Trib. Pavia, sentenza 23/05/2024, n. 93

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Pavia, sentenza 23/05/2024, n. 93
Giurisdizione : Trib. Pavia
Numero : 93
Data del deposito : 23 maggio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore nel procedimento N. V.G. 347/2024 promosso da
(C.F. , con il patrocinio dell'abogado- Parte_1 C.F._1
IO Di NU e dell'avv. Stefania Valentina Li Puma, con domicilio eletto presso il suo studio in Assago, Via Galvano n.12
e da
, (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SALIS Parte_2 C.F._2
BARBARA e con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Via Federico de Roberto
n.5 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Visto il ricorso ex art 473 bis 51 c.p.c. depositato dalle Parti in data 30.01.2024
per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale;
rilevato che le Parti hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di recepire l'accordo tra loro raggiunto circa le condizioni di affido e mantenimento delle figlie minori Per_1 Per_ e , nate rispettivamente l' 11.04.2006 ed il 17.09.2016
che in particolare le parti hanno chiesto di recepire le seguenti condizioni:
Per_
“1. Le figlie di anni 17 e di anni 10 (minorenni) vengono affidate Per_1 congiuntamente ai genitori ai sensi della Legge che disciplina l'affido condiviso n. 54 del 2006, con collocamento presso la madre nella casa di abitazione sita in Mortara, via
Sant'Albino Alcuino n.

5. E' rimesso ad entrambi i genitori il diritto-dovere di educare, istruire e mantenere le minori.




2. Le parti, stabiliscono concordemente, sin d'ora, che il padre avrà la facoltà di tenere con sé le figlie (minorenni), a settimane alterne, nei seguenti modi:
§ dal venerdì sera dopo cena prelevandole dalla casa materna ed ivi riportandole la domenica sera alle ore 21:30;

§ quanto alla ferie estive, le figlie minorenni trascorreranno con il padre due settimane nel mese di agosto, periodo che verrà definito entro il 15 giugno di ogni anno, Per_ compatibilmente con le ferie estive della madre. Nel mese di luglio trascorrerà due settimane di vacanza con la nonna paterna. Il periodo verrà, ogni anno, liberamente definito tra i genitori;

§ i giorni del 23 e 24 dicembre di ogni anno e il Capodanno verranno trascorsi dalle figlie minorenni con il padre. Il giorno di Natale di ogni anno verrà trascorso dalle minori insieme alla madre;

§ il giorno di Pasqua verrà trascorso dalle minori con il Papà.

3. Il padre potrà comunicare telefonicamente con le figlie anche quotidianamente.

4. I genitori si impegnano a far mantenere alle figlie buoni rapporti con i nonni paterni
e materni.

5. Entrambi i genitori si impegnano a mantenere una comunicazione funzionale con le figlie, a mantenere una comunicazione regolare con l'altro genitore ed essere collaborativi tra loro. Si impegnano altresì a contattare immediatamente l'altro Genitore in caso di emergenze che riguardano le figlie.

6. I genitori si impegnano a condividere tutte le informazioni riguardanti le figlie relative ad esempio alla scuola, alle insegnanti, alle attività scolastiche ed
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