TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2023-04-28, n. 202300362

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2023-04-28, n. 202300362
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
Numero : 202300362
Data del deposito : 28 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/04/2023

N. 00362/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00372/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 372 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Piermassimo Marrapodi e Leo Stilo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Reggio Calabria, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
Ministero dell’Interno, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Albo Nazionale Gestori Ambientali, Sezione Regionale della Calabria, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Autorità Nazionale Anticorruzione, non costituiti in giudizio;



per l'annullamento

- dell’Informazione interdittiva antimafia ex artt. 84 e 91 del D.lgs. n. 159/2011, prot. n. 0045135 del 05.05.2020, emessa dal Prefetto della Provincia di Reggio Calabria nei confronti del sig. -OMISSIS-, n.q. di titolare della ditta individuale;

- della Comunicazione dell’11.05.2020 di avvio di procedimento di revoca dell’autorizzazione all'esercizio dell’attività di autotrasporto di cose -OMISSIS- di cui al Regolamento Ce 1071/2009 e di cancellazione dall’Albo degli Autotrasportatori;

- del Provvedimento di “Annotazione” nel casellario informatico dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, I/32702/2020/Ac/Fasc. 2412 del 15.05.2020;

- del Provvedimento di cancellazione dall’Albo Nazionale gestori ambientali, prot. n. 3956/2020 del 26.05.2020;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria;

Vista l’ordinanza cautelare n. 23 del 28 gennaio 2021;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 marzo 2023 il dott. Alberto Romeo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso con domanda cautelare notificato il 4 luglio 2020 e depositato il 3 agosto 2020 -OMISSIS-, nella qualità di titolare della ‘-OMISSIS-’, ha impugnato l’interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura di Reggio Calabria il 5/5/2020, valevole anche quale diniego di iscrizione nella ‘white list’ di cui al DPCM del 18/4/2013, e gli atti ad essa conseguenziali meglio indicati in epigrafe.

2. L’interdittiva gravata, originante sul piano procedurale dalle richieste inoltrate alla Prefettura ex artt. 83 e ss. d.lgs. n. 159/2011 dalla Camera di Commercio di Catanzaro nonché dall’istanza della ditta medesima finalizzata ad ottenere l’iscrizione nell’elenco dei fornitori di cui al citato DPCM del 2013, poggia principalmente sulle ragioni di controindicazione rilevate a carico del titolare dell’impresa, rivenienti oltre che da una condanna riportata nel 2015 per attività non autorizzata di gestione di rifiuti e da un procedimento penale pendente per reati tributari, da una pregressa interdittiva emessa nel 2014 dalla Prefettura di Milano nei confronti di una società di cui egli era amministratore (‘-OMISSIS-’), di proprietà del fratello -OMISSIS-. Valenza indiziaria qualificata viene poi ascritta agli elementi di pregiudizio rilevati a carico di quest’ultimo, annoverando egli precedenti e pregiudizi per reati in materia di stupefacenti e risultando inserito in un contesto familiare particolarmente compromesso, stante il rapporto di affinità con due soggetti (rispettivamente suocero e zio) condannati alla pena della reclusione per anni 28 quali autori del sequestro a scopo di estorsione dell’imprenditrice -OMISSIS-. Analogamente valorizzati risultano, ancora, i precedenti del padre del ricorrente per reati in materia di stupefacenti, armi ed altro nonché i rapporti di parentela controindicati della madre, nipote di due soggetti orbitanti in ambienti della criminalità organizzata di Platì, uno dei quali assassinato nel 1986. Nell’interdittiva vengono, ancora, segnalati i fattori di pregiudizio di un altro fratello del ricorrente, del suocero, nonché di due zii (uno materno e uno paterno), gravati da condanne per vari reati e con plurime segnalazioni in banca dati e, a loro volta, inseriti in contesti familiari densi di ragioni di controindicazione. Si dà atto, infine, dei plurimi controlli del ricorrente con soggetti già avvisati orali e sottoposti a misure di prevenzione personale oltre che gravati da numerosi precedenti penali.

2.1. Tale quadro informativo, anche tenuto conto del ‘particolare contesto socio-ambientale’, nella prospettazione prefettizia “ evidenzia la sussistenza di elementi sintomatici di tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi della società desumibili da un variegato quadro indiziario ”.

3. In punto di diritto, con un’unica articolata doglianza il ricorrente denuncia i vizi di violazione di legge per difetto dei presupposti richiesti dagli artt. 67, 84 e 91 d.lgs. n. 159/2011 nonché di eccesso di potere per contraddittorietà, irragionevolezza, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, dolendosi, sostanzialmente, quanto al rilievo ascritto alla propria condizione personale, per un primo verso, dell’assoluta ininfluenza del procedimento penale nel quale risulta attualmente coinvolto ai fini della verifica antimafia, venendogli contestato un reato di natura tributaria insuscettibile di assumere valenza sintomatica di possibili tentativi di infiltrazione mafiosa; e, per altro verso, della genericità del dato riferito ai controlli sul territorio con soggetti pregiudicati, nulla specificandosi nell’interdittiva quanto alle circostanze di tempo e di luogo in cui tale attività avrebbe avuto luogo e, soprattutto, circa le persone in compagnia delle quali sarebbe stato notato. Con riferimento ai rapporti di parentela sono, invece, censurate le lacune dell’istruttoria e il travisamento delle relative risultanze, tenuto conto oltre che dalla mancata allegazione di elementi concreti dimostrativi della paventata ingerenza, per tramite dei menzionati congiunti, della ‘ndrangheta all’interno della propria impresa, altresì del difetto del requisito dell’attualità, caratterizzandosi tutti i fattori di pregiudizio variamente addotti nei confronti di costoro per la loro assoluta risalenza nel tempo, non potendo perciò essere utilmente valorizzati, in assenza di ulteriori e più recenti elementi, per proiettare nel presente la valutazione prognostica negativa ai medesimi collegata.

3.1. Con una distinta doglianza il ricorrente denuncia, poi, l’invalidità derivata dei provvedimenti conseguenziali adottati dall’ANAC, dalla Camera di Commercio di Catanzaro e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

4. Con atto di stile del 25 settembre 2020, con allegata documentazione, si costituiva in resistenza la Prefettura di Reggio Calabria.

5. All’esito della camera di consiglio del 27 gennaio 2021, in vista della quale il ricorrente depositava brevi note d’udienza riportandosi alle difese articolate nell’atto introduttivo, veniva rigettata la domanda cautelare (ordinanza n. 23 del 28 gennaio 2021).

6. Con memoria del 4 febbraio 2023

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