Trib. Palermo, sentenza 20/06/2024, n. 3583

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Palermo, sentenza 20/06/2024, n. 3583
Giurisdizione : Trib. Palermo
Numero : 3583
Data del deposito : 20 giugno 2024

Testo completo


R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
I L T R I B U N A L E D I P A L E R M O T E R Z A S E Z I O N E C I V I L E
in persona del Giudice, dott.ssa Giovanna Nozzetti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 2294 del registro generale affari civili dell'anno 2018
TRA
, nata a [...] il [...], (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Benedetta Zerbo ( giusta Email_1 procura a margine dell'atto di citazione
ATTRICE
E
, nato a [...] l'[...] (C.F. CP_1
), rappresentato e difeso – per mandato depositato in copia nel C.F._2 fascicolo informatico - dall'avv. Manlio Madonia Email_2
CONVENUTO
OGGETTO: scioglimento comunione;
revocazione donazioni;
restituzioni

Conclusioni: per l'attrice, come in atto di citazione, successive memorie e verbale dell'udienza del 4.4.2023;
per il convenuto, come in comparsa di risposta e successive memorie
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione notificato l'1 febbraio 2018, – premettendo di Parte_1 aver contratto matrimonio concordatario con in data 2.9.1987, di CP_1 essere comproprietaria con quest'ultimo di un appartamento in Palermo, via Francesco
Purpura n. 23, e di un fabbricato per civile abitazione, composto da due unità
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immobiliari, nel Comune di Tusa, C/da Gavio, che con sentenza n. 4660/2016 del
21.6.2016 il Tribunale di Palermo aveva pronunciato la separazione dei coniugi assegnando ad essa attrice l'appartamento di via F. Purpura n. 23, affinchè vi abitasse col figlio – ha esposto che, in costanza di matrimonio, i coniugi avevano CP_2
provveduto di comune accordo a far installare sulla tettoia del parcheggio e sulla copertura del fabbricato insistenti sul terreno in contrada Gavio (del quale l'attrice era divenuta comproprietaria in ragione di metà in virtù della donazione ricevuta dal con atto pubblico in Notar del 13.12.1991) due pannelli fotovoltaici, CP_1 Per_1
recanti i nn. Identificativi 60517 e 240813. L'energia prodotta era stata ceduta in vendita al Gestore dei Servizi Energetici – GSE spa, che aveva riconosciuto nel tempo incentivi e contributi, e ciò in forza della convenzione stipulata dal convenuto quale
“soggetto responsabile” degli impianti incentivati.
Sebbene l'impianto appartenesse ad entrambi i coniugi, per il fatto di insistere su proprietà comune, il convenuto aveva interamente percepito le somme corrisposte da
GSE spa che, fino al 2011, erano state accreditate sul conto corrente postale cointestato ad entrambi n. 18468959, intrattenuto presso Banco Posta, Palermo 5 e, successivamente alla chiusura del predetto conto, avvenuta il 16.12.2011, erano confluite sul conto corrente postale n. 001001894045 intestato esclusivamente al
CP_1
Quest'ultimo, inoltre, nel periodo 5.12.2007- 16.12.2011 aveva effettuato prelievi e pagamenti non autorizzati e/o non rendicontati e/o non giustificati da motivazioni riconducibili ai bisogni familiari dal conto corrente postale cointestato per complessivi
€ 183.453,83, per cui era debitore nei confronti dell'attrice dell'importo di € 91.726,91 pari alla metà di quanto sottratto tramite prelievi e assegni. si era inoltre reso autore di operazioni sospette relativamente al conto CP_1
corrente bancario cointestato “Conto Arancio” n. 301778171, sul quale erano state periodicamente trasferite, mediante bonifici, somme di danaro giacenti sul conto corrente postale n. 18468959, successivamente riaccreditate su quest'ultimo conto.
Tanto premesso ha chiesto:
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1) di essere dichiarata creditrice nei di lui confronti “della metà delle somme in favore di quest'ultimo versate dalla GSE SPA, in relazione agli impianti fotovoltaici nn. id. 60517 e
240813, per una somma pari complessivamente ad Euro 27.148,17”;

2) essere dichiarata creditrice nei di lui confronti “della metà delle somme da quest'ultimo illegittimamente utilizzate dal 05.12.2007 al 31.12.2011, sul conto corrente postale cointestato n. 18468959, per una somma pari complessivamente ad Euro 91.726,91”;

3) condannare il convenuto al pagamento in di lei favore delle “somme come sopra quantificate o nella diversa somma che verrà determinata da questo Giudicante, anche a seguito dell'istruzione probatoria del presente procedimento giurisdizionale, oltre interessi e rivalutazione monetaria sino all'effettivo soddisfo;

4) “ordinare, ritenuti ed accertati i presupposti per l'accoglimento della domanda, lo scioglimento – ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1111 e 1116 cc – della comunione relativa alla proprietà degli impianti fotovoltaici nn. id. 60517 e 240813, di cui le odierne parti in causa sono comproprietarie, previa determinazione della sua consistenza attuale, attribuendo ad ognuno dei compartecipi la parte corrispondente alla propria quota ideale (pari al 50%), secondo il progetto divisionale predisposto con l'ausilio di un consulente tecnico
d'ufficio, da nominarsi”.
Costituendosi tempestivamente in giudizio, il convenuto, opponendosi all'accoglimento delle avverse domande, ha dedotto che, sebbene in sede di celebrazione del matrimonio i coniugi avessero optato per il regime di comunione legale dei beni, a distanza di soli due anni, con convenzione stipulata ai sensi dell'art,
162 c.c., avevano invece scelto il regime della separazione dei beni;
avevano tuttavia mantenuto in forma cointestata il conto corrente postale n. 18468959 sul quale avevano continuato a riversare le proprie entrate;
l'attrice tuttavia dal mese di febbraio
2010 aveva interrotto l'accredito del proprio stipendio sul conto, mentre il convenuto aveva continuato canalizzarvi i propri emolumenti da lavoro dipendente e la pensione di invalidità;
inoltre, a differenza della , che vi aveva accreditato esclusivamente Pt_1
lo stipendio mensile, il convenuto aveva versato sul conto altre somme consistenti, ricevute dal datore di lavoro e dall'INPS, oltre al netto ricavo di finanziamenti con
AG e ND e di prestiti ricevuti dal proprio genitore, rispettivamente per
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l'acquisto del terreno destinato alla realizzazione dell'impresa agricola del figlio Per_2
e per l'installazione del secondo impianto fotovoltaico sul terreno in Tusa.
Ha quindi, eccepito: 1) la prescrizione dei crediti (comunque contestati) di cui ai punti 1 e 2 delle conclusioni di controparte;
2) l'inammissibilità delle contestuali domande di attribuzione della comproprietà di impianti fotovoltaici – acquistati con somme di esclusiva proprietà del convenuto – e di rimborso delle somme prelevate dal
c/c cointestato;
3) l'inammissibilità delle domande di restituzione di somme utilizzate dal convenuto successivamente al gennaio 2010, non avendo l'attrice più canalizzato sul conto il proprio stipendio;
4) la proprietà esclusiva degli impianti fotovoltaici, acquistati in regime di separazione patrimoniale, in parte con denaro esclusivamente proprio e in parte (precisamente il secondo impianto) col finanziamento concesso da
ND.
Per il resto ha contestato la pretesa volta ad ottenere metà delle somme prelevate/utilizzate attingendo al conto cointestato, sia perché provenienti da risorse esclusivamente personali (avendo l'attrice versato sul conto importi ben inferiori a quelli di cui pretendeva la restituzione), sia utilizzate in parte per le esigenze familiari, per il pagamento di tributi e per la manutenzione dei veicoli e degli immobili comuni.
In via riconvenzionale, il convenuto ha chiesto: la revocazione delle donazioni effettuate nei confronti della moglie “per grave pregiudizio al patrimonio del donante”, in considerazione della infondatezza delle pretese avanzate dalla in ogni sede Pt_1
contenziosa e anche in fase stragiudiziale e della falsità delle affermazioni contenute negli atti difensivi da lei depositati nel giudizio di separazione;
l'accertamento della proprietà esclusiva dei pannelli fotovoltaici acquistati e installati in regime di separazione convenzionale dei beni, senza alcun apporto economico, organizzativo ed ideativo da parte dell'attrice;
la condanna di quest'ultima a rimborsargli la metà della somma di complessivi € 41.000,00 anticipata per l'acquisto del fondo agricolo in Polizzi
Generosa, contrada Verbumcando, censito al CT del Comune di Polizzi Generosa al fg.
70 p.lle 247, 249, 251 e 253, destinato all'esercizio dell'attività imprenditoriale del figlio il trasferimento all'attrice della proprietà dell'autovettura Ford Fiesta, tg. Per_2
DW537MK, acquistata il 24.7.2009, anteriormente alla separazione, intestata al convenuto ma di cui controparte aveva il possesso e l'uso esclusivi, pur rifiutando di
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provvedere alla relativa intestazione;
la condanna della convenuta al rimborso dell'importo di € 5.865,00 pari alla metà della spesa sostenuta dal per l'acquisto CP_1
dell'autovettura Ford Fiesta;
in via subordinata rispetto al rigetto della domanda di revoca delle donazioni, la divisione degli immobili comuni, con richiesta di attribuzione di una quota maggiore del fabbricato realizzato sul terreno in C/da Gavio, in quanto edificato come fabbricato rurale con risorse personali e successivamente modificato per la realizzazione di due piccoli appartamentini.
Concessi alle parti i termini di cui all'art, 183 co. 6 c.p.c., la causa è stata istruita mediante l'esame dei testi addotti da parte attrice, l'acquisizione dei documenti oggetto dell'ordine di esibizione rivolto a GSE spa, l'espletamento di consulenza contabile e – previo rigetto dell'eccezione (proposta dalla difesa di parte attrice) di inammissibilità della produzione documentale integrativa concernente la situazione catastale e urbanistica dei beni comuni - delle indagini tecnico – estimative sollecitate da parte convenuta.
All'udienza del 4.4.2023 le parti hanno rinunciato ai molteplici rilievi mossi alla stima degli immobili comuni, concordando sull'equivalenza del relativo valore ai fini dello scioglimento della comunione, residuando la separata valutazione dei pannelli
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