Trib. Messina, sentenza 18/03/2024, n. 539

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Messina, sentenza 18/03/2024, n. 539
Giurisdizione : Trib. Messina
Numero : 539
Data del deposito : 18 marzo 2024

Testo completo

T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino, in esito all'udienza del 13 marzo 2024, a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 2680/2022 R.G. e vertente
TRA
, c.f. , ricorrente, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Francesca Ferro e dall'avv. Salvatore Lincon;

CONTRO
, c.f , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, resistente rappresentata e difesa dall'avv. Giovanna Caruso.
OGGETTO: buoni pasto
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato il 17.05.2022 parte ricorrente esponeva:
- di essere dipendente turnista dell' in servizio Controparte_1 presso il P.O. “ di Taormina, con la qualifica di Collaboratore Professionale Org_1
Sanitario – Infermiere;

- che detta riconosceva il diritto ai buoni pasto solo in favore dei dipendenti con CP_1 articolazione dell'attività lavorativa su cinque giorni e con due rientri pomeridiani;

- che i dipendenti turnisti non godevano di tale diritto in quanto negato loro dall'Azienda di appartenenza;

- di aver trasmesso in data 19.04.2021 a mezzo pec all resistente, missiva in cui CP_1 aveva chiesto il riconoscimento del diritto alla erogazione dei buoni pasto per ogni turno di lavoro eccedente le sei ore, nonché, per il periodo pregresso, nei limiti della prescrizione, al pagamento delle somme dovute, a titolo di risarcimento dei danni, ma tale richiesta restava priva di riscontro.
Invocava l'art. 29 CCNL del personale comparto sanità del 20.09.2001, come modificato dall'art. 4 del CCNL del 31.07.2009, l'art. 27, comma 4, del CCNL Comparto Sanità 2016 - 2018
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(che richiamava espressamente il citato art. 29 del CCNL integrativo del 20.09.2001) nonché l'art.
8 del d.lgs. n. 66/2003
, di attuazione della direttiva n. 93/104/CE.
Richiamando precedenti favorevoli di merito e di legittimità, chiedeva di ritenere e dichiarare il suo diritto alla mensa o alle garanzie ed esplicazioni delle modalità sostitutive del diritto di mensa ovvero l'erogazione di buoni pasto per ogni turno lavorato che eccedeva le 6 ore;
ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente al risarcimento del danno corrispondente al valore dei buoni pasto, non erogati, per il periodo pregresso dal 19 aprile 2016 al 15 novembre 2021, pari ad euro 4.377,78.

2. L' costituitasi con memoria del Controparte_2
29.10.2022, contestava l'applicabilità dell'art. 8 del d.lgs. n. 66/2003, per trovare applicazione, invero, l'art. 7 dello stesso decreto.
Evidenziava come dall'art. 29 del CCNL non scaturisse un diritto alla corresponsione del buono pasto in capo al dipendente.
Domandava, in via gradata e riconvenzionale, che venisse accertato l'obbligo di parte ricorrente a recuperare il tempo impiegato per la consumazione del pasto, giacché il Pt_1 stesso, quantificando la pausa in 30 minuti, aveva riportato un improprio ed indebito utilizzo di parte del proprio tempo di lavoro. Chiedeva, in via alternativa al recupero orario, la compensazione con l'eventuale avverso credito e la condanna di parte ricorrente alla restituzione delle somme percepite durante il turno di lavoro impropriamente utilizzato per la consumazione del pasto.
In via ulteriormente gradata, chiedeva che l'avverso diritto fosse limitato al periodo successivo all'aprile 2021, non avendo in precedenza il ricorrente formulato alcuna domanda.
Concludeva per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e compensi di lite.

3. L'udienza del 13.03.2024 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al loro deposito, la causa veniva decisa richiamandosi, ex art. 118 disp. att.
c.p.c., a precedenti di questo Tribunale (ex multis, sent. n. 39/2023).

4. Nel merito giova premettere un breve riferimento alla normativa applicabile al caso di specie.
Sul punto giova evidenziare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il diritto alla fruizione del buono pasto non ha natura retributiva ma costituisce una erogazione di carattere assistenziale, collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale, avente il fine di conciliare le esigenze di servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore (cfr., ex multis,
Cass. 28.11.2019 n. 31137);
proprio per la suindicata natura il diritto al buono pasto è
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strettamente collegato alle disposizioni della contrattazione collettiva che lo prevedono (v., da ultimo, Cass. 01.03.2021 n. 5547;
id., 21.10.2020 n. 22985).

5. Ciò premesso, si rileva che il diritto alla mensa per i dipendenti del comparto sanità trova la sua fonte normativa nell'art. 29 del CCNL 20.09.2001, integrativo del CCNL 07.04.1999
e modificato dall'art. 4 del CCNL del 31.07.2009, il quale afferma che “le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. In ogni caso l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi, rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza del
CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare organizzazione dell'orario. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti. Le Regioni, sulla base di rilevazioni relative al costo della vita nei diversi ambiti regionali e al contesto socio-sanitario di riferimento, possono fornire alle aziende indicazioni in merito alla valorizzazione - nel quadro delle risorse disponibili - dei servizi di mensa nel rispetto della partecipazione economica del dipendente finora prevista. Nel caso di erogazione dell'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive, queste ultime non possono comunque avere un valore economico inferiore a quello in atto ed il dipendente è tenuto a contribuire nella misura di un quinto del costo unitario del pasto. Il pasto non è monetizzabile. Sono disapplicati gli artt. 33 del DPR 270/1987 e 68, comma
2, del DPR 384/1990”.
Si rileva che il diritto alla mensa per i dipendenti del comparto sanità è regolato adesso dal
Comparto Sanità 2016-2018, parimenti invocato dal ricorrente, secondo cui: “

4. Qualora la Org_2 prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il personale, purché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto, secondo la disciplina di cui all'art. 29 del CCNL integrativo del 20/9/2001 e all'art.4 del CCNL del

31/7/2009 (Mensa)”.
La disciplina contrattuale, dunque, delega alla singola Azienda solo l'organizzazione e la gestione del servizio mensa o delle modalità sostitutive dello stesso servizio mentre detta i
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