Trib. Lamezia Terme, sentenza 25/09/2024, n. 130

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Lamezia Terme, sentenza 25/09/2024, n. 130
Giurisdizione : Trib. Lamezia Terme
Numero : 130
Data del deposito : 25 settembre 2024

Testo completo

1

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LA ME
SEZIONE UNICA CIVILE
SENTENZA DI OMOLOGA DELLA SEPARAZIONE CONSENSUALE A SEGUITO DI DOMANDA
CUMULATIVA DI DIVORZIO CONGIUNTO
Riunito in camera di conSIlio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel.
2) dott.ssa Teresa Valeria GRIECO - Giudice
3) dott. Salvatore REGASTO - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 692 del 2024 del Ruolo Generale per gli affari da trattarsi in camera di conSIlio, RGVG avente ad oggetto Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili), instaurata congiuntamente e cumulativamente dai coniugi SI.ra - CF – nata Parte_1 C.F._1
a LA ME (CZ) in data 15/06/1972 e SI. - CF – nato ad Parte_2 C.F._2
AR IA (AL), in data 16/10/1979, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. FAZIO ANGELA - CF
- elettivamente domiciliati presso il di lei Studio legale, giusta procura rilasciata in calce C.F._3 al citato ricorso congiunto e cumulativo in atti;

-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-Interventore ex lege - sulle seguenti
CONCLUSIONI
“Come da ricorso congiunto e come da pedisseque note di trattazione scritta in atti, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte, congiuntamente depositate in cancelleria in data 18 settembre 2024”.
IN FATTO
Va intanto premesso in fatto - per come si evidenzia all'interno del ricorso introduttivo congiunto in atti, depositato in data 21/08/2024 - che i ricorrenti, in Serrastretta (CZ) ed in data 16/08/2005, contraevano matrimonio secondo il rito concordatario, regolarmente trascritto nei Registri di Stato civile del Comune di
Serrastretta (CZ), Atto n. 5, Parte II, Serie A, Vol. 1 Uff. 1 anno 2005 (vedi allegato in atti), scegliendo contestualmente il regime della comunione dei beni;

- che i coniugi avevano fissato la comune residenza in Serrastretta, alla via Umberto I n. 9/b, nell'immobile di proprietà del Sig. , con unione coniugale dalla quale era nata la IA , in Parte_2 Persona_1 data 29 luglio 2006 a Lamezia Terme (CZ) – CF – dunque da poco maggiorenne;
C.F._4


2
- che la moglie era attualmente disoccupata e nell'anno 2022 aveva avuto un reddito imponibile annuo pari ad
€ 2.735,52 come risultante dalla certificazione unica 2023 (vedi allegato in atti);

- che il marito era invece attualmente occupato come geometra presso Itinera Spa ed aveva a sua volta un reddito imponibile per l'anno 2023 di € 57.627,63 come risultante dalla certificazione unica 2024 (vedi allegato in atti);

- che entrambi erano titolari del c/c bancario IBAN [...] presso NT AN LO
(vedi estratto conto al 31 marzo 2024, in atti);

- che la IA frequentava nell'attualità la scuola secondaria Istituto Professionale Domenico Carbone, sita in
Tortona (AL) al Corso Cavour n. 6, essendo stata ammessa alla classe 4C;

- che il matrimonio tra le parti era di fatto cessato da quasi sette mesi, poiché - essendo venuta meno, già da diverso tempo, l'affectio coniugalis, per incompatibilità di carattere, continui discussioni ed incomprensioni, nonché dissapori e contrasti di gravità tale da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza e facendo maturare ai due coniugi la decisione di separarsi – il Sig. era rimasto nella casa di sua Parte_2 proprietà pur avendo fissato il suo domicilio per ragioni lavorative altrove, mentre la Sig.ra Parte_1 continuava ad avere il domicilio insieme alla IA nella casa sita in Tortona (AL), in via AN Persona_1
Marziano n. 13.
Per tutte queste ragioni, i ricorrenti avevano dunque deciso di addivenire alla separazione personale consensuale e - all'esito – anche alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, sussistendone per intero i presupposti di legge, alle condizioni tra loro concordate e di seguito esposte:
1) Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, il Sig. verserà alla Parte_2 SI.ra , tramite accredito in c/c IBAN [...] entro e non oltre il giorno Parte_1 cinque di ogni mese, un contributo al suo mantenimento pari ad € 500,00, che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo decorso un anno dall'omologazione della separazione e così sino a quando la SI.ra non avrà reperito una stabile occupazione lavorativa, Parte_1 tale da garantirle l'autosostentamento economico.
2) L'affidamento della IA , ormai maggiorenne, spetta ad entrambi i genitori, i quali Persona_1 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la IA si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e SInificativi rapporti con entrambe le linee parentali.
3) La collocazione prevalente della IA sarà presso la dimora materna in Tortona ed il padre eserciterà il diritto di visita quando lo riterrà opportuno previo avviso ed in base alle eSIenze della IA.
4) Quanto alle Festività Natalizie e Pasquali ed alle vacanze estive, la IA le trascorrerà alternativamente con un genitore e poi con l'altro, in base alle sue eSIenze e previo accordo con gli stessi.
5) l'assegno di mantenimento per la IA - pari ad € 500,00 che il padre verserà alla madre Persona_1 tramite accredito in c/c IBAN [...] sempre entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese - sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo decorso un anno dal deposito della sentenza di divorzio;

3
6) le spese straordinarie, quelle scolastiche o mediche non coperte dal S.S.N. da sostenere nell'interesse della IA, previo consenso dell'altro genitore, sono poste a carico del padre sino a quando la SI.ra non Parte_1 avrà reperito una stabile occupazione lavorativa;

7) l'immobile coniugale sito in Serrastretta alla via Umberto I n.9/b, essendo di esclusiva proprietà del SI.
, con tutte le pertinenze e con il relativo arredo, rimane nella disponibilità dello stesso;
Parte_2
8) la Sig.ra provvederà a spostare la residenza in un altro immobile;
Parte_1
9) i Sig.ri e dichiarano che ogni altro rapporto economico e patrimoniale è già Parte_1 Parte_2 stato regolato fra le parti, che null'altro hanno a che pretendere reciprocamente e che provvederanno a chiudere il suddetto conto corrente bancario cointestato, precisando che la somma residua rimarrà nella disponibilità di ;
Parte_2
10) i separandi dichiarano anticipatamente di non volersi riconciliare;

Tutto ciò premesso e considerato, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 473-bis. 12 c.p.c. e 473-bis. 49 c.p.c.,
i coniugi - come sopra generalizzati, rappresentati e difesi - chiedevano congiuntamente che il Tribunale adito, previa nomina del Giudice Relatore e fissato il termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in presenza, assunto il parere del PM, volesse autorizzare i coniugi - odierni ricorrenti - a vivere separati e omologare gli accordi di separazione consensuale, come di seguito enunciati, con le seguenti conclusioni:

1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi Sig.ri e attraverso sentenza Parte_1 CP_1 parziale sullo status, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto;

2. Dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i
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