Trib. Avellino, sentenza 07/11/2024, n. 1054
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 3751/2022, introdotta
DA
(c.f.: ), rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall' avv. Angelo Russo, presso cui è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f.: ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, in Controparte_1 P.IVA_1 virtù di procura in atti, dall'avv. Sabatino Tortora, presso cui è elettivamente domiciliata;
RESISTENTE
e CONTRO
(c.f.: , in persona del Presidente p. t., rappresentato e difeso, in CP_2 P.IVA_2 virtù di procura generali alle liti, dall'avv. Silvio Garofalo, con cui è elettivamente domiciliato presso l'avvocatura.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: previo accertamento del rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno dall'1.9.2006 al 31.8.2010 e dall'1.2.2012 al 31.3.2015, condannare al pagamento di € 19.000,00, oltre interessi e rivalutazione, per i titoli di Controparte_1 cui al verbale di conciliazione del 14.4.2016;
condannare, altresì, la società resistente a regolarizzare l'obbligo contributivo nei confronti dell' per gli intercorsi CP_2
1
rapporto di lavoro;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione;
PER LA RESISTENTE rigettare il ricorso;
spese vinte, con attribuzione;
Controparte_1
PER LA RESISTENTE accertare l'obbligo contributivo datoriale nei limiti della CP_2 prescrizione già maturata;
con vittoria delle spese di lite.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 12.12.2022, il sig. esponeva di aver Parte_1 lavorato, senza soluzione di continuità, alle dipendenze di dall'1.9.2006 Controparte_1 al 31.8.2010 e dall'1.2.2012 al 31.3.2015, con la qualifica di impiegato d'ordine, con inquadramento nel livello D C.C.N.L. “concia pelli e cuoio”, e con orario di lavoro dal lunedì al venerdì dalle 8,00 alle 12,00 e dalle 13,00 alle ore 17,00.
Rappresentava di aver percepito, per l'intero arco lavorativo, a titolo di acconto sull'attività lavorativa prestata, una retribuzione mensile pari ad € 300,00, in ordine al primo rapporto di lavoro, e pari ad € 400,00, per il secondo rapporto.
Affermava che, alla data di cessazione del secondo rapporto di lavoro (31.3.2015), non erano stati corrisposti il T.F.R., l'indennità per mancato preavviso e le competenze liquidative finali.
Precisava che, con verbale di conciliazione sindacale del 14.4.2016, gli Controparte_1 aveva riconosciuto il diritto al pagamento della somma complessiva di € 19.000,00, di cui € 10.800,00 a titolo di T.F.R. ed € 8.200,00 a titolo di bonus transattivo, oltre ad assumersi l'obbligo di regolarizzare la posizione contributiva verso l' .. CP_2
Asseriva che, nonostante le comunicazioni dell'11.7.2017 e del 19.7.2021, quest'ultima inoltrata anche all' la società datrice non aveva adempiuto a quanto convenuto CP_2 nel verbale di conciliazione sindacale.
Tanto premesso, conveniva in giudizio in persona del l.r.p.t., innanzi al Controparte_1
Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, rassegnando le suesposte conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, la resistente si costituiva in giudizio, contestando l'avversa pretesa.
Eccepiva la nullità del ricorso per assoluta incertezza dell'oggetto della domanda e per carenza di motivazione, ex art. 414 co. 3 e 4 c.p.c..
Eccepiva, altresì, l'incompetenza per territorio del Giudice adito, in favore del
Tribunale di Sat.Andrid, in Romania, luogo in cui la società aveva stabilito la propria sede legale.
Rappresentava che il lavoratore aveva sempre ricevuto una retribuzione proporzionata
2
alla qualità e quantità del lavoro prestato ed era stato regolarmente inquadrato secondo le mansioni di fatto svolte, come da C.C.N.L. di categoria.
Deduceva l'infondatezza della pretesa creditoria, poggiata unicamente sulle risultanze del verbale di conciliazione del 14.6.2016 e senza alcuna allegazione dei conteggi posti
a base del credito.
Instava per il rigetto del ricorso.
Concludeva ut supra.
Con provvedimento del 16.2.2024, il giudice designato, ritenuto che per la formulazione della domanda relativa alla regolarizzazione dell'obbligo contributivo da parte del datore di lavoro determinasse il riscontro della posizione di litisconsorte necessario dell' disponeva la chiamata in giudizio dell'Istituto di previdenza, CP_2 ex art. 102 c.p.c., con le forme di cui all'art. 420 co. 9 e 10 c.p.c..
L' si costituiva in giudizio deducendo l'inammissibilità della domanda, per CP_2 ommessa formulazione di istanza amministrativa.
Affermava la propria estraneità nella presente controversia.
Rappresentava che, in caso di esito positivo del ricorso, il ruolo dell'Istituto avrebbe avuto riguardo solo alla regolamentazione della posizione contributiva da parte del datore di lavoro.
Precisava che il datore di lavoro era tenuto al versamento dei contributi nei limiti della prescrizione maturata.
Concludeva ut supra.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti appresso segnati.
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di nullità ed inammissibilità del ricorso introduttivo sollevata dalla resistente società.
Ai sensi dell'art. 414 n. 3) e 4) c.p.c., nel ricorso introduttivo del giudizio deve essere determinato l'oggetto della domanda e devono essere indicati gli elementi di fatto e di diritto posti alla base della domanda stessa, la cui mancata specificazione comporta la nullità del ricorso, da ritenersi, però, sanabile ex art. 164 co. 5 c.p.c..
Corollario di tali principi è che la mancata fissazione di un termine perentorio da parte del giudice per la rinnovazione del ricorso o per l'integrazione della domanda
3
comprova l'avvenuta sanatoria della nullità, dovendosi ritenere raggiunto lo scopo cui
l'atto nullo è preordinato ai sensi dell'art. 156 co. 2 c.p.c..
Applicando tale principio, nella fattispecie va esclusa la nullità del ricorso, in quanto
l'atto introduttivo individua in maniera sufficientemente chiara e precisa l'oggetto della domanda ed il sotteso titolo giuridico, e contiene tutti gli elementi necessari per superare il vaglio di ammissibilità, essendo stata la parte resistente posta in condizione di difendersi immediatamente ed esaurientemente, il che condurrebbe, in ogni caso, alla sanatoria dell'eventuale nullità per raggiungimento dello scopo.
Difatti, è indiscutibile che la domanda giudiziaria del lavoratore poggi sul verbale di conciliazione sopra menzionato, che contiene l'indicazione puntuale dei crediti e dei sottesi titoli giuridici.
2. Ancora preliminarmente, va ribadita l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalla resistente società ai sensi degli artt. 409 e
413 c.p.c., secondo gli argomenti già svolti nell'ordinanza del 20.10.2023.
Rammentato che, a norma dell'art. 413 co. 2 c.p.c., nelle controversie di lavoro di cui all'art. 409 c.p.c., “Competente per territorio è il giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto ovvero si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto”, nella fattispecie, la società resistente, in base a quanto emerge dalla visura camerale in atti, ha avuto sede in Solofra (AV) dall'11.1.2010 sino alla data del
20.10.2015, mentre è pacifico tra le parti che il secondo rapporto di lavoro abbia avuto inizio in data 1.2.2012 e termine in data 31.3.2015.
Ebbene, si ritiene che la disposizione normativa richiamata trovi applicazione con specifico riferimento al criterio di collegamento territoriale alternativo costituito dal luogo in cui è sorto il rapporto, che, alla luce delle allegazioni delle parti, deve individuarsi in Solofra (AV), quale sede dell'azienda al momento della stipula del secondo contratto, ossia in un luogo ricompreso nel circondario dell'adito Tribunale, con valenza assorbente anche rispetto al primo rapporto.
Peraltro, quest'ultimo si è comunque concluso allorquando la sede aziendale era stabilita in Solofra (AV).
Non v'è dubbio, pertanto, che la competenza territoriale appartenga al Tribunale di
Avellino, in funzione di giudice del lavoro.
4
Piuttosto, si potrebbe dubitare della giurisdizione del giudice ordinario rispetto alla società di diritto estero, qual è a seguito del trasferimento della sede in Controparte_1
Romania.
Sul punto, è agevole osservare che la società resistente è un ente di diritto privato, non riconducibile né alla nozione di Stato estero né alla nozione di ente pubblico estero e, quand'anche lo fosse, la natura prettamente economica della rivendicazione mossa dal lavoratore esclude qualsiasi pregiudizio della potestas imperii di un'Autorità straniera
(Cassazione civile, sez. un., sentenza n. 6884 dell'8.3.2019).
3. Nel merito, non v'è dubbio che il sig. abbia intrattenuto un Parte_1 rapporto di lavoro subordinato, per i periodi dall'1.9.2006 al 31.8.2010 e dall'1.2.2012 al 31.3.2015, alle dipendenze della circostanza che si ricava per tabulas Controparte_1 dalla documentazione versata in atti.
Oggetto del presente giudizio è la pretesa creditoria invocata dal lavoratore, pretesa che ha il suo fondamento nella conciliazione in sede sindacale raggiunta tra le parti, come da citato verbale del 14.4.2016, allegato in atti.
In tale documento, si legge, per quanto rileva in questa sede, quanto segue: “PREMESSO
a) Che il Sig. sostiene di aver lavorato alle dipendenze della dal Parte_1 Controparte_1
01.09.2006 al 31.08.2010 e dal 01.02.2012 al 31.03.2015, giorno in cui stato licenziato, svolgendo attività di impiegato d'ordine, dal lunedì al venerdì, dalle ore 08.00 alle ore 12,00 e dalle 13,00 alle
17,00. In riferimento a tale periodo di lavoro il
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 3751/2022, introdotta
DA
(c.f.: ), rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall' avv. Angelo Russo, presso cui è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f.: ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, in Controparte_1 P.IVA_1 virtù di procura in atti, dall'avv. Sabatino Tortora, presso cui è elettivamente domiciliata;
RESISTENTE
e CONTRO
(c.f.: , in persona del Presidente p. t., rappresentato e difeso, in CP_2 P.IVA_2 virtù di procura generali alle liti, dall'avv. Silvio Garofalo, con cui è elettivamente domiciliato presso l'avvocatura.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: previo accertamento del rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno dall'1.9.2006 al 31.8.2010 e dall'1.2.2012 al 31.3.2015, condannare al pagamento di € 19.000,00, oltre interessi e rivalutazione, per i titoli di Controparte_1 cui al verbale di conciliazione del 14.4.2016;
condannare, altresì, la società resistente a regolarizzare l'obbligo contributivo nei confronti dell' per gli intercorsi CP_2
1
rapporto di lavoro;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione;
PER LA RESISTENTE rigettare il ricorso;
spese vinte, con attribuzione;
Controparte_1
PER LA RESISTENTE accertare l'obbligo contributivo datoriale nei limiti della CP_2 prescrizione già maturata;
con vittoria delle spese di lite.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 12.12.2022, il sig. esponeva di aver Parte_1 lavorato, senza soluzione di continuità, alle dipendenze di dall'1.9.2006 Controparte_1 al 31.8.2010 e dall'1.2.2012 al 31.3.2015, con la qualifica di impiegato d'ordine, con inquadramento nel livello D C.C.N.L. “concia pelli e cuoio”, e con orario di lavoro dal lunedì al venerdì dalle 8,00 alle 12,00 e dalle 13,00 alle ore 17,00.
Rappresentava di aver percepito, per l'intero arco lavorativo, a titolo di acconto sull'attività lavorativa prestata, una retribuzione mensile pari ad € 300,00, in ordine al primo rapporto di lavoro, e pari ad € 400,00, per il secondo rapporto.
Affermava che, alla data di cessazione del secondo rapporto di lavoro (31.3.2015), non erano stati corrisposti il T.F.R., l'indennità per mancato preavviso e le competenze liquidative finali.
Precisava che, con verbale di conciliazione sindacale del 14.4.2016, gli Controparte_1 aveva riconosciuto il diritto al pagamento della somma complessiva di € 19.000,00, di cui € 10.800,00 a titolo di T.F.R. ed € 8.200,00 a titolo di bonus transattivo, oltre ad assumersi l'obbligo di regolarizzare la posizione contributiva verso l' .. CP_2
Asseriva che, nonostante le comunicazioni dell'11.7.2017 e del 19.7.2021, quest'ultima inoltrata anche all' la società datrice non aveva adempiuto a quanto convenuto CP_2 nel verbale di conciliazione sindacale.
Tanto premesso, conveniva in giudizio in persona del l.r.p.t., innanzi al Controparte_1
Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, rassegnando le suesposte conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, la resistente si costituiva in giudizio, contestando l'avversa pretesa.
Eccepiva la nullità del ricorso per assoluta incertezza dell'oggetto della domanda e per carenza di motivazione, ex art. 414 co. 3 e 4 c.p.c..
Eccepiva, altresì, l'incompetenza per territorio del Giudice adito, in favore del
Tribunale di Sat.Andrid, in Romania, luogo in cui la società aveva stabilito la propria sede legale.
Rappresentava che il lavoratore aveva sempre ricevuto una retribuzione proporzionata
2
alla qualità e quantità del lavoro prestato ed era stato regolarmente inquadrato secondo le mansioni di fatto svolte, come da C.C.N.L. di categoria.
Deduceva l'infondatezza della pretesa creditoria, poggiata unicamente sulle risultanze del verbale di conciliazione del 14.6.2016 e senza alcuna allegazione dei conteggi posti
a base del credito.
Instava per il rigetto del ricorso.
Concludeva ut supra.
Con provvedimento del 16.2.2024, il giudice designato, ritenuto che per la formulazione della domanda relativa alla regolarizzazione dell'obbligo contributivo da parte del datore di lavoro determinasse il riscontro della posizione di litisconsorte necessario dell' disponeva la chiamata in giudizio dell'Istituto di previdenza, CP_2 ex art. 102 c.p.c., con le forme di cui all'art. 420 co. 9 e 10 c.p.c..
L' si costituiva in giudizio deducendo l'inammissibilità della domanda, per CP_2 ommessa formulazione di istanza amministrativa.
Affermava la propria estraneità nella presente controversia.
Rappresentava che, in caso di esito positivo del ricorso, il ruolo dell'Istituto avrebbe avuto riguardo solo alla regolamentazione della posizione contributiva da parte del datore di lavoro.
Precisava che il datore di lavoro era tenuto al versamento dei contributi nei limiti della prescrizione maturata.
Concludeva ut supra.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti appresso segnati.
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di nullità ed inammissibilità del ricorso introduttivo sollevata dalla resistente società.
Ai sensi dell'art. 414 n. 3) e 4) c.p.c., nel ricorso introduttivo del giudizio deve essere determinato l'oggetto della domanda e devono essere indicati gli elementi di fatto e di diritto posti alla base della domanda stessa, la cui mancata specificazione comporta la nullità del ricorso, da ritenersi, però, sanabile ex art. 164 co. 5 c.p.c..
Corollario di tali principi è che la mancata fissazione di un termine perentorio da parte del giudice per la rinnovazione del ricorso o per l'integrazione della domanda
3
comprova l'avvenuta sanatoria della nullità, dovendosi ritenere raggiunto lo scopo cui
l'atto nullo è preordinato ai sensi dell'art. 156 co. 2 c.p.c..
Applicando tale principio, nella fattispecie va esclusa la nullità del ricorso, in quanto
l'atto introduttivo individua in maniera sufficientemente chiara e precisa l'oggetto della domanda ed il sotteso titolo giuridico, e contiene tutti gli elementi necessari per superare il vaglio di ammissibilità, essendo stata la parte resistente posta in condizione di difendersi immediatamente ed esaurientemente, il che condurrebbe, in ogni caso, alla sanatoria dell'eventuale nullità per raggiungimento dello scopo.
Difatti, è indiscutibile che la domanda giudiziaria del lavoratore poggi sul verbale di conciliazione sopra menzionato, che contiene l'indicazione puntuale dei crediti e dei sottesi titoli giuridici.
2. Ancora preliminarmente, va ribadita l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalla resistente società ai sensi degli artt. 409 e
413 c.p.c., secondo gli argomenti già svolti nell'ordinanza del 20.10.2023.
Rammentato che, a norma dell'art. 413 co. 2 c.p.c., nelle controversie di lavoro di cui all'art. 409 c.p.c., “Competente per territorio è il giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto ovvero si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto”, nella fattispecie, la società resistente, in base a quanto emerge dalla visura camerale in atti, ha avuto sede in Solofra (AV) dall'11.1.2010 sino alla data del
20.10.2015, mentre è pacifico tra le parti che il secondo rapporto di lavoro abbia avuto inizio in data 1.2.2012 e termine in data 31.3.2015.
Ebbene, si ritiene che la disposizione normativa richiamata trovi applicazione con specifico riferimento al criterio di collegamento territoriale alternativo costituito dal luogo in cui è sorto il rapporto, che, alla luce delle allegazioni delle parti, deve individuarsi in Solofra (AV), quale sede dell'azienda al momento della stipula del secondo contratto, ossia in un luogo ricompreso nel circondario dell'adito Tribunale, con valenza assorbente anche rispetto al primo rapporto.
Peraltro, quest'ultimo si è comunque concluso allorquando la sede aziendale era stabilita in Solofra (AV).
Non v'è dubbio, pertanto, che la competenza territoriale appartenga al Tribunale di
Avellino, in funzione di giudice del lavoro.
4
Piuttosto, si potrebbe dubitare della giurisdizione del giudice ordinario rispetto alla società di diritto estero, qual è a seguito del trasferimento della sede in Controparte_1
Romania.
Sul punto, è agevole osservare che la società resistente è un ente di diritto privato, non riconducibile né alla nozione di Stato estero né alla nozione di ente pubblico estero e, quand'anche lo fosse, la natura prettamente economica della rivendicazione mossa dal lavoratore esclude qualsiasi pregiudizio della potestas imperii di un'Autorità straniera
(Cassazione civile, sez. un., sentenza n. 6884 dell'8.3.2019).
3. Nel merito, non v'è dubbio che il sig. abbia intrattenuto un Parte_1 rapporto di lavoro subordinato, per i periodi dall'1.9.2006 al 31.8.2010 e dall'1.2.2012 al 31.3.2015, alle dipendenze della circostanza che si ricava per tabulas Controparte_1 dalla documentazione versata in atti.
Oggetto del presente giudizio è la pretesa creditoria invocata dal lavoratore, pretesa che ha il suo fondamento nella conciliazione in sede sindacale raggiunta tra le parti, come da citato verbale del 14.4.2016, allegato in atti.
In tale documento, si legge, per quanto rileva in questa sede, quanto segue: “PREMESSO
a) Che il Sig. sostiene di aver lavorato alle dipendenze della dal Parte_1 Controparte_1
01.09.2006 al 31.08.2010 e dal 01.02.2012 al 31.03.2015, giorno in cui stato licenziato, svolgendo attività di impiegato d'ordine, dal lunedì al venerdì, dalle ore 08.00 alle ore 12,00 e dalle 13,00 alle
17,00. In riferimento a tale periodo di lavoro il
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi