Trib. Bologna, sentenza 06/05/2024, n. 101
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
N.V.G. 2722/2024
Il Tribunale di Bologna, in composizione collegiale, in persona dei magistrati
Dott. Bruno Perla Presidente
Dott.ssa Francesca Neri Componente
Dott.ssa Arianna D'Addabbo Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n.r.g. 2722/2024 promossa da
(c.f. , nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e da
(c.f. ), nata ad [...] il [...] Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato PICCONI MARIA GRAZIA con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Bologna
OGGETTO: Separazione consensuale.
IL T R I B U N A L E
Vista la domanda congiunta di separazione proposta dai coniugi con ricorso depositato il 27.02.2024;
considerato che
, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c. rilevato che dall'unione dei coniugi sono nati i figli: (22.01.2007) e _1 Per_2
(05.11.2008);
preso atto della volontà inequivoca manifestata dalle parti di non volersi riconciliare;
pagina 1 di 4
ritenuto che le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico
o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono ai figli minori un equo apporto di entrambe le figure genitoriali;
visto l'intervento del P.M.;
visto l'art. 473bis.51, comma 4, c.p.c.;
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi [nato a [...] il Parte_1
18.07.1964] e [nata ad [...] il [...]] uniti in matrimonio Parte_2
celebrato a LA ED (BO) il 30/08/2014 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di LA ED (BO) al n. 13 parte I anno 2014;
2. omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che la separazione coniugale è sottoposta alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separatamente nel reciproco rispetto, fermi restando i vicendevoli obblighi di
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
N.V.G. 2722/2024
Il Tribunale di Bologna, in composizione collegiale, in persona dei magistrati
Dott. Bruno Perla Presidente
Dott.ssa Francesca Neri Componente
Dott.ssa Arianna D'Addabbo Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n.r.g. 2722/2024 promossa da
(c.f. , nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e da
(c.f. ), nata ad [...] il [...] Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato PICCONI MARIA GRAZIA con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Bologna
OGGETTO: Separazione consensuale.
IL T R I B U N A L E
Vista la domanda congiunta di separazione proposta dai coniugi con ricorso depositato il 27.02.2024;
considerato che
, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c. rilevato che dall'unione dei coniugi sono nati i figli: (22.01.2007) e _1 Per_2
(05.11.2008);
preso atto della volontà inequivoca manifestata dalle parti di non volersi riconciliare;
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ritenuto che le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico
o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono ai figli minori un equo apporto di entrambe le figure genitoriali;
visto l'intervento del P.M.;
visto l'art. 473bis.51, comma 4, c.p.c.;
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi [nato a [...] il Parte_1
18.07.1964] e [nata ad [...] il [...]] uniti in matrimonio Parte_2
celebrato a LA ED (BO) il 30/08/2014 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di LA ED (BO) al n. 13 parte I anno 2014;
2. omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che la separazione coniugale è sottoposta alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separatamente nel reciproco rispetto, fermi restando i vicendevoli obblighi di
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