Trib. Verona, sentenza 13/05/2024, n. 1106
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Testo completo
N. RG 8634/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona
Il Tribunale, nelle persone di
Antonella Guerra Presidente
Silvia Rizzuto Giudice
Virginia Manfroni Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 06/11/2020 regolarmente notificato, rimessa al Collegio alla udienza di precisazione delle conclusioni del 19/10/2023 tra
(c. f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
PERBELLINI ERIKA presso il cui studio elettivamente domiciliato, come da procura a margine del ricorso,
PARTE RICORRENTE
E
(c. f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. MONDINI CP_1 C.F._2
SIMONE presso il cui studio elettivamente domiciliata, giusta procura a margine della memoria di costituzione;
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI
PER L'INTERVENUTO P.M.: nulla si oppone.
18.10.2023;
parte resistente come da come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 18.10.2023
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Matrimonio e figli nati dall'unione
Le parti si sono unite in matrimonio a Bussolengo (VR) in data 26.7.1997.
Dalla loro unione sono nate , in data 6.10.1997, e , in data 4.2.2001. RSona_1 RSona_2
Pregressi provvedimenti giudiziali
Con sentenza n. 6577/2014 depositata in data 27.5.2014 è stata pronunciata la separazione personale tra le parti alle seguenti condizioni: affido condiviso delle figlie minori con collocamento prevalente presso la madre, disciplina del diritto dovere di visita del padre, assegnazione della casa famigliare alla madre di cui era già esclusiva proprietaria, euro 550,00 mensili a titolo di mantenimento delle figlie a carico del padre, con pagamento diretto da parte del datore di lavoro, oltre al 50% delle spese straordinarie da Protocollo Famiglia del Tribunale di Verona.
Con provvedimenti temporanei e urgenti assunti in sede di udienza presidenziale di divorzio in data
16.6.2021 è stato previsto l'obbligo a carico del padre di contribuire, con decorrenza dal mese di giugno 2021, al mantenimento delle figlie con il versamento dell'importo di euro 400,00 mensili, Org_ rivalutabili oltre al 50% delle spese straordinarie da Protocollo Famiglia del Tribunale di
Verona.
Con sentenza non definitiva n. 391/2022 depositata in data 4.3.2022 è stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti a Bussolengo (VR) in data 26.7.1997.
Tale sentenza è passata in giudicato in data 4.11.2022.
Domande delle parti
Parte ricorrente chiede:
In via principale:
A) Imporsi a carico del sig. di versare alla sig.ra a titolo di CP_1 Parte_1 mantenimento delle figlie, le seguenti somme: Per la somma di € 200,00, da rivalutarsi Per_1
, entro il giorno 5 del mese. Org_1
-Per la somma di € 350,00 entro il giorno 5 del mese, essendo studentessa e non Per_2
economicamente autosufficiente, somma da rivalutarsi a far data da ottobre 2024. Org_1
-Per Anna la somma di € 200,00 mensili quale importo forfettario per le spese straordinarie, stante il fatto che il sig. non ha mai provveduto a versare nulla a tale titolo e studentessa CP_1 Per_2
universitaria fuori sede ha necessità di questi notevoli esborsi.
B) Disporsi che l'assegno di mantenimento che verrà disposto, venga pagato direttamente alla sig.ra Org_
dal datore di lavoro o in caso di pensionamento da Parte_1 Organizzazione_2
o da altro ente competente.
In via subordinata: in denegata ipotesi di accoglimento del contributo a forfait per le spese straordinarie si chiede che al sig. venga imposto il pagamento del 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del CP_1
Tribunale di Verona.
Rifusione delle spese di lite.
Parte resistente chiede:
Nel merito ed in via principale: reietta ogni contraria domanda, istanza e/o eccezione: 1) Darsi atto che entrambi i coniugi sono autosufficienti e che non vi sono i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile ai sensi dell'art. 5 della Legge 898/70 a carico di una parte e a favore dell'altra.
2) Rigettarsi la domanda economica di cui al punto n.2 delle conclusioni indicate nella prima memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. di parte ricorrente e dichiararsi il sig. tenuto a CP_1 corrispondere la somma di € 200,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia fino al Per_2 raggiungimento dell'indipendenza economica della stessa, o la minor somma che dovesse essere ritenuta di giustizia, per tutte le motivazioni di cui ai precedenti scritti difensivi e tenuto conto dell'attuale mutamento della capacità economica del resistente stante il pensionamento del sig.
e considerata la gravità delle condizioni di salute del resistente per il diagnosticato carcinoma CP_1 polmonare. 3) Elidersi integralmente il contributo al mantenimento dell'altra figlia che ad Per_1
oggi ha già compiuto 26 anni, ha già terminato da tempo il suo percorso di studi ed ha già maturato la sua capacità lavorativa ed ha, conseguentemente, raggiunto la sua autosufficienza economica. 4)
In ordine alle spese straordinarie si chiede il rigetto della domanda di cui al punto n.1 delle conclusioni indicate nella prima memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. di parte ricorrente, in quanto così come formulata non prevede il previo accordo delle spese ivi indicate, non potendo essere addebitato al sig.
il 50% delle spese ex adverso indicate senza l'accordo dei genitori;
si chiede, pertanto, che CP_1
venga applicato per ciascun genitore il Protocollo Famiglia attualmente in vigore che prevede che nell'ambito delle spese di cui al capoverso II, IV e VI (spese con accordo) quello dei due