Trib. Bari, sentenza 04/04/2024, n. 1346
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI BARI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Giovanna Campanile, all'udienza del giorno 4 aprile 2024 ha pronunciato la seguente
Sentenza nelle forme della trattazione scritta nella causa per controversia di lavoro iscritta al n. 6921/2022 del R.G. promossa da:
Parte_1 rappr. e dif. dagli avv.ti Luigi Verzillo e Domenica Abbondanza
-Ricorrente-
Contro
Controparte_1
[...] rappr. e dif. dall'avv. Giosafatte Mezzina
-Resistente-
Fatto e diritto
Si premette che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c. e tratterà le sole questioni giuridiche e fattuali ritenute rilevanti ai fini della decisione, in quanto idonee a definire il giudizio, in applicazione del principio c.d. della "ragione più liquida".
Parte ricorrente espone di aver prestato servizio, quale domestica, alle dipendenze della IG.ra presso la sua abitazione, Parte_2 dal 01.01.2019 all'11.07.2019, senza copertura assicurativo-previdenziale.
Di aver svolto le mansioni di badante, avendo lavorato dal lunedì alla domenica con turni dalle ore 8.00 alle 15.00 quando lavorava di mattina e dalle 17.00 alle 20.00 quando lavorava di pomeriggio, il tutto in alternanza mattina/pomeriggio con la IG.ra ;
Testimone_1
1
che per l'intero rapporto lavorativo ha percepito la somma di € 500,00 al mese;
che nell'esecuzione dell'attività lavorativa, veniva, di fatti sottoposta al potere direttivo-gerarchico e organizzativo della IG.ra
e del IG. figli della IG.ra Controparte_1 Controparte_1
, che le indicavano l'orario da svolgere, come indicato Parte_2 al punto 4, e le impartivano di volta in volta i compiti da effettuare e i servizi domestici da svolgere, ai quali la domestica doveva attenersi;
ne vigilavano l'esecuzione, le eventuali richieste di assenze e/o di allontanamento dal luogo di lavoro, nonché provvedevano a stabilire le alternanze con la IG.ra ;
Testimone_1
che l'attività svolta è inquadrabile nel livello BS del Ccnl Domestici che prevede, appunto, fra le mansioni quella di (all. n. 2);
di aver percepito una retribuzione inferiore a quella stabilita e dovuta in relazione al Contratto Collettivo di Lavoro Domestici applicabile;
che dopo la cessazione
TRIBUNALE DI BARI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Giovanna Campanile, all'udienza del giorno 4 aprile 2024 ha pronunciato la seguente
Sentenza nelle forme della trattazione scritta nella causa per controversia di lavoro iscritta al n. 6921/2022 del R.G. promossa da:
Parte_1 rappr. e dif. dagli avv.ti Luigi Verzillo e Domenica Abbondanza
-Ricorrente-
Contro
Controparte_1
[...] rappr. e dif. dall'avv. Giosafatte Mezzina
-Resistente-
Fatto e diritto
Si premette che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c. e tratterà le sole questioni giuridiche e fattuali ritenute rilevanti ai fini della decisione, in quanto idonee a definire il giudizio, in applicazione del principio c.d. della "ragione più liquida".
Parte ricorrente espone di aver prestato servizio, quale domestica, alle dipendenze della IG.ra presso la sua abitazione, Parte_2 dal 01.01.2019 all'11.07.2019, senza copertura assicurativo-previdenziale.
Di aver svolto le mansioni di badante, avendo lavorato dal lunedì alla domenica con turni dalle ore 8.00 alle 15.00 quando lavorava di mattina e dalle 17.00 alle 20.00 quando lavorava di pomeriggio, il tutto in alternanza mattina/pomeriggio con la IG.ra ;
Testimone_1
1
che per l'intero rapporto lavorativo ha percepito la somma di € 500,00 al mese;
che nell'esecuzione dell'attività lavorativa, veniva, di fatti sottoposta al potere direttivo-gerarchico e organizzativo della IG.ra
e del IG. figli della IG.ra Controparte_1 Controparte_1
, che le indicavano l'orario da svolgere, come indicato Parte_2 al punto 4, e le impartivano di volta in volta i compiti da effettuare e i servizi domestici da svolgere, ai quali la domestica doveva attenersi;
ne vigilavano l'esecuzione, le eventuali richieste di assenze e/o di allontanamento dal luogo di lavoro, nonché provvedevano a stabilire le alternanze con la IG.ra ;
Testimone_1
che l'attività svolta è inquadrabile nel livello BS del Ccnl Domestici che prevede, appunto, fra le mansioni quella di (all. n. 2);
di aver percepito una retribuzione inferiore a quella stabilita e dovuta in relazione al Contratto Collettivo di Lavoro Domestici applicabile;
che dopo la cessazione
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