Trib. Milano, sentenza 14/10/2024, n. 8924

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Milano, sentenza 14/10/2024, n. 8924
Giurisdizione : Trib. Milano
Numero : 8924
Data del deposito : 14 ottobre 2024

Testo completo

N. R.G. 44055/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE NONA CIVILE
SEZIONE NONA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Fulvia De Luca Presidente Relatore dott.ssa Valentina Maderna Giudice dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 44055/2024 promossa da:
parte ricorrente
Parte_1
nata a [...] il [...]
Residente VIA UGO FRIGERIO N. 43/A 20153 MILANO ITALIA codice fiscale C.F._1 con l'avv. STEFANIZZI MARIA TERESA come da procura in atti;

nei confronti di parte resistente
Controparte_1
Nato a ECUADOR il 13/10/1988
Residente VIA DEGLI ABETI N. 13 20153 MILANO ITALIA codice fiscale C.F._2
Atti comunicati al PM ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazione in data 19/1/24
pagina 1 di 7 oggetto: regolamentazione responsabilità genitoriale figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI di parte ricorrente
_ disporre in favore della Sig.na C.F. , l'affidamento Parte_1 C.F._1
esclusivo del figlio minore nato a [...] il [...];
Persona_1
_ riconoscere al papà il diritto di visita del figlio per non più di due pomeriggi al mese, salvo miglior accordo tra i genitori. Se del caso, qualora il Tribunale lo ritenesse opportuno, disponendo che gli incontri padre / figlio si svolgano in ambiente protetto e/o in presenza della madre o della nonna materna;

_ ordinare al Sig. di produrre in giudizio il proprio casellario giudiziale;
_ ordinare al Sig. CP_1 di versare in favore della Sig.na almeno l'importo di € 300 mensili per il CP_1 Pt_1
mantenimento di con rivalutazione annuale ISTAT, facendosi carico altresì del 50% delle Per_1
spese straordinarie del bambino;

_ riconoscere integralmente alla Sig.na l'assegno unico INPS che la ricorrente già percepisce Pt_1
per il figlio minore Per_1
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14 dicembre 2023, ha chiesto al Tribunale di Milano di Parte_1 disporre l'affidamento esclusivo a sé del figlio minore nato il [...] dalla relazione con Per_1
e riconosciuto da entrambi i genitori, con collocamento dello stesso presso Controparte_1
di sé, regolamentazione della frequentazione paterna e quantificazione in Euro 300,00 al mese del contributo paterno ordinario indiretto al mantenimento del minore, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza di prima comparizione personale delle parti del 9 ottobre 2024, il Giudice delegato, verificata la regolarità della notificazione del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza, dato atto che il convenuto non si è costituito, ne ha dichiarato la contumacia.
Ha sentito la parte ricorrente che ha dichiarato:” confermo il contenuto del ricorso;
il resistente è sparito da maggio del 2024;
ha provato solo una volta a mandarmi un messaggio e poi non si è più fatto vivo. Prima vedeva il bambino una due volte al mese, mese e mezzo per circa un'ora. Noi abbiamo vissuto insieme fino a giugno del 2022;
il bambino è nato a [...];
ho una retribuzione di

Euro 1200,00 al mese netti;
vivo con mia madre in una casa di proprietà della stessa;
credo che adesso il resistente sia disoccupato;
ma non lo so;
non ha mai corrisposto alcun mantenimento ad eccezione di saltuari versamenti di Euro 100,00-150,00.”

pagina 2 di 7
Il difensore di parte ricorrente, considerate le dichiarazioni rese dalla ricorrente medesima, ha chiesto che il Tribunale, nell'interesse del minore, valuti come regime di affidamento maggiormente rispondete all'interesse dello stesso quello del c.d affido super esclusivo ciò per consentire alla madre, nell'assenza completa del padre, di assumere decisioni tempestive nell'interesse del figlio. Per il resto si è riportata al ricorso insistendo nelle domande formulate.
Il Giudice delegato ha così provveduto:
“Letto il ricorso introduttivo del giudizio;
viste le dichiarazioni rese dalla ricorrente all'odierna udienza;
rilevato che secondo quanto emerso dalle precise dichiarazioni della parte ricorrente, il padre non si è mai interessato concretamente al figlio minore, non hai partecipato in modo fattivo alle sue scelte di vita, non ha instaurato con il figlio un rapporto stabile e continuativo e non ha
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi