aver beneficiato l’indebito percepimento di euro 20.321,82 ”, in quanto nel relativo documento di trasporto “ D.d.T. n. -OMISSIS-(…) si leggeva, nonostante sia cancellata, la targa -OMISSIS-, a fianco di quella -OMISSIS-. Da accertamenti esperiti nella Banca dati della A.C.I., la targa -OMISSIS- identificava un’autovettura -OMISSIS-che, all’epoca dei fatti in esame, era intestata a M.M. ”, persona e vettura risultate del tutto estranee al trasporto di tale quantitativo di tabacco;
- con successiva nota, prot. UCCU-OMISSIS-, A.G.E.A. ha messo in mora il ricorrente ai fini della restituzione delle somme indebitamente percepite a titolo di aiuti comunitari nel settore del tabacco;
- in data -OMISSIS-, il G.U.P. del Tribunale di Perugia ha emesso la sentenza n. -OMISSIS-di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste in ordine al reato di associazione per delinquere e per intervenuta prescrizione relativamente al reato di frode comunitaria di cui all'art. 640- bis cod. pen.;
- a seguito di ciò, A.G.E.A. ha chiesto al ricorrente di produrre eventuali ulteriori controdeduzioni;
- in data -OMISSIS-, A.G.E.A. ha ricevuto la nota, prot. n. -OMISSIS-del Comando Carabinieri Politiche Agricole ed Alimentari, con la quale si è evidenziato che “ (…) questo Comando non ha elementi tali da modificare le contestazioni amministrative mosse all'epoca dei fatti (…). Ciò premesso restano immutate le singole posizioni amministrative, in virtù degli accertamenti fatti all'epoca sia da questo Ufficio che dagli ispettori dell'O.L.A.F. di Bruxelles ";
- su tali basi istruttorie, A.G.E.A. ha concluso il procedimento di accertamento del proprio diritto a recuperare i contributi indebitamente erogati, adottando il provvedimento impugnato in questa sede.
1.2. Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:
- il provvedimento impugnato sarebbe viziato da difetto assoluto di attribuzione, non essendovi alcuna norma fondante il potere di accertamento e di recupero esercitato da A.G.E.A.;
- ulteriori profili di illegittimità sarebbero ravvisabili sotto il profilo motivazionale e istruttorio, non avendo A.G.E.A. svolto alcun autonomo accertamento dei fatti in