Trib. Torre Annunziata, sentenza 11/03/2024, n. 499

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Torre Annunziata, sentenza 11/03/2024, n. 499
Giurisdizione : Trib. Torre Annunziata
Numero : 499
Data del deposito : 11 marzo 2024

Testo completo

TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dr.ssa Cristina Giusti, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato all' esito del deposito di note scritte e conclusioni ex art. 127 ter cpc la seguente
SENTENZA
nella controversia n. rg 4230/20 a cui sono riuniti i fascicoli n. rg 4233/20 e 4243/20 promossa
DA
, e , rapp. e dif. dagli avv. MARIASOFIA Parte_1 Parte_2 Parte_3 AMALFITANO e FABIO FALANGA, elett.te domiciliati presso lo studio dei difensori giusta procura in atti,
RICORRENTI
CONTRO
in persona del legale rapp. p.t., rappr. e dif. dall' avv.to GERARDA CRISPINO con CP_1 cui domicilia giusta procura in atti,
RESISTENTE
OGGETTO;
nullità conciliazione sindacale;
differenze retributive (Izzo e Maia);
riconoscimento rapporto di lavoro subordinato e differenze retributive ( ) Pt_3 CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con separati ricorsi del 18/08/2020, 19/08/2020 e 21/08/2020 successivamente riuniti, i ricorrenti hanno Pt_ adito questo giudice per il riconoscimento di differenze retributive, e previa declaratoria della Pt_2 nullità del verbale di conciliazione sindacale ex art 1418 cc e previo accertamento del rapporto di Pt_3 lavoro subordinato. Pt_ In particolare e lamentavano di non essere stati retribuiti per le ore di lavoro effettivamente Pt_2 prestate rispetto a quelle contrattualmente stabilite e per le ore di lavoro prestate in giornate festive, di non aver ricevuto tredicesima, quattordicesima e tfr adeguati alla quantità di lavoro prestato;
chiedevano indennità sostitutiva delle ferie, dei permessi non goduti e di trasferta;
chiedevano riconoscersi la sussistenza del rapporto lavorativo rispettivamente dal 15/05/2018 al 29/06/2019 e dal 01/08/2017 fino al
31/12/2019, e il solo chiedeva anche il risarcimento del danno per omesso versamento dei contributi Pt_2 previdenziali per i periodi non regolarizzati.
chiedeva l'accertamento del rapporto di lavoro subordinato, il pagamento delle differenze Pt_3 retributive, l'accertamento dell'omesso versamento di contributi previdenziali e dell'obbligo al risarcimento del danno ex art 2126 cc. C.
Con vittoria di spese. Pt_ Si è costituita la eccependo in via preliminare, in relazione ai ricorsi di e CP_1 Pt_2 l'inammissibilità delle domande in quanto le parti avevano sottoscritto rispettivamente in data 10/06/2019 Pt_ ( ) e in data 25/05/2019 e 06/11/2019 (Maia) verbali di conciliazione in sede sindacale, a transazione e saldo di ogni pretesa relativa al rapporto;
eccepiva la decadenza dal termine di sei mesi per impugnare
l'accordo contenuto nelle conciliazioni ex art 2113 c.c.;
per il solo eccepiva anche la prescrizione del Pt_2 credito;
contestava la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con ;
in relazione a tutti e tre Pt_3
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i ricorsi eccepiva la nullità del ricorso ex art. 414 cpc, l'erroneità dei conteggi anche per essere stati fatti sulla base di un Ccnl diverso rispetto a quello applicato dalla società, e nel merito l' infondatezza della domanda, concludendo per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Riuniti i procedimenti per connessione oggettiva e parzialmente soggettiva avendo i ricorsi lo stesso oggetto (differenze retributive) ed essendo intentati contro la stessa società ( , rigettata CP_1 l'eccezione di incapacità a testimoniare dei testi di lista dei ricorrenti, sentiti i testi, concesso termine per note, ammessa la ctu contabile, all' odierna data fissata ex art. 127 ter cpc, sulle conclusioni in atti, all' esito della discussione scritta, la causa è stata decisa con la presente sentenza.
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di nullità dei ricorsi sollevata dalla resistente in relazione ai ricorsi di tutti e tre i ricorrenti.
E' noto che, affinché si abbia nullità del ricorso, è necessario che non siano dedotte o comunque non siano comprensibili, a seguito dell'esame dell'intero contenuto dell'atto, anche alla luce della documentazione depositata, l'oggetto della domanda e le ragioni della pretesa (cfr., fra le molte, Cass. n. 5794/2004, e, tra le ultime Cassazione civile, sez. lav., 08/07/2020 n. 14379), così come è irrilevante la mancata formulazione di conteggi analitici. (Cass civile sez. lavoro n. 16855 del 10/11/2003, Ordinanza n. 3126 del 08/02/2011).
I ricorsi danno contezza del petitum e della causa petendi e si presentano comprensibili ed esaustivi, tanto che anche la società resistente ha proceduto a spiegare le proprie difese diffusamente. Nella specie, i ricorrenti hanno dettagliatamente descritto nell'atto introduttivo la natura dell'attività svolta, le mansioni concretamente esercitate, le circostanze in cui hanno reso le proprie prestazioni di lavoro.
Non ricorre quindi la nullità dei ricorsi introduttivi ex art. 414 c.p.c.;
né essi sono improcedibili come eccepito dalla resistente, per omessa indicazione del contratto collettivo applicabile, in quanto rientra nel potere-dovere del giudice acquisire d'ufficio il Ccnl ex art. 421 c.p.c., non comportando tale acquisizione una supplenza ad una carenza probatoria su fatti costitutivi della domanda, ma piuttosto il superamento di una incertezza su un fatto indispensabile ai fini del decidere (Cass. n. 6610/2017;
Cass.19009/2018).
Per tali motivi, l'eccezione di nullità dei ricorsi ex art 414 cpc e di improcedibilità dei ricorsi per mancata indicazione del Ccnl applicabile vanno rigettate.
La resistente sollevava eccezione di prescrizione quinquennale in relazione al ricorrente Parte_2 L'eccezione è generica e infondata, essendo cessato il rapporto lavorativo in data 06/11/2019 ed essendo il ricorso del 19/08/2020, notificato il 23/10/2020.
Pt_ I ricorrenti e impugnavano i verbali di conciliazione sindacale chiedendo di dichiararne la nullità. Pt_2 I verbali sono stati sottoscritti rispettivamente in data 10/06/2019 ) e in data 25/05/2019 e 06/11/2019 Pt_1 ( . impugna il solo verbale di conciliazione del 06/11/2019. Pt_2 Pt_2 Va pertanto preliminarmente verificata la domanda di nullità ex art 1418 co. 2 c.c., dei verbali di conciliazioni sottoscritti da e Parte_1 Parte_2
In base all'art. 1418 2° co. cc il contratto è nullo quando manca di uno dei requisiti (accordo, causa, oggetto, forma qualora sia prevista ad substantiam) e per illiceità della causa, per l'illiceità dei motivi nei casi ex art
1345 cc
, e la mancanza nell'oggetto dei requisiti di possibilità, liceità e determinatezza o determinabilità. Pt_ Allegano i ricorrenti e che la conciliazione non sarebbe stata compiuta in sede sindacale e che si Pt_2 sarebbe svolta senza la necessaria assistenza sindacale;
altresì allegano che mancherebbe uno specifico riferimento alle pretese economiche -in quanto non quantificate nel loro valore economico-, e che mancherebbe una reciproca concessione attesa l'irrisorietà della somma offerta in corrispettivo, pari a € Pt_ 100 per e € 101 per oltre, per quest'ultimo, € 1.299 per TFR. Pt_2 In via subordinata invocavano l'annullabilità del verbale di conciliazione tempestivamente impugnato entro
i sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.
L'art. 2113 c.c. nega la validità delle rinunce e transazioni che hanno per oggetto diritti derivanti da norme inderogabili dettate dalla legge o dai contratti collettivi. Il comma successivo specifica che la relativa impugnazione deve avvenire entro sei mesi dalla data della rinunzia o della transazione, a pena di
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decadenza. L'ultimo comma sottrae a questa disciplina le conciliazioni intervenute ai sensi degli artt. 185, 410 e 411 c.p.c., nel cui ambito sono ricomprese le conciliazioni sindacali.
La norma di cui all'art. 2113, ult. comma, c.c., quindi, conferisce caratteristiche di inoppugnabilità alla
"conciliazione intervenuta ai sensi degli artt. 185,410,411,412 ter e 412 quater del codice di procedura civile";
a sua volta, l'art. 412-ter c.p.c. stabilisce che la conciliazione e l'arbitrato in materia di lavoro
"possono essere svolti altresì presso le sedi e con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative".
Allegavano entrambi i ricorrenti di non aver mai saputo di avere sottoscritto un verbale di conciliazione Pt_ sindacale e di averne avuto contezza solo il 15/01/2020 e il 05/02/20, a seguito della missiva di Pt_2 riscontro, da parte di della loro lettera di richiesta di differenze retributive (del 13/01/2020 CP_1
e del 27/1/2020 di . Per_1 Pt_2 Pt_ Per quanto riguarda l'assistenza sindacale si rileva che tutti i verbali di conciliazione (uno per , del
10/06/2019 e due per del 25/05/2019 e del 06/11/2019, anche se egli ha impugnato solo il secondo, Pt_2 quello del 6/11/2019) risultano intestati “ (Sindacato autonomo dei lavoratori) “processo verbale di Pt_4 conciliazione sindacale ai sensi e per gli effetti dell'art. 411 cpc e 2113 cc” e sottoscritti nello studio del consulente del lavoro dott. . Persona_2 Entrambi danno atto della presenza del conciliatore della dott.ssa individuata dai Pt_4 Persona_3 lavoratori, la quale dichiara di aver ricevuto espresso mandato dai lavoratori per l'assistenza sindacale
(mandato anche allegato al verbale di conciliazione di , insieme alla autorizzazione a espletare Parte_1 la conciliazione presso la sede del consulente del lavoro, per motivi di comodità logistica;
entrambi gli atti sono firmati da ;
mandato di cui si dà atto nel verbale per , e di avere avvertito Parte_1 Parte_2 le parti degli effetti della conciliazione in sede sindacale ex art 2113 cc e 411 cpc. Pt_ Nel verbale di conciliazione di si dà atto in particolare che “dopo ampia ed esauriente discussione e chiarimenti intervenuti anche a seguito del tentativo di conciliazione esperito dal conciliatore si è deciso di pervenire ad una transazione generale novativa ai sensi e per gli effetti degli artt. 1965 e 2113 cc allo scopo di definire e transigere ogni e qualsiasi pendenza e/o pretesa relativa al succitato rapporto di lavoro nei seguenti termini”
Nel verbale di conciliazione di si dà atto della
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