Trib. Modena, sentenza 15/01/2024, n. 506

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Modena, sentenza 15/01/2024, n. 506
Giurisdizione : Trib. Modena
Numero : 506
Data del deposito : 15 gennaio 2024

Testo completo

N. 325/2021 R.G.
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Modena, in persona del Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I° grado iscritta al N. 325/2021 R.G. promossa da nato a [...] il [...] e residente in Parte_1
Maranello (MO), via Vignola n. 163 (C.F.: ), rappresentato e CodiceFiscale_1
difeso dall'Avv. Giorgia Giovetti;

RICORRENTE contro
NOI COMPRIAMO (P. IVA: , con sede legale in Milano, CP_1 P.IVA_1
Piazzale Luigi Cadorna n. 2, in persona del legale rappresentante pro tempore, sig.
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Daniele Compagnone, Jasmina Controparte_2
Milosavljevic e Maurizio Pintabona;

RESISTENTE contro
(C.F. , in Controparte_3 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, via Ciro il
Grande n. 21, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Isabella Patrizia Basile e Oreste
Manzi;

RESISTENTE pagina 1 di 25 Avente ad oggetto: licenziamento per giusta causa – tardività – inquadramento superiore - differenze retributive
CONCLUSIONI
Il procuratore del ricorrente conclude come da note finali del 30.10.2023: “Ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa,
Nel merito in via principale:
Sull'inquadramento
- Accertare e dichiarare il diritto del sig. all'inquadramento superiore nel Parte_1 livello 3° del CCNL Terziario Distribuzione e Servizi Confcommercio a far data dal dall'assunzione e sino al licenziamento, con ogni conseguenza di legge;

- Per l'effetto condannare la società resistente ad inquadrare il sig. nel Parte_1 livello economico-giuridico 3° CCNL Terziario Distribuzione e servizi Confcommercio, con decorrenza dall'assunzione;

- Condannare, altresì, la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore del ricorrente di tutte quelle somme dovute a titolo di differenze retributive ed oneri accessori, così come calcolate nei conteggi analitici in allegato al presente atto, per un ammontare di euro 12.753,33, o di quell'altra somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;

- Condannare la società al pagamento dei contributi previdenziali sulle differenze retributive accertate.
Vinte le spese.
Sulla retribuzione variabile
- Accertate le differenze retributive sulla parte variabile della retribuzione del ricorrente in conseguenza delle illegittime ritenute operate dalla società resistente sul premio totale dovuto, conseguentemente condannare la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore del ricorrente della somma di €. 5,273,06,
o di quell'altra somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;

- Condannare la società al pagamento dei contributi previdenziali sulle differenze retributive.
Vinte le spese
Sul licenziamento: pagina 2 di 25 In via principale
- Accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente da
[...] perché privo di giusta causa o giustificato motivo soggettivo e, per Controparte_4
l'effetto, ai sensi dell'art. 3, 1° comma, D.Lgs. n. 23/2015, dichiarato comunque risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento, condannare la resistente – come modificato dall'art. 3, 1° comma, D.L. n. 87/2018, convertito dalla L. n. 96/2018 – al pagamento, a favore del sig. Sig. di un'indennità risarcitoria Parte_1 onnicomprensiva determinata tra 6 e 36 mensilità della retribuzione mensile globale di fatto pari a € 2.103,75 (€. 1.803,21 x 14: 12);

- condannare la società convenuta a corrispondere al ricorrente la somma di €. 2.704,83, o quella maggiore o minore che sarà accertata, a titolo di indennità̀ sostitutiva del preavviso, oltre la relativa contribuzione previdenziale;

- Il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, come per legge.
Vinte le spese.
In via subordinata
- Accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente da
[...] perché in violazione della procedura di cui all'articolo 7 della legge n. Controparte_4
300 del 1970, e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 4 comma, D.Lgs. n. 23/2015, dichiarato comunque risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento, condannare la resistente – come modificato dall'art. 3, 1° comma, D.L. n. 87/2018, convertito dalla L. n.
96/2018 – al pagamento, a favore del sig. Sig. di un'indennità risarcitoria Parte_1 onnicomprensiva determinata tra 2 e 12 mensilità di retribuzione mensile globale di fatto pari
a € 2.103,75 (€. 1.803,21 x 14: 12);

- condannare la società convenuta a corrispondere al ricorrente la somma di €. 2.704,83, o quella maggiore o minore che sarà accertata, a titolo di indennità̀ sostitutiva del preavviso, oltre la relativa contribuzione previdenziale;

- Il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, come per legge.
Vinte le spese.
Il procuratore della resistente conclude come da note finali del 31.10.2023: “In via principale e nel merito
pagina 3 di 25 Rigettarsi le domande svolte dal ricorrente nei confronti di NOI COMPRIAMO CP_1 in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa.
In riconvenzionale
Condannarsi il sig. al risarcimento della somma di € 25.167,20 per le Parte_1 illecite condotte perpetrate ai danni del sig. così come accertati nelle sentenze _5
Tribunale di Modena – GIP n. 20/2020 del 14.1.2020 e Corte d'Appello di Bologna del
19.5.2021 nel procedimento n. R.G. 004900/2020, Seconda Sezione Penale, di cui € 5.167,20
a titolo di risarcimento del danno patrimoniale derivante dall'aver corrisposto al sig. _5 la rifusione del pregiudizio economico occorso per l'avvenuta sottrazione della carta di
[...] credito da parte del sig. e per tutte le ulteriori condotte illecite del ricorrente, così Parte_1 come meglio descritte in atti, ed € 20.000,00 a titolo di risarcimento del danno, provocato dalle medesime condotte del ricorrente, all'immagine e alla reputazione commerciale della
Società.
In ogni caso
Spese di lite integralmente rifuse.
In via istruttoria, ove occorra
Si insiste per la prosecuzione della fase istruttoria, chiedendo l'ammissione a prova diretta e contraria dei testi indicati in memoria difensiva, sui relativi capitoli di prova ivi indicati, reiterando in particolare l'escussione del teste sig. anche al fine di _5 ulteriormente dimostrare il pregiudizio all'immagine patito dalla Società.
Il procuratore dell' conclude come da memoria di costituzione del 20.12.2021: “- CP_6
Accertare e dichiarare anche nei confronti dell' se “ è tenuta a CP_6 Controparte_4 corrispondere al ricorrente delle somme in dipendenza dell'occorso Parte_1 rapporto di lavoro, anche con riferimento all'intervenuto licenziamento e, in caso affermativo, specificare il relativo titolo e il periodo di competenza;
nel caso l'accertamento suddetto sia positivo, adottare le conseguenti determinazioni con riferimento alla posizione contributivo- previdenziale del ricorrente.

- In ogni caso, si chiede di tenere l' indenne dalle spese di lite.CP_6

pagina 4 di 25 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. del 07.04.2021, conveniva Parte_1
in giudizio e chiedeva: Controparte_7
a) annullarsi il licenziamento per giusta causa intimato con lettera del 04.08.2020, per tardività e infondatezza dell'addebito contestato;
dichiararsi risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del recesso datoriale, ai sensi dell'art. 3, comma 1, D. Lgs. n.
23/2015
, e per l'effetto condannarsi la convenuta a corrispondere un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra sei e trentasei mensilità della retribuzione globale di fatto (pari a €. 2.103,75), oltre all'indennità̀ sostitutiva del preavviso, quantificata in €. 2.704,83, e alla regolarizzazione contributiva (o, in via subordinata, dichiararsi risolto il rapporto di lavoro, per violazione della procedura di cui all'art. 7, L.
n. 604/1966
, conseguentemente condannarsi la resistente al versamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra due e dodici mensilità della retribuzione globale di fatto, ai sensi dell'art. 4, D. Lgs. n. 23/2015);

b) accertarsi il proprio diritto all'inquadramento nel 3° livello del CCNL Terziario
Distribuzione e Servizi Confcommercio a decorrere dalla data di assunzione, conseguentemente condannarsi la resistente a versare le relative differenze retributive, quantificate nella complessiva somma di €. 12.753,33;

c) accertarsi l'illegittimità delle trattenute operate sulla parte variabile della retribuzione
e, per l'effetto, ordinarsi alla convenuta la restituzione della somma di €. 5.273,06.
2. Noi PR (in prosieguo CA), tempestivamente costituitasi CP_1
in giudizio, contestava le domande attoree nell'an e nel quantum e instava per il rigetto del ricorso. In via riconvenzionale, essa formulava domanda di risarcimento danni, per le condotte illecite poste in essere da a danno di Parte_1 _5 così come accertate in sede penale (Sent. Tribunale di Modena n. 20/2020 del
14.01.2020), di cui €. 5.167,20 a titolo di danno patrimoniale ed €. 20.000,00 a titolo di danno all'immagine e alla reputazione commerciale.
pagina 5 di 25 3. L' si costituiva in giudizio nei termini di cui all'art. 416 c.p.c., mediante CP_6
deposito di memoria difensiva;
l'ente chiedeva adottarsi “le conseguenti determinazioni con riferimento alla posizione contributivo-previdenziale del ricorrente”.


4. Sulla legittimità del licenziamento

4.1. è stato assunto da CA in data 01.03.2018, con Parte_1
contratto di lavoro a tempo determinato (trasformato a tempo indeterminato a decorrere dal 31.12.2018), come impiegato di 5° livello del CCNL Terziario,
e Servizi Confcommercio e qualifica di addetto all'ufficio acquisti e ruolo Org_1 di (cfr. contratto di lavoro 1). Con lettera del 17.07.2020, la
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