Trib. Firenze, sentenza 10/07/2024, n. 2256

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Firenze, sentenza 10/07/2024, n. 2256
Giurisdizione : Trib. Firenze
Numero : 2256
Data del deposito : 10 luglio 2024

Testo completo

N. R. G. 2578/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE
in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Silvia Governatori Presidente dr.ssa Daniela Garufi giudice dr.ssa Ilaria Benincasa giudice relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 2578 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2024 avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi vertente tra:
codice fiscale , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avvocato Lorenzo Cirri in virtù di delega in atti
Ricorrente
e
, codice fiscale , rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dall'avvocato Andrea Pasquariello in virtù di delega in atti
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni per entrambe le parti (v. verbale di udienza del 02/07/2024):
1


concludono chiedendo che venga pronunciata la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui all'accordo depositato in p.c.t. in data 01/07/2024, con compensazione delle spese di lite e che, all'esito, venga pronunciato il divorzio:
“pronunciare la separazione personale tra i coniugi alle seguenti condizioni:
a) i coniugi vivranno separati serbandosi reciproco rispetto;

b) la SI.ra continuerà a vivere insieme alla figlia minore nell'abitazione Pt_1 Per_1
familiare di esclusiva proprietà della , posta in Firenze, Via Gian Battista Lulli, n. Pt_1
30;

c) la figlia viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione Per_1 prevalente presso l'abitazione della madre;

d) il SI. ha già provveduto a lasciare la casa familiare e attualmente vive, CP_1 insieme alla compagna, nell'immobile condotto in locazione posto in Firenze, via
Bronzino 123;

e) Il padre avrà facoltà di vedere e tenere con sé la figlia, compatibilmente con gli impegni e le eSIenze di questa e salvo diversi accordi:
- tutte le domeniche dalle ore 11,00 alle ore 19,30, quando riaccompagnerà la figlia presso l'abitazione materna;

- due sabati pomeriggio al mese, dalle ore 16,00 alle ore 19,30, avendo cura di riaccompagnare la figlia presso l'abitazione della madre;

- nelle settimane in cui ha il SI. ha il turno mattutino, tre pomeriggi a settimana, CP_1
da definire secondo le eSIenze di tra le ore 16,30 e le ore 19,30. Per_1
- Nei fine settimana in cui è con il padre, SI. si impegna inoltre ad Per_1 CP_1
accompagnare la figlia e riprenderla dalle uscite serali con gli amici, avendo cura di riaccompagnarla presso l'abitazione materna.
Il SI. , e la SI.ra ne prende atto, che al momento egli non ha la Controparte_2 Pt_1
possibilità di ospitare regolarmente presso di sé per la notte;
si impegna tuttavia Per_1
ad individuare una soluzione che gli consenta di farlo. Ciò premesso, e al verificarsi di tale condizione, trascorrerà con il padre durante le ferie estive un periodo Per_1
continuativo di due settimane, anche non consecutive, da comunicarsi entro il 30 maggio di ogni anno;

2
- durante le vacanze natalizie e pasquali la figlia trascorrerà metà periodo con ciascuno dei genitori, alternando per il periodo
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