Trib. Napoli, sentenza 14/03/2024, n. 1928
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione controversie di lavoro
Tribunale di Napoli, in persona del giudice dott.ssa Elisa Tomassi in funzione di giudice del lavoro, preso atto del deposito di note telematiche in sostituzione della all'udienza del 12.3.24, secondo le modalità indicate dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel proc. n. 13978/23 nella controversia promossa da
nata a [...] il [...], (C.F. , rapp.ta e Parte_1 C.F._1 difesa, giusta procura speciale in calce al ricorso, dagli Avv.ti Salvatore Giannattasio e Andrea Giannattasio entrambi del Foro di Torre Annunziata, e con costoro domiciliata come in atti RICORRENTE
E
in persona del p.t., Controparte_1 CP_2 domiciliato ope legis presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Napoli (C.A.P. 80134), Via Armando Diaz 11, RESISTENTE – contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato il 19.7.23 la ricorrente di cui in epigrafe conveniva in giudizio avanti questo Tribunale il , chiedendo di accogliere Controparte_1 le seguenti conclusioni: ACCERTARE E DICHIARARE il diritto dell'odierna ricorrente, quale docente precario, ad ottenere, al pari dei docenti di ruolo, la “Carta elettronica del docente” dal valore nominale di € 500,00 annui prevista dall'art. 1, co. 121, L. n. 107/2015 per il servizio di docenza prestato a tempo determinato, sulla scorta di incarichi annuali al 30 Giugno, negli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2022/23. CONDANNARE la resistente amministrazione scolastica ad erogare in favore della ricorrente la carta elettronica del docente dall'importo nominale di € 1.500,00 per gli incarichi annuali al 30 Giugno ricoperti negli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2022/23.
Il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari e attribuzione.
Premetteva di essere docente precaria dell'Amministrazione scolastica statale che aveva maturato anzianità di servizio pre-ruolo in quanto reiteratamente destinataria di incarichi di supplenza in scorrimento delle graduatorie di circolo e di istituto e, successivamente, delle graduatorie provinciali per le supplenze;
elencava gli incarichi aventi durata annuale anche ai sensi dell'art. 11, co. 14 della L. 3 maggio 1999 n. 124 conferiti, come da prospetto riassuntivo che segue
-a.s. 2020/2021: servizio svolto dal 23/09/2020 al 30/06/2021;
-a.s. 2021/2022: servizio svolto dal 07/09/2021 al 30/06/2022;
-a.s. 2022/2023: servizio svolto dal 12/09/2022 al 30/06/2023;
Sosteneva che in tali anni scolastici non aveva fruito del beneficio della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione … dell'importo nominale di euro500,00 annui per ciascun anno scolastico” (c.d. «Carta Elettronica del docente»), in quanto l'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, pur riconoscendo che la carta docente è finalizzata a “sostenere la formazione continua dei docenti e valorizzarne le competenze professionali”, riserva tale strumento formativo al solo personale assunto a tempo indeterminato, così come il D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015 e il successivo D.P.C.M. del 28.11.2016, sebbene avesse svolto mansioni identiche rispetto a quelle espletate dal personale di ruolo. Affermato che tale disparità di trattamento è contrastante anche con l'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva 1999/70 e che il CP_1 convenuto per l'anno scolastico 2020/2021, con apposita FAQ apparsa nel suo sito istituzionale, ha ammesso l'utilizzabilità della Carta del Docente “per l'acquisto di dispositivi hardware finalizzati all'aggiornamento professionale, anche per organizzare una didattica a distanza come webcam e microfoni, penne touch screen, scanner e hotspot portatili” ;
che l'obbligo formativo grava anche sui docenti precari, per come rimarcato anche dalla giurisprudenza comunitaria;
affermato di rivendicare l'assegnazione della somma di € 500,00 annui, dall'anno scolastico 2020/2021 sino all'anno scolastico 2022/2023, in quanto l'erogazione della somma in questione ai soli docenti assunti a tempo indeterminato, si pone in contrasto: con l'obbligo di formazione anche del personale a tempo determinato, consacrato nei cit. artt. 29, 63 e 64 del C.C.N.L. e nella clausola 6 dell'accordo quadro del 18.03.1999;
con il principio di buon andamento della PA, di cui all'art. 97 della Cost.;
con il divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e a tempo indeterminato, sancito nell'art. 3 della Cost. e ribadito nella clausola 4 dell'accordo quadro del 18.03.1999 e negli artt. 20 e 21 della CDFUE, richiamata la sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022 del Consiglio di Stato, concludeva come sopra indicato.
Il convenuto, nonostante la rituale notifica del ricorso, non si costituiva in CP_1 giudizio, rimanendo contumace.
2
In esito alla udienza del 12.3.24, come sostituita dalle note ex articolo 127 ter cpc ritualmente depositate, questo Giudice decideva la presente controversia mediante la presente sentenza, della quale veniva disposta la comunicazione.
La domanda è fondata , e come tale merita accoglimento, anche per quanto ritenuto in precedenti conformi da altri giudici della sezione (v. sentenze nn. 533/24, g.l. Per_1
6453/23, g.l. , 732/24 g.l. , da intendersi nell'attuale sede richiamati ai Per_2 Per_3 sensi dell'articolo 118 disp. att. cpc. .
Va in primo luogo osservato che l'esclusione del personale con contratto a tempo determinato dal beneficio della Carta del docente viene censurata sotto il profilo della contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A. Tali profili denotano l'illegittimità degli atti di cui si chiede la disapplicazione rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97 Cost.. Sul punto è agevole osservare che la posizione del personale a tempo indeterminato, che stabilmente presta la propria opera per lungo tempo, è ben diversa da quella del personale che occasionalmente o in maniera non stabile presta la sua opera, di tal chè le due situazioni sono, quanto al diritto interno, differenti. Inoltre la disposizione normativa interna è chiara nell'estendere il beneficio al solo personale a tempo indeterminato, esprimendosi in termini di personale
“di ruolo” (cfr art. 1 comma 121, Legge 13.07.2015 n. 107, che a breve verrà riportato).
Appare altresì chiaro che la disposizione contrattuale antecedente (CCNL del 2007) non può estendere un beneficio all'epoca della sua stipula non previsto.
Ancora la c.d. Carta docenti non prevede un obbligo di formazione (infatti il docente a tempo indeterminato può scegliere di non utilizzarla) bensì una mera possibilità che dunque non consente di ritenere esistente un obbligo formativo in relazione ad essa, quanto piuttosto una mera possibilità (diritto potestativo). Ne consegue l' infondatezza delle deduzioni afferenti il diritto alla formazione.
Diverso è il discorso ove si faccia riferimento alla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CE.
L'art. 1, comma 121, della l. 13 luglio 2015, n. 107 (recante la riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione), prevede: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno
3 scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di Controparte_3 laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. Il successivo comma 122 dell'art. 1 citato demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Controparte_4
e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, la definizione dei criteri e delle
[...] modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta in questione. Successivamente, il comma 124, al primo periodo, stabilisce che: “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale”.
In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.P.C.M. 23 settembre 2015, rubricato “modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”. L'art. 2 del citato D.P.C.M. individua i destinatari della suddetta Carta elettronica, indicandoli, al comma 1, nei “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le
Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione controversie di lavoro
Tribunale di Napoli, in persona del giudice dott.ssa Elisa Tomassi in funzione di giudice del lavoro, preso atto del deposito di note telematiche in sostituzione della all'udienza del 12.3.24, secondo le modalità indicate dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel proc. n. 13978/23 nella controversia promossa da
nata a [...] il [...], (C.F. , rapp.ta e Parte_1 C.F._1 difesa, giusta procura speciale in calce al ricorso, dagli Avv.ti Salvatore Giannattasio e Andrea Giannattasio entrambi del Foro di Torre Annunziata, e con costoro domiciliata come in atti RICORRENTE
E
in persona del p.t., Controparte_1 CP_2 domiciliato ope legis presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Napoli (C.A.P. 80134), Via Armando Diaz 11, RESISTENTE – contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato il 19.7.23 la ricorrente di cui in epigrafe conveniva in giudizio avanti questo Tribunale il , chiedendo di accogliere Controparte_1 le seguenti conclusioni: ACCERTARE E DICHIARARE il diritto dell'odierna ricorrente, quale docente precario, ad ottenere, al pari dei docenti di ruolo, la “Carta elettronica del docente” dal valore nominale di € 500,00 annui prevista dall'art. 1, co. 121, L. n. 107/2015 per il servizio di docenza prestato a tempo determinato, sulla scorta di incarichi annuali al 30 Giugno, negli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2022/23. CONDANNARE la resistente amministrazione scolastica ad erogare in favore della ricorrente la carta elettronica del docente dall'importo nominale di € 1.500,00 per gli incarichi annuali al 30 Giugno ricoperti negli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2022/23.
Il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari e attribuzione.
Premetteva di essere docente precaria dell'Amministrazione scolastica statale che aveva maturato anzianità di servizio pre-ruolo in quanto reiteratamente destinataria di incarichi di supplenza in scorrimento delle graduatorie di circolo e di istituto e, successivamente, delle graduatorie provinciali per le supplenze;
elencava gli incarichi aventi durata annuale anche ai sensi dell'art. 11, co. 14 della L. 3 maggio 1999 n. 124 conferiti, come da prospetto riassuntivo che segue
-a.s. 2020/2021: servizio svolto dal 23/09/2020 al 30/06/2021;
-a.s. 2021/2022: servizio svolto dal 07/09/2021 al 30/06/2022;
-a.s. 2022/2023: servizio svolto dal 12/09/2022 al 30/06/2023;
Sosteneva che in tali anni scolastici non aveva fruito del beneficio della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione … dell'importo nominale di euro500,00 annui per ciascun anno scolastico” (c.d. «Carta Elettronica del docente»), in quanto l'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, pur riconoscendo che la carta docente è finalizzata a “sostenere la formazione continua dei docenti e valorizzarne le competenze professionali”, riserva tale strumento formativo al solo personale assunto a tempo indeterminato, così come il D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015 e il successivo D.P.C.M. del 28.11.2016, sebbene avesse svolto mansioni identiche rispetto a quelle espletate dal personale di ruolo. Affermato che tale disparità di trattamento è contrastante anche con l'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva 1999/70 e che il CP_1 convenuto per l'anno scolastico 2020/2021, con apposita FAQ apparsa nel suo sito istituzionale, ha ammesso l'utilizzabilità della Carta del Docente “per l'acquisto di dispositivi hardware finalizzati all'aggiornamento professionale, anche per organizzare una didattica a distanza come webcam e microfoni, penne touch screen, scanner e hotspot portatili” ;
che l'obbligo formativo grava anche sui docenti precari, per come rimarcato anche dalla giurisprudenza comunitaria;
affermato di rivendicare l'assegnazione della somma di € 500,00 annui, dall'anno scolastico 2020/2021 sino all'anno scolastico 2022/2023, in quanto l'erogazione della somma in questione ai soli docenti assunti a tempo indeterminato, si pone in contrasto: con l'obbligo di formazione anche del personale a tempo determinato, consacrato nei cit. artt. 29, 63 e 64 del C.C.N.L. e nella clausola 6 dell'accordo quadro del 18.03.1999;
con il principio di buon andamento della PA, di cui all'art. 97 della Cost.;
con il divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e a tempo indeterminato, sancito nell'art. 3 della Cost. e ribadito nella clausola 4 dell'accordo quadro del 18.03.1999 e negli artt. 20 e 21 della CDFUE, richiamata la sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022 del Consiglio di Stato, concludeva come sopra indicato.
Il convenuto, nonostante la rituale notifica del ricorso, non si costituiva in CP_1 giudizio, rimanendo contumace.
2
In esito alla udienza del 12.3.24, come sostituita dalle note ex articolo 127 ter cpc ritualmente depositate, questo Giudice decideva la presente controversia mediante la presente sentenza, della quale veniva disposta la comunicazione.
La domanda è fondata , e come tale merita accoglimento, anche per quanto ritenuto in precedenti conformi da altri giudici della sezione (v. sentenze nn. 533/24, g.l. Per_1
6453/23, g.l. , 732/24 g.l. , da intendersi nell'attuale sede richiamati ai Per_2 Per_3 sensi dell'articolo 118 disp. att. cpc. .
Va in primo luogo osservato che l'esclusione del personale con contratto a tempo determinato dal beneficio della Carta del docente viene censurata sotto il profilo della contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A. Tali profili denotano l'illegittimità degli atti di cui si chiede la disapplicazione rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97 Cost.. Sul punto è agevole osservare che la posizione del personale a tempo indeterminato, che stabilmente presta la propria opera per lungo tempo, è ben diversa da quella del personale che occasionalmente o in maniera non stabile presta la sua opera, di tal chè le due situazioni sono, quanto al diritto interno, differenti. Inoltre la disposizione normativa interna è chiara nell'estendere il beneficio al solo personale a tempo indeterminato, esprimendosi in termini di personale
“di ruolo” (cfr art. 1 comma 121, Legge 13.07.2015 n. 107, che a breve verrà riportato).
Appare altresì chiaro che la disposizione contrattuale antecedente (CCNL del 2007) non può estendere un beneficio all'epoca della sua stipula non previsto.
Ancora la c.d. Carta docenti non prevede un obbligo di formazione (infatti il docente a tempo indeterminato può scegliere di non utilizzarla) bensì una mera possibilità che dunque non consente di ritenere esistente un obbligo formativo in relazione ad essa, quanto piuttosto una mera possibilità (diritto potestativo). Ne consegue l' infondatezza delle deduzioni afferenti il diritto alla formazione.
Diverso è il discorso ove si faccia riferimento alla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CE.
L'art. 1, comma 121, della l. 13 luglio 2015, n. 107 (recante la riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione), prevede: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno
3 scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di Controparte_3 laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. Il successivo comma 122 dell'art. 1 citato demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Controparte_4
e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, la definizione dei criteri e delle
[...] modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta in questione. Successivamente, il comma 124, al primo periodo, stabilisce che: “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale”.
In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.P.C.M. 23 settembre 2015, rubricato “modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”. L'art. 2 del citato D.P.C.M. individua i destinatari della suddetta Carta elettronica, indicandoli, al comma 1, nei “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le
Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti
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