Trib. Modena, sentenza 23/05/2024, n. 947
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Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i M o d e n a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott.ssa Eleonora Ramacciotti Presidente dott.ssa Susanna Zavaglia Componente dott. Eugenio Bolondi Relatore ed Estensore pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 165 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2024 promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato REGGIANI MONICA
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa CP_1 C.F._2 dall'Avvocato BALUGANI GIANFRANCO
CONVENUTA
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE: come in verbale di udienza in data 14.5.2024 e quindi come nei rispettivi atti introduttivi.
pagina 1 di 8 RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1. Le parti hanno contratto matrimonio civile a Pavullo Nel Frignano (MO) in data
22.9.2012 e dalla loro unione sono nate le figlie il 9.6.2009, il Per_1 Per_2
2.10.2014 e il 16.12.2018. Per_3
2. Con ricorso in data 11.1.2024, il marito ha chiesto la separazione con addebito alla moglie, oltre a statuizioni accessorie, di carattere personale e patrimoniale, inerenti i rapporti tra coniugi, nonché tra genitori e figli.
3. Nel giudizio così radicato si è costituita la moglie, concordando con la separazione, ma senza addebito a sé, e domandando una differente regolamentazione delle questioni accessorie.
4. Si è proceduto all'ascolto di ed all'udienza del 14.5.2024 (non di Per_1 Per_2
in ragione della sua tenera età). Per_3
Successivamente, tentato senza esito di raggiungere un accordo, sono state respinte le richieste di prova articolate dalle parti, poiché irrilevanti, e, fatte loro precisare le conclusioni, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473-bis. 22, ultimo comma, c.p.c. e discussa nella camera di consiglio tenutasi il 21.5.2024.
§
A) La domanda di separazione personale è fondata, ricorrendo i presupposti dell'art. 151 c.c.
L'intollerabilità della prosecuzione della convivenza è dimostrata dalla condotta processuale delle parti e dal tenore inequivoco dei rispettivi atti difensivi.
B) Va respinta la domanda di addebito della separazione formulata dal marito nei confronti della moglie.
E' lo stesso ricorrente, infatti, a dare atto che l'asserito tradimento della convenuta sia intervenuto in momento in cui si era già creata una profonda frattura tra i coniugi, tanto che la era da tempo uscita dalla casa familiare e viveva in CP_1
sostanza dal proprio padre.
In altre parole, anche a voler ammettere che un tradimento ci sia stato, esso non può comunque ritenersi causa della disgregazione dell'unione matrimoniale (art.
151, secondo comma, c.c.), già precedentemente verificatasi.
pagina 2 di 8 C) Si dispone l'affidamento condiviso delle tre figlie minori, come da concorde richiesta dei genitori, e non essendo emersi elementi per stabilire un differente regime.
D) I coniugi vivono separati da quasi due anni, precisamente il marito è rimasto nella casa familiare con le figlie e la moglie si è trasferita prima presso il proprio padre, poi in appartamento in locazione e da ultimo è ritornata nell'abitazione paterna. ed in sede di ascolto, hanno concordemente riferito di non gradire Per_1 Per_2
mutamenti dell'attuale situazione, ormai consolidata, e non sussiste ragione per non esaudire il loro ragionevole desiderio.
Le minori vengono, pertanto, collocate in via prevalente con il padre a cui si assegna la casa familiare ai sensi dell'art. 337 sexies c.c.
E) Le due ragazzine hanno, inoltre, riferito di non avere problemi di sorta a frequentare la , con cui hanno buon rapporto, precisando solo di non CP_1 trovarsi a proprio
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