Trib. Reggio Calabria, sentenza 17/10/2024, n. 76

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Reggio Calabria, sentenza 17/10/2024, n. 76
Giurisdizione : Trib. Reggio Calabria
Numero : 76
Data del deposito : 17 ottobre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente rel.
2) Dott. Francesco CAMPAGNA -Giudice
3) Dott.ssa Myriam MULONIA -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n.1509 dell'anno 2024 R.G.V.G., riservato alla decisione collegiale all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 17.09.2024, promosso da
(cod. fisc.: , nata a [...]_1 CodiceFiscale_1
il 06.11.1978) e (cod. fisc.: , nato a [...]_2 CodiceFiscale_2
Calabria il 05.02.1976), entrambi rappresentati e difesa dall'avv. Mariagrazia Rua, giuste procure in atti, presso il cui studio in Reggio Calabria, alla via Possidonea n.54
C, hanno eletto domicilio;

-ricorrenti- nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * *
-visto il ricorso depositato il 31.05.2024 con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di separazione personale consensuale in relazione al matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria il 28.09.2002 nonché contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;


-considerato che con decreto del 24.06.2024 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 17.09.2024 fosse sostituita, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno 12.09.2024 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e
“dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473 bis 48 , 473 bis 13 comma 3 , 473 bis 12 comma 3 c.p.c.;

-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;

-esaminata la documentazione prodotta;

-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Reggio Calabria il 28.09.2002;
b) dal matrimonio è nata una figlia: Per_1
(25.02.2011), minorenne;

-riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale e che la pronuncia di separazione personale, per come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile;

-preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. che lo ha “vistato” in data 04.07.2024;

-rilevato che sono state proposte cumulativamente domande di separazione e di divorzio ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c. e che ,di conseguenza, la causa debba essere rimessa sul ruolo del Giudice delegato- con separata ordinanza- affinchè il giudizio possa proseguire per la valutazione della sussistenza della volontà delle parti alla pronuncia di divorzio, al verificarsi del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e della decorrenza del termine prescritto dall'art. 3 della legge 1° dicembre
1970, n. 898;

P.Q.M

.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M.,
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