Trib. Treviso, sentenza 21/11/2024, n. 917
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R.G. 5725/2024 V.G.
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:
dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi Giudice dott.ssa Cristina Bandiera Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 3 l.
1.12.1970 n. 898, promosso con ricorso congiunto depositato in data 06/10/2024 dai coniugi
, (C.F.: Parte_1 C.F._1
con l'avv. PESSOT MAURA,
e
(C.F.: ) CP_1 C.F._2
con l'avv. MENEGUZ DANIELA
- ricorrenti
e con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Avente ad oggetto: pronuncia di divorzio
Conclusioni congiunte dei coniugi:
I coniugi concludono come da ricorso depositato e concordemente dichiarano di prestare acquiescenza alla sentenza alle condizioni in essa contenute, rinunciando fin da ora ai termini per l'impugnazione.
Conclusioni del Pubblico Ministero: visto
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in epigrafe riportato, i coniugi sopra indicati hanno chiesto congiuntamente
la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra gli stessi contratto in data 31/08/2014 a
Conegliano (TV).
I coniugi medesimi, con note ex art. 127 ter c.p.c., depositate in data 17/10/2024 e 22/10/2024,
hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, dichiarando di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L.1/12/1970
n. 898 e successive modifiche ed integrazioni a far data dalla comparizione delle parti in sede di separazione;
osservato che appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra i coniugi rispondono all'interesse della prole e non presentano profili di illegittimità;
visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M
.
Il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando dichiara
- la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 31/08/2014 da Parte_1
(n. a RI TO (TV) il 12/08/1980) e (n. a ER (Svizzera)
[...] CP_1
il 19/04/1985) e trascritto al n. 24, Parte II, Serie A, Anno 2014 del registro degli atti di matrimonio del Comune di CONEGLIANO (TV) alle seguenti condizioni:
“1) la figlia minore viene affidata con modalità condivisa ad entrambi i genitori con Per_1
collocamento prevalente presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica. I genitori si ripartiranno i tempi di permanenza della figlia presso l'uno e l'altro genitore nei seguenti termini:
- la minore resterà a fine settimana alterni con il padre dalle ore 18.00 del venerdì sera fino alla domenica sera dopo cena (ore 21.00-21.30) compatibilmente con gli impegni e i desideri della minore,
e i genitori si accorderanno di volta in volta rispetto all' andarla a prendere e o riaccompagnarla presso
l'abitazione di ciascuno o eventuale diversa sede;
- durante la settimana, quando il week-end è di competenza della madre, il padre terrà con sé la minore
il martedì e il giovedì dalle ore 18.00 andandola direttamente a prendere all' attività extrascolastica oppure a casa della mamma e riportandola dalla madre alle 20.30-21 dopo cena. Quando, invece, il
week- end è di competenza del papà, quest' ultimo terrà la figlia con sé il martedì dalle 18.00, andandola a prendere all' attività extrascolastica o a casa e riportandola dalla madre alle 20.30-21.00 dopo cena;
-nel periodo estivo la figlia trascorrerà con ciascun genitore almeno due settimane, anche non consecutive, da concordarsi tra i coniugi
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