Trib. Torre Annunziata, sentenza 12/06/2024, n. 1222

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Torre Annunziata, sentenza 12/06/2024, n. 1222
Giurisdizione : Trib. Torre Annunziata
Numero : 1222
Data del deposito : 12 giugno 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZ. LAVORO E PREVIDENZA
Il giudice del lavoro, dott. Emanuele Rocco, all'esito dello scambio di note di trattazione scritta entro il termine del 05.06.2024 pronuncia la seguente sentenza nel procedimento iscritto al n. RG.
5623/2022 vertente
TRA
Parte_1
, c.f. , nata in [...] il [...] e residente a Napoli alla
[...] C.F._1 via S. Maria Antesecula n.90, rapp.ta dagli Avv.ti Vincenzo Vitagliano, Angela Barretta e Anna
Baretta, con i quali elettivamente domicilia in Napoli al Corso Umberto I, n. 365
Ricorrente

E
, c.f. nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
21/01/1959 e residente a [...], rapp.ta e difesa dal Prof. Avv. Gianluca Fuccillo e dall'Avv. Raffaele A. Calogero ed elettivamente domiciliata all' indirizzo digitale PEC: Email_1
Resistente

RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto depositato il 20/10/2022 la ricorrente in epigrafe indicata adiva il Tribunale di Torre
Annunziata, in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di vedere accertato il diritto al riconoscimento delle differenze retributive, quantificate come da allegati conteggi, dovute in relazione al rapporto di lavoro domestico protrattosi dal 10/2/2020 fino al 18/9/2020, intercorso con Controparte_1
A sostegno della propria domanda, la ricorrente asseriva di aver lavorato come colf alle dipendenze della sig.ra dal 10.02.2020 fino al 18.09.2020, data in cui il rapporto di lavoro Controparte_1
si era risolto a seguito di licenziamento, in relazione al quale lamentava di non avere percepito
l'indennità di mancato preavviso ;
esponeva, inoltre, di essere stata regolarmente inquadrata con un contratto di lavoro a tempo indeterminato e part-time per 25 ore settimanali, per una retribuzione mensile pari ad euro 800,00, e di aver svolto mansioni superiori.
La ricorrente rivendicava crediti retributivi a titolo di compenso per lavoro straordinario asseritamente prestato per un numero di ore settimanali superiori a 50, nonché per tredicesima mensilità, ferie non godute per la complessiva somma di euro 7241,57, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo.
La resistente si costituiva in giudizio e resisteva alla domanda attorea, deducendo l'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e part time verticale e orizzontale, e sostenendo altresì che
la ricorrente aveva lavorato per 6 giorni alla settimana e per un totale di 25 ore settimanali e che la predetta era stata regolamentante inquadrata come COLF livello B.
La resistente asseriva, inoltre, di aver licenziato la ricorrente a seguito dell'ingiustificato e improvviso abbandono del posto di lavoro, a seguito del quale l'istante si era resa irreperibile ad ogni contatto.
La resistente, inoltre, contestava le deduzioni avversarie in ordine allo svolgimento di mansioni superiori e lavoro straordinario, sostenendo di aver provveduto, tramite bonifico bancario, al pagamento delle somme rivendicate dalla ricorrente e di aver versato in busta paga i ratei del TFR.
Si opponeva,
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