Trib. Bergamo, sentenza 25/01/2024, n. 176
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Testo completo
N. R.G. 2766/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Vincenzo Domenico Scibetta Presidente dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice Relatore Est. dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2766/2023 promossa da:
nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 difesa dall'Avv. MARIA CRISTINA GHILARDI
RICORRENTE
contro
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. MARIA CP_1 GIOVANNA CATTANEO e dell'Avv. VALENTINA CERUTI
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Parte ricorrente come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente in data
29/09/2023
Per il resistente: come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente in data 28/09/2023
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18/04/2023, chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale da , con addebito a quest'ultimo ex art. 151, CP_1 comma 2, c.c., avendo le parti contratto matrimonio con rito civile in Rivolta d'Adda in data
pagina 1 di 19
26/07/2003 e dalla cui unione sono nati i figli (nato il [...]) e (nata il [...]), Per_1 Per_2 domandando altresì l'affido condiviso della figlia ancora minorenne , l'assegnazione a sé della Per_2 casa familiare e l'imposizione a carico del marito dell'obbligo di versare a titolo di contribuito al mantenimento indiretto dei figli la somma di € 1500 per ciascun figlio, oltre al 100% delle spese straordinarie scolastiche e al 50% tra le parti per le altre spese straordinarie, nonché un assegno di mantenimento a favore della stessa moglie in misura pari a € 1500,00.
Con comparsa depositata in data 29/05/2023, si costituiva in giudizio, aderendo alla CP_1
domanda di separazione e chiedendo a sua volta di addebitarne la responsabilità ex art. 151 comma 2
c.c. alla moglie;
il medesimo contestava inoltre le richieste economiche avanzate dalla ricorrente e domandava un assegno di mantenimento per sé a carico della moglie.
In data 13/06/2023 la ricorrente depositava una “istanza urgente per l'emissione di provvedimenti indifferibili ex art. 473 bis.15 c.p.c.” chiedendo al Giudice Relatore, inaudita altera parte, di assegnare in via anticipata la casa coniugale alla signora autorizzando il marito al prelievo dei suoi soli Parte_1 effetti personali stante il “pregiudizio imminente ed irreparabile” che sarebbe derivato ai figli dall'asporto dalla casa coniugale di alcuni beni e arredi da parte del dott. in vista del CP_1
trasferimento in altra abitazione.
Il Giudice Relatore, in data 14/06/2023, rigettava l'istanza ex art. 473 bis.15 c.p.c. della ricorrente, rilevando l'insussistenza dei presupposti per l'emissione di detti provvedimenti indifferibili atteso che
“l'eventuale asporto da parte del resistente dei beni indicati in ricorso – tenuto conto della tipologia dei beni e degli arredi in questione (in buona parte appartenenti ad ambienti vissuti dal resistente e non dai figli minori) – non pare integrare un pregiudizio imminente ed irreparabile per i due figli della coppia” e con il medesimo provvedimento, confermava la data dell'udienza fissata il 29/06/2023 e, al fine di evitare la contemporanea presenza delle parti innanzi sé, disponeva orari diversi per la rispettiva comparizione dei due coniugi così come previsto ex artt. 473bis.40 ss. c.p.c.
In data 23/06/2023 la signora depositava “istanza per autorizzazione al deposito di chiavetta Parte_1
USB con i files audio dei documenti dal n. 1 al n. 17 della querela in atti;
del doc. n. 37 relativo alla conversa-zione del 20.012023;
del doc. n. 62 relativo alla conversazione del 16.04.2023” che veniva autorizzata dal Giudice Relatore. Sennonché, in data 26/06/2023, la difesa del dott. CP_1 depositava una “nota urgente di replica all'istanza avversaria di autorizzazione al deposito di chiavetta USB con files audio e istanza di revoca dell'autorizzazione della giudice”, con la quale chiedeva, in via d'urgenza, la revoca di tale autorizzazione, trattandosi di istanza irrituale ed inammissibile in quanto tardiva.
pagina 2 di 19
In data 27/06/2023 la difesa della parte ricorrente depositava istanza di rimessione in termini per il deposito della memoria ex art. 473 bis.17, III comma, c.p.c. e il Giudice relatore riservava ogni determinazione all'esito del contraddittorio all'udienza del 29/06/2023.
All'udienza così fissata, il Giudice Relatore procedeva all'interrogatorio libero delle parti, separatamente tra loro, alla presenza dei difensori. I procuratori delle parti, riportandosi ai rispettivi atti, insistevano quindi per le istanze e conclusioni formulate e il Giudice si riservava.
Con ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c. resa in data 26/07/2023, il Giudice Relatore accoglieva l'istanza di rimessione in termini di parte ricorrente e revocava l'autorizzazione al deposito della chiavetta USB effettuato dalla signora ritenendo che si trattasse di documentazione “non tempestivamente Parte_1
prodotta”, oltre che superflua, e autorizzava i coniugi a vivere separati. In via temporanea e urgente disponeva l'affido condiviso ad entrambi i genitori della figlia minore con collocamento Per_2 prevalente presso la madre, assegnava quindi a quest'ultima la casa coniugale e poneva a carico del dott. l'obbligo di corrispondere alla ricorrente, a titolo di contributo al mantenimento CP_1 ordinario dei figli, la somma mensile di € 800,00 per ciascun figlio, oltre all' 80% delle spese straordinarie, nonché, un assegno mensile di € 2.000 a titolo di contributo al mantenimento della moglie. Il Giudice relatore rigettava le istanze istruttorie formulate dalle parti e fissava udienza per la rimessione della causa in decisione al Collegio per la data del 28/11/2023, assegnando alle parti i termini ex art. 473bis.28 c.p.c.
In data 12/09/2023 il dott. depositava “istanza urgente di modifica dei provvedimenti CP_1 temporanei ed urgenti ex art. 473bis. 23”, chiedendo, in forza del mutamento delle proprie condizioni economiche, la modifica e/o revoca dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'ordinanza del
26/07/2023 in punto contribuzione economica. Instaurato il contraddittorio cartolare su tale istanza di modifica, il Giudice Relatore, con provvedimento del 26/09/2023, rigettava la richiesta avanzata da parte resistente.
Le parti precisavano le conclusioni e depositavano le memorie conclusive ex art. 473bis.28 c.p.c.
All'udienza del 28/11/2023 le difese insistevano per l'accoglimento delle rispettive domande, nonché per l'acquisizione di ulteriori documenti attestanti circostanze sopravvenute. Il Giudice relatore, su istanza della difesa del dott. acquisiva copia della richiesta di archiviazione formulata dalla CP_1
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo (Sost. Proc. dott. Giampiero Golluccio – p.p.
n. 516/23 RGNR) in data 2/05/2023 (notificata in data 20/11/2023) per infondatezza della notizia di reato in ordine al delitto di cui all'art. 572 c.p. e per particolare tenuità del fatto in ordine ai delitti di cui agli artt. 81 e 612 c.p. contestati al resistente, rimettendo la causa in decisione al Collegio.
pagina 3 di 19
Ebbene, osserva preliminarmente il Tribunale che la causa è matura per la decisione, stante
l'inammissibilità delle istanze di prova, pur reiterate dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni. Il Collegio reputa invero di confermare le determinazioni istruttorie assunte dal Giudice
Relatore con l'ordinanza sopra richiamata, le cui motivazioni vengono condivise. E infatti, si ritiene che l'ampia documentazione depositata dalle parti e trasmessa dalla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Bergamo, così come le dichiarazioni rese dai due coniugi siano idonee e sufficienti a fondare una motivata sulle domande svolte dalle parti.
1. La domanda di separazione
Ciò premesso, la domanda diretta ad ottenere la separazione personale dei coniugi deve essere accolta.
Dagli atti del processo è infatti emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi così come previsto ex art. 151, primo comma, c.c. Nel caso di specie, invero, lo stato di disaffezione appare tanto irreversibile quanto comune ad entrambi i coniugi, vista l'interruzione della convivenza, nonché i fatti allegati nei rispettivi atti e le dichiarazioni rese da entrambe le parti.
2. Le reciproche domande di addebito della separazione
Con riferimento alla questione concernente le domande di addebito della responsabilità della separazione ai sensi dell'art. 151, comma 2 c.c., reciprocamente avanzate dalle parti, si osserva quanto segue.
Parte ricorrente , a fondamento della propria domanda di addebito, ha dedotto che Parte_1
la vita matrimoniale con il resistente sarebbe stata costellata da continue aggressioni verbali (seppur mai fisiche) e da prevaricazioni anche sul piano economico, tanto da aver indotto nella moglie e nei figli uno stato di soggezione tale da far sì che questi ultimi avrebbero imparato “come parlare in presenza del “marito/padre padrone” in base a come si siede a tavola o a come entra in casa, per evitare il peggio, estrinsecatosi, comunque, il comportamento del dott. in numerosi ed ingiustificati CP_1 episodi di reazioni violente nei confronti dell'odierna ricorrente e anche dei figli” (v. p. 3 ricorso).
In particolare, poi, la ricorrente ha dedotto di essere pervenuta alla decisione di chiedere la separazione nei confronti del marito allorquando quest'ultimo, una volta reso edotto della volontà della figlia minore di cambiare corso di studi nel maggio 2022, avrebbe iniziato ad insultare e offendere la Per_2
moglie e la stessa figlia in quanto contrario al
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Vincenzo Domenico Scibetta Presidente dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice Relatore Est. dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2766/2023 promossa da:
nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 difesa dall'Avv. MARIA CRISTINA GHILARDI
RICORRENTE
contro
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. MARIA CP_1 GIOVANNA CATTANEO e dell'Avv. VALENTINA CERUTI
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Parte ricorrente come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente in data
29/09/2023
Per il resistente: come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente in data 28/09/2023
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18/04/2023, chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale da , con addebito a quest'ultimo ex art. 151, CP_1 comma 2, c.c., avendo le parti contratto matrimonio con rito civile in Rivolta d'Adda in data
pagina 1 di 19
26/07/2003 e dalla cui unione sono nati i figli (nato il [...]) e (nata il [...]), Per_1 Per_2 domandando altresì l'affido condiviso della figlia ancora minorenne , l'assegnazione a sé della Per_2 casa familiare e l'imposizione a carico del marito dell'obbligo di versare a titolo di contribuito al mantenimento indiretto dei figli la somma di € 1500 per ciascun figlio, oltre al 100% delle spese straordinarie scolastiche e al 50% tra le parti per le altre spese straordinarie, nonché un assegno di mantenimento a favore della stessa moglie in misura pari a € 1500,00.
Con comparsa depositata in data 29/05/2023, si costituiva in giudizio, aderendo alla CP_1
domanda di separazione e chiedendo a sua volta di addebitarne la responsabilità ex art. 151 comma 2
c.c. alla moglie;
il medesimo contestava inoltre le richieste economiche avanzate dalla ricorrente e domandava un assegno di mantenimento per sé a carico della moglie.
In data 13/06/2023 la ricorrente depositava una “istanza urgente per l'emissione di provvedimenti indifferibili ex art. 473 bis.15 c.p.c.” chiedendo al Giudice Relatore, inaudita altera parte, di assegnare in via anticipata la casa coniugale alla signora autorizzando il marito al prelievo dei suoi soli Parte_1 effetti personali stante il “pregiudizio imminente ed irreparabile” che sarebbe derivato ai figli dall'asporto dalla casa coniugale di alcuni beni e arredi da parte del dott. in vista del CP_1
trasferimento in altra abitazione.
Il Giudice Relatore, in data 14/06/2023, rigettava l'istanza ex art. 473 bis.15 c.p.c. della ricorrente, rilevando l'insussistenza dei presupposti per l'emissione di detti provvedimenti indifferibili atteso che
“l'eventuale asporto da parte del resistente dei beni indicati in ricorso – tenuto conto della tipologia dei beni e degli arredi in questione (in buona parte appartenenti ad ambienti vissuti dal resistente e non dai figli minori) – non pare integrare un pregiudizio imminente ed irreparabile per i due figli della coppia” e con il medesimo provvedimento, confermava la data dell'udienza fissata il 29/06/2023 e, al fine di evitare la contemporanea presenza delle parti innanzi sé, disponeva orari diversi per la rispettiva comparizione dei due coniugi così come previsto ex artt. 473bis.40 ss. c.p.c.
In data 23/06/2023 la signora depositava “istanza per autorizzazione al deposito di chiavetta Parte_1
USB con i files audio dei documenti dal n. 1 al n. 17 della querela in atti;
del doc. n. 37 relativo alla conversa-zione del 20.012023;
del doc. n. 62 relativo alla conversazione del 16.04.2023” che veniva autorizzata dal Giudice Relatore. Sennonché, in data 26/06/2023, la difesa del dott. CP_1 depositava una “nota urgente di replica all'istanza avversaria di autorizzazione al deposito di chiavetta USB con files audio e istanza di revoca dell'autorizzazione della giudice”, con la quale chiedeva, in via d'urgenza, la revoca di tale autorizzazione, trattandosi di istanza irrituale ed inammissibile in quanto tardiva.
pagina 2 di 19
In data 27/06/2023 la difesa della parte ricorrente depositava istanza di rimessione in termini per il deposito della memoria ex art. 473 bis.17, III comma, c.p.c. e il Giudice relatore riservava ogni determinazione all'esito del contraddittorio all'udienza del 29/06/2023.
All'udienza così fissata, il Giudice Relatore procedeva all'interrogatorio libero delle parti, separatamente tra loro, alla presenza dei difensori. I procuratori delle parti, riportandosi ai rispettivi atti, insistevano quindi per le istanze e conclusioni formulate e il Giudice si riservava.
Con ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c. resa in data 26/07/2023, il Giudice Relatore accoglieva l'istanza di rimessione in termini di parte ricorrente e revocava l'autorizzazione al deposito della chiavetta USB effettuato dalla signora ritenendo che si trattasse di documentazione “non tempestivamente Parte_1
prodotta”, oltre che superflua, e autorizzava i coniugi a vivere separati. In via temporanea e urgente disponeva l'affido condiviso ad entrambi i genitori della figlia minore con collocamento Per_2 prevalente presso la madre, assegnava quindi a quest'ultima la casa coniugale e poneva a carico del dott. l'obbligo di corrispondere alla ricorrente, a titolo di contributo al mantenimento CP_1 ordinario dei figli, la somma mensile di € 800,00 per ciascun figlio, oltre all' 80% delle spese straordinarie, nonché, un assegno mensile di € 2.000 a titolo di contributo al mantenimento della moglie. Il Giudice relatore rigettava le istanze istruttorie formulate dalle parti e fissava udienza per la rimessione della causa in decisione al Collegio per la data del 28/11/2023, assegnando alle parti i termini ex art. 473bis.28 c.p.c.
In data 12/09/2023 il dott. depositava “istanza urgente di modifica dei provvedimenti CP_1 temporanei ed urgenti ex art. 473bis. 23”, chiedendo, in forza del mutamento delle proprie condizioni economiche, la modifica e/o revoca dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'ordinanza del
26/07/2023 in punto contribuzione economica. Instaurato il contraddittorio cartolare su tale istanza di modifica, il Giudice Relatore, con provvedimento del 26/09/2023, rigettava la richiesta avanzata da parte resistente.
Le parti precisavano le conclusioni e depositavano le memorie conclusive ex art. 473bis.28 c.p.c.
All'udienza del 28/11/2023 le difese insistevano per l'accoglimento delle rispettive domande, nonché per l'acquisizione di ulteriori documenti attestanti circostanze sopravvenute. Il Giudice relatore, su istanza della difesa del dott. acquisiva copia della richiesta di archiviazione formulata dalla CP_1
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo (Sost. Proc. dott. Giampiero Golluccio – p.p.
n. 516/23 RGNR) in data 2/05/2023 (notificata in data 20/11/2023) per infondatezza della notizia di reato in ordine al delitto di cui all'art. 572 c.p. e per particolare tenuità del fatto in ordine ai delitti di cui agli artt. 81 e 612 c.p. contestati al resistente, rimettendo la causa in decisione al Collegio.
pagina 3 di 19
Ebbene, osserva preliminarmente il Tribunale che la causa è matura per la decisione, stante
l'inammissibilità delle istanze di prova, pur reiterate dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni. Il Collegio reputa invero di confermare le determinazioni istruttorie assunte dal Giudice
Relatore con l'ordinanza sopra richiamata, le cui motivazioni vengono condivise. E infatti, si ritiene che l'ampia documentazione depositata dalle parti e trasmessa dalla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Bergamo, così come le dichiarazioni rese dai due coniugi siano idonee e sufficienti a fondare una motivata sulle domande svolte dalle parti.
1. La domanda di separazione
Ciò premesso, la domanda diretta ad ottenere la separazione personale dei coniugi deve essere accolta.
Dagli atti del processo è infatti emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi così come previsto ex art. 151, primo comma, c.c. Nel caso di specie, invero, lo stato di disaffezione appare tanto irreversibile quanto comune ad entrambi i coniugi, vista l'interruzione della convivenza, nonché i fatti allegati nei rispettivi atti e le dichiarazioni rese da entrambe le parti.
2. Le reciproche domande di addebito della separazione
Con riferimento alla questione concernente le domande di addebito della responsabilità della separazione ai sensi dell'art. 151, comma 2 c.c., reciprocamente avanzate dalle parti, si osserva quanto segue.
Parte ricorrente , a fondamento della propria domanda di addebito, ha dedotto che Parte_1
la vita matrimoniale con il resistente sarebbe stata costellata da continue aggressioni verbali (seppur mai fisiche) e da prevaricazioni anche sul piano economico, tanto da aver indotto nella moglie e nei figli uno stato di soggezione tale da far sì che questi ultimi avrebbero imparato “come parlare in presenza del “marito/padre padrone” in base a come si siede a tavola o a come entra in casa, per evitare il peggio, estrinsecatosi, comunque, il comportamento del dott. in numerosi ed ingiustificati CP_1 episodi di reazioni violente nei confronti dell'odierna ricorrente e anche dei figli” (v. p. 3 ricorso).
In particolare, poi, la ricorrente ha dedotto di essere pervenuta alla decisione di chiedere la separazione nei confronti del marito allorquando quest'ultimo, una volta reso edotto della volontà della figlia minore di cambiare corso di studi nel maggio 2022, avrebbe iniziato ad insultare e offendere la Per_2
moglie e la stessa figlia in quanto contrario al
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