Trib. Padova, sentenza 28/02/2024, n. 497

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Padova, sentenza 28/02/2024, n. 497
Giurisdizione : Trib. Padova
Numero : 497
Data del deposito : 28 febbraio 2024

Testo completo

N. 7144/2023 RG
Tribunale di Padova
SEZIONE PRIMA CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori Magistrati:
Cinzia Balletti Presidente rel.
Chiara Bitozzi Giudice
Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 7144/2023 R.G promosso con ricorso congiunto depositato
da
, con l'avv. ZANDONA' EMANUELE, come da mandato in atti;
Parte_1
e
, con l'avv. ZANDONA' EMANUELE, come da mandato in Controparte_1
atti;

con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero: “dichiara di intervenire e conclude
per l'accoglimento del ricorso
in punto: divorzio congiunto
Per i ricorrenti: nel ricorso
CONGIUNTAMENTE CHIEDONO
che il Tribunale adito dichiari lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto in
data 25.06.2011 a Cittadella (PD) con atto iscritto nei registri dello stato civile del
medesimo Comune al n. 6 parte I anno 2011 alle seguenti
CONDIZIONI


1) La casa coniugale sita in Tombolo (PD), Via Rondiello n. 7, di proprietà del signor
[...]
verrà assegnata alla signora , che continuerà a vivervi unitamente Pt_1 Controparte_1
al figlio minore , fino a quando quest'ultimo non sarà economicamente indipendente. Per_1
2) Il figlio minore verrà affidato ad entrambi i genitori che eserciteranno la potestà in Per_1
modo condiviso, concordando tra loro tutte le decisioni di maggior interesse inerenti le scelte
scolastiche, i trattamenti sanitari e le attività ricreative nel rispetto delle inclinazioni
naturali del figlio e con la collocazione anagrafica dello stesso presso la residenza della madre,
dando atto che a ciascuno dei genitori è riservata l'ordinaria amministrazione per il periodo
di tempo in cui il figlio rimarrà presso l'uno o l'altro. Il padre avrà il diritto/dovere di tenere
con sé a week-end alternati dal sabato mattina dalle ore 10.00, con prelievo del minore Per_1
presso la madre fino al lunedì mattina con accompagnamento dello stesso presso la scuola;
il

lunedì sera dalle ore 19.00 fino al martedì mattino con accompagnamento del figlio presso la
scuola e il giovedì sera dalle ore 19.00 fino al venerdì mattino sempre con accompagnamento
del figlio presso la scuola, nonché ogni altro giorno e momento in cui lo desideri, previo
accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici del
minore. I ricorrenti concordano altresì che rimarrà con il padre anche nei periodi in Per_1
CP_ cui (solitamente una settimana ogni due mesi) la signora si recherà in Ungheria per
motivi di lavoro. Il signor terrà inoltre con sé il figlio tre giorni durante le Pt_1 Per_1
vacanze pasquali e sette giorni durante quelle natalizie, comprendendo ad anni alterni, il
giorno di Natale o quello di Capodanno e, sempre ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il
Lunedì dell'Angelo;
nel periodo delle vacanze estive il figlio trascorrerà con il padre due

settimane, anche non consecutive, da stabilirsi concordemente tra i coniugi almeno due mesi
prima e comunque entro il mese di maggio di ogni anno. Per le altre festività e per il giorno
del compleanno del figlio si seguirà il criterio dell'alternanza annuale.
3) Il considerazione dei redditi dei coniugi e del collocamento prevalente del figlio minore
presso la madre, il signor si impegna a corrispondere alla stessa, quale Per_1 Pt_1
contributo al mantenimento del figlio minore la somma mensile di Euro
350,00=(trecentocinquanta/00) somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat
famiglie, da versarsi entro il giorno 17 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sulle c/c intestato alla signora oltre al 50% delle spese straordinarie, debitamente Controparte_1
documentate, secondo quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Padova.
4) I coniugi si danno reciproco assenso alla richiesta di rilascio o al rinnovo del
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