Trib. Lamezia Terme, sentenza 28/11/2024, n. 158
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Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel.
2) dott.ssa Teresa Valeria GRIECO - Giudice
3) dott. Salvatore REGASTO - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 857 del 2024 RGVG per gli affari da trattarsi in camera di consiglio, avente ad oggetto Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili, instaurata congiuntamente dai coniugi sig.ra
- CF – nata in [...] in data [...], residente in Parte_1 C.F._1 via DEGLI OLEANDRI, n. 19 88040 GIZZERIA, elettivamente domiciliata, agli effetti del presente atto, presso lo Studio Legale dell'Avv. GAMBINO STEFANIA MARIA - CF - che la rappresenta e difende C.F._2 in giudizio, giusta procura rilasciata in calce al ricorso e sig. - CF – nato CP_1 C.F._3
a LAMEZIA TERME in data 08/07/1985, residente in [...], n.19 GIZZERIA, a sua volta rappresentato e difeso dall'avv. PERRI NICOLINA - CF - elettivamente domiciliato presso C.F._4 il di lei Studio legale, giusta procura rilasciata in calce al ricorso congiunto in atti;
-Parti ricorrenti-
Nonché
PUBBLICO MINISTERO in sede
Interventore ex lege - sulle seguenti
CONCLUSIONI
“Come da ricorso congiunto e come da pedisseque note di trattazione scritta in atti, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte, rispettivamente e separatamente depositate in cancelleria, ma entrambe in data 19 novembre 2024”.
IN FATTO
Va intanto premesso in fatto - per come si evidenzia all'interno del ricorso introduttivo congiunto in atti, depositato in data 04/11/2024 - che i ricorrenti, in data 25/08/2013, contraevano matrimonio secondo il rito concordatario in Gizzeria, come trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune quale atto n. 2, parte II, serie A, Uff. DEL, dell'anno 2013 (vedi allegato in atti), convenendo il regime di comunione dei beni.
Dalla loro unione erano nati tre figli, nello specifico: nata a [...] il [...], codice Parte_2 fiscale nata a [...] il [...], codice fiscale C.F._5 Parte_3
2
e nato a [...] il [...], codice fiscale C.F._6 Parte_4 C.F._7
(vedi in allegato), allo stato – dunque - tutti ancora minorenni.
Con sentenza n. 31/2024 del 19 marzo 2024, pubblicata il 25 marzo 2024, resa nel procedimento iscritto al n.
161 del 2024 RGVG, il Tribunale di Lamezia Terme - pronunciandosi in sede di separazione consensuale - aveva omologato la separazione come da sentenza allegata.
Il modestissimo patrimonio mobiliare in comunione era stato diviso concordemente tra le parti precedentemente alla sottoscrizione del ricorso congiunto in atti.
I coniugi dichiaravano di null'altro avere a pretendere dal punto di vista patrimoniale e ribadivano - anche in questa sede processuale - di rinunciare reciprocamente a qualsiasi pretesa economica nei confronti dell'altro, di guisa che ogni ulteriore bene e/o utilità personale sarebbe rimasto attribuito e di pertinenza esclusiva di ciascun coniuge.
Attesa la pubblicazione del provvedimento di omologazione della separazione in data 25 marzo 2024, era pertanto interamente trascorso il termine di mesi sei previsto dalla legge, senza che i coniugi si fossero nelle more mai più riconciliati.
Non vi era stato alcun cambiamento nella situazione di fatto e – pertanto - le parti chiedevano la conferma sostanziale delle condizioni di separazione.
Il sig. era attualmente disoccupato, mentre la sig.ra era attualmente CP_1 Parte_1 impiegata presso la “Sangermano Collection di Sangermano P. & C. SNC”, con mansioni di impiegata d'ordine liv. 3 (vedasi dichiarazione reddituale e busta paga in allegato).
I ricorrenti– pertanto – intendevano agire al fine di chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni di seguito indicate e così - pertanto - concludevano:
Voglia l'Ill.mo Presidente del Tribunale adito, previa emanazione dei provvedimenti presidenziali di legge, fissata ai sensi degli art. 711 c.p.c. e 158 c.c. la data per la comparizione personale delle parti ed ottenuta la conferma del persistere della volontà dei coniugi di divorziare, accogliere le seguenti conclusioni:
- Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con il rito concordatario in data
25/08/2013, in Gizzeria, come trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune quale atto n. 2, parte II, serie A, Uff. DEL dell'anno 2013 (vedi allegato in atti), con cui avevano convenuto il regime patrimoniale ordinario della comunione dei beni e - per l'effetto - ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Gizzeria di procedere alla trascrizione della emananda sentenza nei registri degli atti di matrimonio;
Confermare - per quanto necessarie e di ragione - le condizioni di separazione e – dunque - in via principale così disporre:
1) I coniugi avranno l'affido condiviso dei figli e , che coabiteranno con Parte_2 Parte_3 Parte_4 la madre sig.ra presso l'attuale abitazione dei nonni materni, sita in Gizzeria, via degli Parte_1
Oleandri 19 ed eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale;
2) in relazione alla casa familiare di Gizzeria via degli Oleandri 19 si conferma quanto già sottoscritto in atto di separazione, con il quale si è per essa provveduto;
3). Il sig. - che ha già lasciato la casa coniugale e prelevato i propri beni personali prima della Pt_2 separazione - ribadisce l'impegno, così come si impegna, a provvedere entro 15 giorni a trasferire anche la residenza anagrafica;
3
4). Il sig. avrà la facoltà di tenere con sé i figli nei seguenti giorni e/o periodi di seguito indicati: Pt_2
a) due pomeriggi a settimana - salvo diverse esigenze particolari in cui i giorni indicati saranno modificati compatibilmente con gli impegni scolastici dei minori e con gli impegni assunti da entrambi i genitori - nelle giornate di martedì e venerdì, dalle 17.00 alle 20.00 nel periodo invernale, e dalle 17.00 alle 22.00 nei mesi estivi, con impegno del padre di prelevarli e riportarli alla residenza familiare: in detti giorni i figli ceneranno con il padre;
b) un fine settimana alternato, dalle 17.00 di sabato alle 20.00 di domenica, nel periodo invernale e scolastico, sino alle 22.00 in periodo estivo, durante il quale i figli dimoreranno presso l'abitazione del padre, che avrà
l'onere di prelevarli e riaccompagnarli alla casa materna;
c) si garantisce il diritto del di sentire telefonicamente i minori, sull'utenza all'uopo in uso presso la Pt_2 casa familiare (non avendo i minori ancora il cellulare considerata la tenera età) la mattina ore 07.00/7.30 e la sera entro le 21.00;
d) i minori trascorreranno le vacanze estive con i rispettivi genitori nei giorni concordati;
in via prevalente rimarranno con la madre, anche con l'ausilio della nonna materna;
una settimana a luglio ed una settimana ad agosto saranno affidati al padre e trascorreranno con lo stesso il relativo periodo di ferie, con la possibilità che il periodo venga interamente usufruito solo per 15 giorni nel mese di agosto, previa comunicazione del piano ferie entro il 15 maggio;
e) sempre previo accordo tra le parti - al fine di determinare le modalità di pernottamento - si conviene che per le festività natalizie i figli trascorreranno con i genitori, alternativamente, il giorno del 24 dicembre (vigilia)
o del 25 dicembre, il giorno del 31 dicembre o quello del 1° gennaio, il giorno di Pasqua o quello di Pasquetta, così da garantire una pari frequentazione;
f) i figli trascorreranno la Festa della Mamma con la mamma e la Festa del Papà con il papà e così ogni compleanno di ciascun genitore;
g) i figli festeggeranno insieme ai genitori i loro rispettivi compleanni alternativamente a pranzo o a cena, salva diversa organizzazione;
5) resta inteso tra le parti che nei periodi in cui i figli rimarranno con il quest'ultimo sarà onerato di Pt_2 garantire l'accompagnamento degli stessi per consentire loro il rispetto degli impegni scolastici ed extra scolastici assunti, ove concomitanti;
6) entrambi i genitori si impegnano a mantenere i rapporti con la scuola, partecipando agli incontri scuola- famiglia e condividendo le esperienze scolastiche ed extrascolastiche dei figli, entrambi saranno presenti nei gruppi whatsapp relativi alle attività scolastiche ed extrascolastiche dei figli ed ogni comunicazione relativa ai minori interverrà tra le parti con scambio di mail sui rispettivi indirizzi;
7) I coniugi si impegnano a mantenere atteggiamenti consoni alla presenza dei bambini quando sono in loro compagnia, evitando comportamenti e la frequentazione di luoghi non idonei alla loro tenera età.
8) I coniugi rinunciano al reciproco mantenimento.
9) Il padre, a titolo di contributo per il mantenimento ordinario dei figli, si impegna a corrispondere alla madre entro il giorno 5 di ciascun mese la somma di € 100,00 cadauno per ogni minore, per complessive € 300,00;
somma rivalutabile annualmente ex lege e da corrispondere a mezzo di bonifico bancario sul conto intestato
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alla signora La determinazione dell'assegno nella misura di cui sopra viene effettuata in Parte_1 considerazione della percezione al 100% dell'assegno unico per i figli da parte della sig.ra Parte_1
10) Le parti, pertanto, convengono di attribuire alla sola sig.ra il diritto di richiedere e percepire Parte_1
l'intero “assegno unico per i figli a carico” e gli altri benefici economici di legge, espressamente derogando al diritto a chiedere la somma in pari misura tra i coniugi. Il rinuncia – pertanto - alla quota del 50% Pt_2 dell'assegno unico in favore della moglie. La relativa domanda potrà essere presentata – quindi - dalla sola
, la quale - ai sensi della circolare INPS 2022 - si intenderà “soggetto richiedente”, Parte_1 per cui l'ISEE sarà considerato unicamente con riferimento