Trib. Avellino, sentenza 16/09/2024, n. 830

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Avellino, sentenza 16/09/2024, n. 830
Giurisdizione : Trib. Avellino
Numero : 830
Data del deposito : 16 settembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 2046/2020, introdotta
DA
(c.f.: , rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. Andrea Buffo, presso cui è elettivamente domiciliato;

RICORRENTE
CONTRO
(c.f.: , in persona del l. r. p. t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dagli avv.ti Marco Tecce e Giuditta
Colella, presso cui è elettivamente domiciliata.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: previo accertamento del rapporto di lavoro subordinato dall'11.4.2014 al 7.2.2015 e dal 18.3.2015 al 30.9.2018, nonché della quantità e della qualità del lavoro prestato e dell'inquadramento rivendicato, condannare la resistente al pagamento di € 117.873,57, ovvero della somma di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
previo accertamento della responsabilità della società ex art.
2087 c.c.
per l'infortunio occorso in data 22.8.2016, condannarla al pagamento di €
177.668,00, ovvero della somma di giustizia, quale risarcimento di tutti i danni patiti, in ragione dell'invalidità pari al 30%, a titolo di danno differenziale permanente, temporaneo, morale ed esistenziale;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione;

1
PER PARTE RESISTENTE: previo differimento della prima udienza per la chiamata in causa di rigettare il ricorso o, in subordine, condannare la Controparte_2 compagnia di assicurazione alla manleva;
con vittoria delle spese di lite.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 24.7.2020, il sig. esponeva di aver Parte_1 lavorato alle dipendenze della società resistente sin dal 10.8.2005, con mansioni di conducente di furgone e montatore di impianti elettrici per illuminazione, con contratto part time ed inquadramento nel 2◦ livello C.C.N.L. Metalmeccanici.
Riferiva che il rapporto si era articolato con diversi rinnovi nel tempo, ed in specie, alla prima assunzione, erano seguite altre addì 5.5.2009, 5.5.2010, 4.5.2011, 4.5.2012,
9.4.2013, 11.4.2014 e 18.3.2015, fino al licenziamento del 30.9.2018.
Affermava che, per tali periodi, aveva osservato un orario lavorativo invernale
(gennaio-marzo), pari a sei giorni (lunedì-sabato) con riposo domenicale, dalle ore
7:00 alle ore 18:00, con pausa pranzo di un'ora, mentre, durante il periodo estivo
(aprile-settembre), aveva lavorato tutti i giorni della settimana dalle ore 6:00 alle ore
21:00, mentre, nei mesi di ottobre, novembre e dicembre, dalle 7:00 alle 21:00, sei giorni su sette (lunedì-sabato).
Precisava che, in trasferta, l'orario era molto flessibile, arrivando spesso anche a più di
20 ore consecutive.
Rappresentava di aver percepito una retribuzione mensile pari ad € 700,00, corrispondente ad un orario part time, avendo di contro osservato un orario a tempo pieno.
Rappresentava, inoltre, che il giorno 22.8.2016, alle ore 2:15, in Altavilla Irpina (AV), al Corso Garibaldi, era rimasto vittima di un gravissimo infortunio, allorquando, intento a coprire alcune apparecchiature elettroniche disposte su un palchetto realizzato con struttura in acciaio ed utilizzato per le luminarie artistiche, veniva attinto
e folgorato da una potente scarica elettrica, venendo sbalzato al suolo da un'altezza di
1,5 metri e riportando gravissime lesioni, che avevano richiesto il trasporto, a mezzo del personale 118, presso l'Ospedale “Moscati” di Avellino, laddove gli veniva diagnosticata “folgorazione accidentale da corrente elettrica 220 volt, complicata da arresto cardiorespiratorio”.
Riferiva che i successivi accertamenti medici avevano accertato un politraumatismo da caduta con lesione della cuffia dei rotatori alla spalla destra, una sofferenza neurosensitiva dell'avambraccio destro, una epilessia parziale semplice e
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manifestazioni neuropsichiche, rappresentate da sindrome ansioso-depressiva e turbe della memoria a breve termine, con deficit dell'attenzione e della concentrazione.
Aggiungeva di aver denunciato l'infortunio all' in data 25.8.2016 (pratica n. CP_3
512247198), ottenendo il riconoscimento di un'indennità per inabilità temporanea assoluta dal 25.8.2016 al 20.6.2017 e di un danno biologico in misura del 16%, poi rideterminato in aumento al 28%, stima comunque impugnata con ricorso giudiziario, proposto dinanzi all'intestato Tribunale (R. G. n. 2817/2019, dott. Luce), ricorso con cui instava per il riconoscimento di una menomazione pari al 34%.
Esponeva che, per i fatti connessi all'indicato evento, veniva instaurato a carico del datore di lavoro, in persona di , un procedimento penale (R.G.N.R. n. Parte_2
5897/2016), in cui erano contestate le condotte p. e p. dagli artt. 43, 590 co. 2 e 3 e 583 co. 1 c. p., dagli artt. 80 e 87 D. Lgs. 81/2008 e dagli artt. 40, 43 e 451 c. p., con specifico riferimento alla circostanza per cui nessun impianto di messa a terra era stato posto a protezione del ponteggio metallico e nessuna vigilanza era stata attuata dallo stesso
, quale titolare dell'impresa e responsabile della sicurezza, sulla corretta Parte_2 esecuzione dei dispositivi di protezione e prevenzione.
Indicava che, all'esito del dibattimento (R. G. n. 431/2018), il Tribunale penale di
Avellino, in persona della dott.ssa Viviana Centola, previo stralcio della relativa posizione, aveva disposto l'applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444
c.p.p.
(mesi due e giorni venti di reclusione, con sospensione condizionale subordinata alla prestazione di attività non retribuita in favore della collettività;
sentenza n.
347/2018 depositata addì 2.3.2018).
Lamentava di aver subìto, a causa del sinistro, gravi ripercussioni delle funzioni vitali
e della qualità di vita.
Specificava che il rapporto lavorativo si era concluso con licenziamento per riduzione di personale, comunicato con nota del 14.9.2018, con effetto dal 30.09.2018, e impugnato con missiva a mezzo lettera raccomandata a. r., a cui era seguita altra lettera raccomandata a.r. n. 13736952931-5, con cui egli aveva richiesto il pagamento delle spettanze maturate e non corrisposte, ossia T.F.R., differenze retributive da straordinario, ferie non godute, festività, lavoro estivo, tredicesima e quattordicesima.
Deduceva che, con comunicazione del 12.11.2018, reiterata l'1.2.2019, la società aveva riconosciuto un credito pari ad € 3.753,45, senza indicare alcuna causale.
Riteneva insoddisfacente tale importo a fronte del credito effettivamente spettante, pari ad € 28.428,84 per il periodo dall'11.4.2014 al 7.2.2015 e ad € 89.444,73 per il
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periodo dal 18.3.2015 al 30.9.2018, per complessivi € 117.873,57.
Sottolineava la natura subordinata del rapporto, il diritto alla retribuzione proporzionata e sufficiente ex art. 36 Cost., il diritto al T.F.R. ex art. 2120 c.c., nonché la violazione della norma generale ex art. 2087 c.c. ed il conseguente diritto al risarcimento del danno differenziale occorso a seguito dell'infortunio, previo scomputo delle somme erogate dall' e riconoscimento delle poste non indennizzate CP_3 dall' , tra cui il patito danno morale, riconnesso all'impossibilità di condurre le CP_4 attività quotidiane dapprima espletate.
Precisava che lo scomputo dell'indennità corrisposta dall' doveva avvenire CP_3 per poste omogenee, dovendosi escludere dal danno differenziale solo il segmento corrisposto a titolo di indennizzo per danno biologico, e non potendo trovare applicazione ratione temporis l'art. 1 co. 1126 L. 145/2018, che, invece, aveva stabilito lo scomputo integrale.
Tanto premesso, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Controparte_1
Avellino, in funzione di giudice del lavoro, formulando le suesposte conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, la società resistente si costituiva tardivamente in giudizio addì 27.3.2021, a fronte della prima udienza di discussione fissata per il giorno 7.4.2021, contestando le avverse pretese.
Precisava che il ricorrente aveva lavorato dall'11.4.2014 al 31.1.2015 e dal 18.3.2015 al
30.9.2018, con contratto part time di 20 ore settimanali, trasformato in contratto a tempo pieno di 40 ore settimanali in data 1.2.2018, sostenendo che il lavoratore non aveva mai osservato un orario superiore.
Dichiarava che l'unico credito riconoscibile in favore del lavoratore era quello spettante per la mensilità di settembre 2018 e per il T.F.R. del secondo periodo, pari a complessivi € 3.753,45, di cui offriva il pagamento.
Confermava l'inquadramento del dipendente, ma contestava l'orario dichiarato in ricorso ed impugnava ogni richiesta di retribuzione differenziale, contestando altresì i conteggi di parte ricorrente.
Deduceva, quanto all'infortunio, che la folgorazione si era verificata esclusivamente per la mancata installazione dell'impianto di messa a terra a protezione del ponteggio metallico e, quindi, per mera svista di una doverosa misura di prevenzione di rischi elettrici, della cui adozione era onerato lo stesso come operaio più esperto. Pt_1
Sottolineava che il consulente incaricato dal magistrato del Pubblico Ministero, in linea con quanto rilevato dai funzionari dell' e dell'Ispettorato del Lavoro, aveva CP_5
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accertato il pieno rispetto delle misure antinfortunistiche, nonché la regolare redazione del D.U.V.R.I. (documento di valutazione dei rischi), del P.O.S. (piano operativo sicurezza) e del PI.M.U.S. (piano di montaggio, uso e smontaggio del ponteggio), sicché doveva escludersi la commissione di condotte omissive o negligenti da parte del datore di lavoro, al di fuori della concreta installazione dell'impianto di messa a terra, operazione imprescindibile e di estrema semplicità, omessa per una semplice svista da imputare allo stesso ricorrente, quale addetto al montaggio.
Sosteneva che ciò escludesse la propria responsabilità per l'infortunio, essendo stata adottata ogni prescritta
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