Trib. Frosinone, sentenza 19/11/2024, n. 1076
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FROSINONE
Il Tribunale di Frosinone, in composizione collegiale e nelle persone di: dott. Paolo SORDI Presidente dott. Fabrizio FANFARILLO Giudice dott.ssa Simona DI NICOLA Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1175 del Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili dell'Anno 2022, cui è riunita la causa civile n. 1440 del Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili dell'Anno 2022, trattenuta in decisione in data 26.03.2024, e pendente tra
Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Angelo Testa ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in AT alla via Circonvallazione n. 41, giusta procura allegata al ricorso introduttivo
- Parte ricorrente -
E
, Controparte_1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Fabrizio Piccirilli e Silvia Latini ed elettivamente domiciliato presso il loro studio legale in Frosinone alla via Marco Tullio Cicerone n. 85, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta
- Parte resistente -
e con l'intervento del P.M.
OGGETTO: Separazione giudiziale dei coniugi con domanda di addebito.
CONCLUSIONI
All'udienza del 26.03.2024 le parti hanno concluso come processo verbale di udienza (da intendersi qui integralmente richiamato per relationem). FATTO E DIRITTO
1. Svolgimento del processo. Domande ed eccezioni.
Con ricorso depositato il 25.04.2022 la sig.ra premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio con il sig. il 06.10.2002 in AT (trascritto nel registro degli atti Controparte_1 di matrimonio del medesimo Comune al n. 28 parte II Serie A Anno 2002), dal quale sono nate due Per_ figlie: il 04.09.2003 in AT (21 anni) e il 19.12.2006 (17 anni), ha esposto che dal luglio Per_2
2016 i coniugi vivono di fatto separati, essendosi la ricorrente allontanata dalla casa coniugale insieme alle figlie, perchè la convivenza era divenuta intollerabile a cagione tanto della relazione extraconiugale che la ha scoperto che il marito ha intrattenuto per due anni con altra donna, quanto Parte_1 per le aggressioni verbali e psicologiche perpetrate dal marito ai danni di moglie e figlie, fino ad indurre queste ultime a chiedere alla madre di allontanarsi da casa. In particolare, la ricorrente ha esposto che la frattura dell'unione coniugale si è determinata a seguito della scoperta del tradimento, ma che a causa della diagnosi di endocardite della valvola aortica con embolizzazioni celebrali fatta al signor in CP_1 seguito a un malessere manifestato, costei aveva deciso di restare accanto al marito perché preoccupata delle sue condizioni di salute e per prestargli assistenza, giacchè egli veniva sottoposto a intervento nel gennaio 2016 per il posizionamento di una valvola meccanica aortica e aveva manifestato un'impossibilità motoria che gravava su metà corpo;
che ciò non di meno, il comportamento dell' peggiorava, perché egli scambiava messaggistica di vario tipo con diverse donne, aveva CP_1 deciso di ospitare all'interno dell'abitazione coniugale un suo parente in crisi di astinenza così creando uno stato di agitazione ed ansia per le figlie, esortava spesso la ricorrente e le figlie minori ad abbandonare il domicilio coniugale, minacciava spesso il suicidio e insultava la moglie per non essere ella in grado di curare le problematiche legate alla dislessia della figlia finchè in data Per_2
04/07/2016 dopo l'ennesima aggressione verbale del marito, su richiesta delle due figlie, la si determinava ad abbandonare con loro la casa coniugale per far ritorno all'abitazione Parte_1 dei propri genitori presso la quale tutt'ora vive. Ella ha rappresentato di aver lavorato per la ditta di famiglia del coniuge, la AS FO snc dall'anno 2002 al 1/8/2017 senza percepire alcuno stipendio, inizialmente gestendo la contabilità e aiutando il marito nel carico e scarico del foraggio ed accompagnandolo nei suoi viaggi di lavoro;
che il marito lavora stabilmente nella ditta di famiglia di cui
è socio. Ha dunque adito l'intestato Tribunale onde ottenerne pronuncia di separazione giudiziale con addebito al sig. e alle seguenti condizioni: a) assegnazione della casa coniugale in AT Controparte_1
(FR), Via Mediana Arilette n. 8 alla ricorrente che vi abiterà con le figlie;
b) affidamento condiviso della figlia minore d entrambi i genitori con collocamento presso la madre con facoltà per il padre di Per_2 incontrarla e tenerla secondo la volontà della stessa poiché il rapporto con il padre si è drasticamente Per_ deteriorato proprio a causa del comportamento di quest'ultimo;
c) la figlia maggiorenne – economicamente non autosufficiente - resterà a vivere con la madre;
d) porre a carico del marito CP_1
l'obbligo di corrispondere mensilmente la somma di € 450 quale contributo per il
[...]
Per_ mantenimento della figlia € 600,00 quale contributo per il mantenimento della minore figlia
€ 300,00 per la moglie per la rilevante differenza reddituale tra i coniugi;
e) stabilire che le spese Per_2 mediche e scolastiche di carattere straordinario, nonché quelle ricreative e sportive necessarie per le figlie restino a carico dei due coniugi nella misura del 50%;
e) condannare il resistente al risarcimento di Per_ tutti i danni patiti e patendi dalla ricorrente e dalle figlie e causa della condotta tenuta dal Per_2 resistente durante il rapporto di coniugio, con quantificazione che verrà successivamente effettuata;
vinte le spese di giudizio.
Costituitosi in giudizio il sig. che aveva presentato medio tempore autonomo Controparte_1 ricorso per separazione giudiziale iscritto al n. 1440/2022 r.g. poi riunito al presente procedimento, nel negare recisamente di aver avuto relazioni extraconiugali, di aver scambiato messaggistica con altre donne e di aver mai vessato o maltrattato la moglie o le figlie, di aver mai ospitato in casa parenti in crisi di astinenza, ha rappresentato che la crisi coniugale è da rinvenirsi nell'atteggiamento della moglie che, subito dopo il matrimonio, ha iniziato a non condividere con il marito le scelte importanti riguardanti la famiglia, anteponendo ad esse le esigenze della propria famiglia d'origine e determinando con ciò incomprensioni e progressiva disaffezione tra i coniugi. Egli ha dedotto che la moglie in costanza di matrimonio ha lavorato presso il ristorante del padre, “Le Tre Stelle” in Tecchiena di AT, dedicandovi la maggior parte del suo tempo e lasciando l'accudimento delle figlie alla propria madre;
che la decisione della di allontanarsi dalla casa coniugale è da rinvenirsi nella chiara Parte_1 incompatibilità caratteriale dei coniugi manifestatasi subito dopo il matrimonio e in questioni di carattere economico. Ha stigmatizzato il resistente la condotta reticente della ricorrente relativa alla circostanza per la quale egli, dall'allontanamento dalla casa coniugale di moglie e figlie, ha corrisposto mensilmente alla la somma di € 600,00 a titolo di mantenimento delle figlie, oltre le Parte_1 spese straordinarie quando necessarie, nonché ne ha denunciato la condotta ostativa nei rapporti tra il padre e le figlie e tra i nonni paterni e le nipoti. Egli ha rappresentato di essere socio della “AS
FO S.n.c.” e di percepire uno stipendio medio mensile di € 1.200, e di dover ricorrere spesso all'aiuto economico dei propri genitori per corrispondere il mantenimento alle figlie. Egli ha contestato
l'eccessività delle somme pretese dalla ricorrente a tale titolo nonché l'inesistenza del diritto della moglie
a ricevere alcuna somma a titolo di mantenimento proprio, in quanto ella ha autonoma capacità lavorativa e reddituale, avendo lavorato in passato ed essendo attualmente assunta presso la società
“Froneri S.r.l.”, dal quale trae autonomo reddito, tanto è vero che dal luglio 2016 la ricorrente non ha mai chiesto alcun mantenimento per se stessa;
ha eccepito che indimostrata è la dedotta “differenza Per_ reddituale” fra i coniugi ed evidenziato che ella ha omesso di riferire che la figlia maggiorenne presta attività di lavoro subordinato in un negozio di biancheria intima ubicato in Frosinone e di rappresentare la propria capacità patrimoniale, essendo ella proprietaria di diversi immobili in AT. Ha
contestato la domanda di assegnazione della casa coniugale alla moglie deducendone l'allontanamento da diversi anni nonché la domanda di addebito avversaria perché indimostrata e comunque contestata nei suoi fatti costitutivi. Quanto alla domanda risarcitoria formulata dalla ricorrente ne ha eccepito
l'inammissibilità. Ha dunque instato affinchè il Tribunale pronunci la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni: a) assegnare la casa coniugale sita in AT (FR), Via Mediana Arilette n. 8, al resistente, con quanto in essa contenuto;
b) affidare congiuntamente ai due coniugi la figlia minore con collocazione presso il domicilio materno, con facoltà per il padre di incontrarla e tenerla Per_2 con sé secondo le modalità che il Tribunale riterrà più opportune, anche mediante l'ausilio di professionisti al fine di recuperare il rapporto genitoriale;
c) porre a carico del resistente il versamento mensile alla moglie della somma di € 600,00 per il mantenimento delle due figlie, di cui € 300,00 quale Per_ contributo per il mantenimento della figlia maggiorenne previo accertamento della non autosufficienza economica, ed € 300,00 quale contributo per il mantenimento della figlia minore oltre al rimborso della quota pari al 50% delle spese straordinarie dalla moglie per la prole la cui Per_2 corresponsione verrà regolamentata sulla scorta dell'apposito “Protocollo” istituito presso l'intestato
Tribunale;
d) rigettare tutte le ulteriori domande formulate dalla ricorrente poiché infondate;
vinte le spese di giudizio.
In esito alla comparizione personale delle parti, infruttuosamente esperito il tentativo di conciliazione, con ordinanza presidenziale del 06.10.2022 i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati, è stata disattesa l'istanza di assegnazione alla ricorrente della casa coniugale, è stato
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