Trib. Torino, sentenza 08/10/2024, n. 2505
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Testo completo
RGL n. 8922/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE LAVORO
in persona del Giudice dott. Lorenzo AUDISIO, all'esito della discussione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE art. 429 primo comma c.p.c. nella causa RGL n. 8922/2023 promossa da
(c.f. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Biella nella Via G. De Marchi, n. 4/A, presso lo studio dell'avv. Giovanni Rinaldi, che lo rappresenta e difende per procura in atti, insieme all'avv. Walter Miceli, all'avv. Fabio Ganci e all'avv. Nicola
Zampieri
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
(c.f. ) - Controparte_1 P.IVA_1
, in persona del suo legale rappresentante Controparte_2 pro tempore, rappresentato e difeso, in questa sede, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c., dalla Dott.ssa , Dirigente del Persona_1 CP_3 di , e dalle dott.sse e e dal dottor CP_2 Persona_2 Persona_3
dipendenti dello stesso , legalmente Persona_4 CP_1 domiciliati presso l' , Via Coazze n. 18 Controparte_4
-PARTE CONVENUTA-
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RGL n. 8922/2023
OGGETTO: Carta elettronica docenti
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente: richiama le conclusioni di cui al ricorso.
Per parte convenuta: richiama le conclusioni di cui alla memoria di costituzione. Rinuncia all'eccezione di prescrizione avuto riguardo all'anno scolastico 2018/19, preso atto della diffida come depositata dalla ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.La ricorrente afferma di aver lavorato come docente in forza di contratti
a termine senza aver beneficiato della somma di € 500 annui, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. “Carta elettronica del docente”), prevista dall'art. 1, comma 121, L. 107/2015 per i docenti di ruolo.
2. La ricorrente afferma esservi stata violazione del principio eurounitario di non discriminazione dei lavoratori a termine rispetto ai docenti assunti a tempo indeterminato, ed agisce per ottenere la condanna del CP_1 alla messa a disposizione dell'importo di € 2.500,00 (pari ad € 500 per ciascun a.s. in questione) oltre interessi legali dalla maturazione del credito al saldo.
3. Il convenuto si è costituito eccependo in via preliminare la CP_1 prescrizione quinquennale per il credito che la ricorrente afferma essere maturato anteriormente al quinquennio antecedente alla notifica del ricorso, e nel merito chiedendo il rigetto della domanda, contestando la configurabilità di una violazione del principio di parità di trattamento: la carta docente infatti avrebbe l'esclusiva funzione di assicurare la formazione professionale e non costituirebbe retribuzione accessoria né reddito imponibile, e pertanto non potrebbe essere ricondotta alle condizioni di impiego;
inoltre le ragioni oggettive della diversità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo risiederebbero nel fatto che il miglioramento della qualità del servizio pubblico di istruzione perseguito
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RGL n. 8922/2023
dall'investimento formativo dovrebbe ripercuotersi sull'intera vita lavorativa, e sarebbe