Trib. Catanzaro, sentenza 19/02/2024, n. 392
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
N. 2622/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Francesca Garofalo - Presidente
2) dott.ssa Elais Mellace - Giudice
3) dott.ssa Olimpia Abet - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2622/2023 del Ruolo Generale, passata in decisione all'udienza del
11 ottobre 2023, avente per oggetto: separazione consensuale
TRA
(C.F.: ), nata a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dell'Avv. Maria Concetta Cristofaro (C.F.: ) presso il cui studio elettivamente domicilia in C.F._2
OL M.na (CZ), alla Via Donizetti, n. 39, giusta procura in atti,
E
(C.F: ), nato a [...] il [...] e residente in CP_1 C.F._3
San Sostene (CZ), in Via delle Rose n. 29 A, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca Catuogno (C.F.: ), presso il cui studio elettivamente domicilia in Soverato (CZ), alla C.F._4 via G. Bruno n. 63, giusta procura in atti,
ricorrenti
NONCHÈ
P.M. in sede
Interventore ex Lege
Conclusione delle parti, per entrambi i ricorrenti: accoglimento della domanda con conseguente omologa della separazione alle condizioni elencate in ricorso.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26 giugno 2023, e premettevano di Parte_1 CP_1 avere contratto matrimonio concordatario in data 21 luglio 2012 nel Comune di Girifalco (CZ) e che dalla loro unione nascevano due figlie: , nata a [...] il [...], e Persona_1 [...]
nata a [...] il [...]. Per_2
Rappresentavano che il rapporto coniugale si era deteriorato nel tempo fino al venir meno della comunione spirituale e materiale tra i coniugi, circostanza che determinava l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Chiedevano, pertanto, che l'intestato Tribunale pronunziasse la separazione personale tra i coniugi alle condizioni indicate in ricorso introduttivo.
Designato il sottoscritto Giudice istruttore, veniva disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter cod. proc. civ., con invito alle parti a depositare eventuali note entro il termine di cinque giorni prima della fissata udienza, con dichiarazione espressa delle rispettive parti di non volersi riconciliare.
Le condizioni indicate dai ricorrenti segnatamente prevedono:
“1) i coniugi vivranno separati, liberi di autodeterminare la loro vita nel reciproco rispetto;
2) la casa familiare, con tutto il mobilio e gli arredi, ivi presenti, di proprietà comune, sita in San
Sostene, Via delle Rose n.29 A, verrà assegnata in via esclusiva alla SI , dove Parte_1 vivrà assieme alle figlie.
3) le figlie, e rispettivamente di anni 10 e 6, in rispondenza alla legge n. 54/2006, Per_1 Per_2 saranno affidate congiuntamente ad entrambi i genitori, con esercizio anche separato della
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Francesca Garofalo - Presidente
2) dott.ssa Elais Mellace - Giudice
3) dott.ssa Olimpia Abet - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2622/2023 del Ruolo Generale, passata in decisione all'udienza del
11 ottobre 2023, avente per oggetto: separazione consensuale
TRA
(C.F.: ), nata a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dell'Avv. Maria Concetta Cristofaro (C.F.: ) presso il cui studio elettivamente domicilia in C.F._2
OL M.na (CZ), alla Via Donizetti, n. 39, giusta procura in atti,
E
(C.F: ), nato a [...] il [...] e residente in CP_1 C.F._3
San Sostene (CZ), in Via delle Rose n. 29 A, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca Catuogno (C.F.: ), presso il cui studio elettivamente domicilia in Soverato (CZ), alla C.F._4 via G. Bruno n. 63, giusta procura in atti,
ricorrenti
NONCHÈ
P.M. in sede
Interventore ex Lege
Conclusione delle parti, per entrambi i ricorrenti: accoglimento della domanda con conseguente omologa della separazione alle condizioni elencate in ricorso.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26 giugno 2023, e premettevano di Parte_1 CP_1 avere contratto matrimonio concordatario in data 21 luglio 2012 nel Comune di Girifalco (CZ) e che dalla loro unione nascevano due figlie: , nata a [...] il [...], e Persona_1 [...]
nata a [...] il [...]. Per_2
Rappresentavano che il rapporto coniugale si era deteriorato nel tempo fino al venir meno della comunione spirituale e materiale tra i coniugi, circostanza che determinava l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Chiedevano, pertanto, che l'intestato Tribunale pronunziasse la separazione personale tra i coniugi alle condizioni indicate in ricorso introduttivo.
Designato il sottoscritto Giudice istruttore, veniva disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter cod. proc. civ., con invito alle parti a depositare eventuali note entro il termine di cinque giorni prima della fissata udienza, con dichiarazione espressa delle rispettive parti di non volersi riconciliare.
Le condizioni indicate dai ricorrenti segnatamente prevedono:
“1) i coniugi vivranno separati, liberi di autodeterminare la loro vita nel reciproco rispetto;
2) la casa familiare, con tutto il mobilio e gli arredi, ivi presenti, di proprietà comune, sita in San
Sostene, Via delle Rose n.29 A, verrà assegnata in via esclusiva alla SI , dove Parte_1 vivrà assieme alle figlie.
3) le figlie, e rispettivamente di anni 10 e 6, in rispondenza alla legge n. 54/2006, Per_1 Per_2 saranno affidate congiuntamente ad entrambi i genitori, con esercizio anche separato della
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi