Trib. Viterbo, sentenza 04/04/2024, n. 258

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Viterbo, sentenza 04/04/2024, n. 258
Giurisdizione : Trib. Viterbo
Numero : 258
Data del deposito : 4 aprile 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in funzione di giudice del lavoro, in persona del Dr. Mauro Ianigro, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09) nella causa iscritta al n. 43 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 vertente TRA (C.F. = ) Parte_1 C.F._1
(C.F. = ) Parte_2 C.F._2
difesi c tamente dagli avv.ti Massimo Pistilli (codice fi- scale ;
fax 0761/322595, indirizzo di posta certificata C.F._3 [...]
e Stefania Reho (codice fiscale Email_1 C.F._4
06/88937383, indirizzo di posta certificata come da procura autentica- Email_2 ta in calce al presente al ricorso atto su fo mente domiciliato presso lo studio del primo in Viterbo, via Belluno n. 69 RICORRENTE E
(C.F. = ) Controparte_1 P.IVA_1
[...]
Controparte_2 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato in Roma Via dei Portoghesi 12 RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: ricostruzione di carriera e differenze retributive, carta docenti. CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 9.1.2024 i ricorrenti in epigrafe hanno adito questo Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro esponendo di essere dipendenti del convenuto a tem- CP_1 po indeterminato, in qualità di docenti;
di aver svolto servizi pre-ruolo in scuole statali prove- nienti da rapporti di lavoro a tempo determinato;
che, in sede di ricostruzione della carriera l'Amministrazione aveva riconosciuto solo parzialmente i servizi pre-ruolo espletati e non aveva mai proceduto all'esatta ricostruzione di carriera della ricorrente, con computo dell'intero servi- zio pre-ruolo;
che ciò aveva determinato le decurtazioni dell'anzianità in violazione del principio di non discriminazione di cui alla Direttiva Comunitaria 1999/70/CE (parzialmente attuata nell'ordinamento interno con il D.Lgs. n. 368 del 2001). Entrambi hanno inoltre sostenuto che per effetto del servizio pre ruolo, avevano raggiunto ancor prima dell'entrata in vigore del CCNL 2011 il diritto all'inserimento nel secondo scaglione retributivo del CCNL 2009 e quindi il diritto al riconoscimento “ad personam” del valore retributivo della corrispondente fascia sti- pendiale (3-8 anni) fino al conseguimento della seconda fascia retributiva del CCNL 2011.
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La ricorrente ha altresì esposto che, in quanto docente a tempo determinato, non le era Pt_2 stato consent usufruire dell'erogazione della somma di € 500,00 annui di cui all'art. 1 comma 121 legge n. 107/2015 e pedissequi DPCM 23.9.2015 e DPCM 28.11.2016, finalizzati all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (cosiddetta carta elettronica del docente);
che il predetto contributo alla formazione del docente era stato ri- servato esclusivamente ai docenti di ruolo a tempo indeterminato con evidente discriminazione tra lavoratori del medesimo comparto che svolgono la medesima funzione Ciò premesso hanno concluso chiedendo "accertata la natura discriminatoria e comunque ingiusta della ricostruzione della carriera di parte ricorrente, come effettuata con decreti in atti, accertare il diritto di ciascun ri- corrente a percepire ai sensi del CCNL 2011 “ad personam” il valore retributivo della pre-esistente fascia sti- pendiale 3 fino al conseguimento della fascia retributiva 9 laddove maggiori a quanto versato, e per l'effetto, con- dannare il resistente, in persona del Ministro pro tempore, a corrispondere in favore di ciascun ricorren- CP_1 te le relative differenze retributive tra quanto corrisposto e quanto previsto nella corrispettiva fascia stipendiale 3, oltre interessi di legge. Ed inoltre disapplicare l'art. 569 (in combinato con l'art. 66 del CCNL) del D. Lgs 297/1994 in conseguenza del contrasto con la Clausola 4 della Direttiva Comunitaria 1999/70/CE e, con- dannare il resistente, in persona del Ministro pro tempore, a rideterminare la ricostruzione della carrie- CP_1 ra della ricorrente , valorizzando l'integrale periodo di servizio prestato dallo stesso con i contratti a Parte_3 tempo determinato immissione in ruolo ed attribuendo ad esso, pertanto, con decorrenza ex tunc il corretto ed esatto grado di anzianità dovuta ai fini economici e giuridici quantomeno come in atti indicato, nonché a corrispondere le relative differenze retributive con interessi di legge;
Ed infine, per la sola ricorrente Parte_2 accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico – bonus docenti – di

[...]
500 annui mediante carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente e, per l'effetto disapplicare la legge 107/2015, nonché il successivo DPCM 23.09.2015 (pubblicato in Gazzet- ta il 19.10.2015) nel combinato disposto con il DPCM 28.11.2016 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n 281 del 01.12.2016) in conseguenza del contrasto con la Clausola 4 della Direttiva Comunitaria 1999/70/CE e, Condannare il al pagamento, per gli anni scolastici di cui ai contratti di cui al presente Controparte_1 atto in favore di € 1.500 mediante carta elettronica del docente quale contributo alla for- Parte_2 mazione della p ressi. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, da distrarsi in favore dei difensori che si dichiarano, sin da ora, antistatari". Il è rimasto contumace. CP_1
La causa, istruita con prove esclusivamente documentali, è stata decisa in data odierna con mo- tivazione contestuale previa sostituzione dell'udienza con note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.. Il ricorso è solo parzialmente fondato.
DELLA DOMANDA DI RICOSTRUZIONE DELLA CARRIERA La questione è stata affrontata dalla C.G.E con riguardo alla posizione dei docenti. Per costoro si è sostenuto che l'art. 485 del d.lgs. n. 279/94 (a mente del quale "il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonchè ai soli fini economici per il rimanente terzo") e per il personale ATA l'art. 569 del D. Lgs. n. 297/1994 (secondo cui “Al perso- nale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative sta- tali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici.

2. Il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore è riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, in ragione della metà
”) - fosse in contrasto con la normativa comunitaria ed in particolare con la clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo deter- minato, trasfuso nella Direttiva 99/70/CE del 28 giugno 1999, che stabilisce che i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive;
che inoltre i criteri del periodo di an- zianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i la-
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voratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diver- si in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive. Orbene, la clausola in esame è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea la quale ha chiarito che:
- la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determi- nato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C- 307/05, ;
8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana);
Persona_1
- il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5),
non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” (Del Cerro Alonso, cit., punto 42);

- le maggiorazioni retributive che derivano dalla anzianità di servizio del lavoratore, costi- tuiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata);

- a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma gene- rale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può es- sere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistingua- no le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Cortedi Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi).
Ciò premesso, A) sulla ricostruzione della carriera per il personale docente.
In realtà la ricostruzione della carriera dei docenti
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