Trib. Napoli, sentenza 12/02/2024, n. 4
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
R.G. V.G. N. 1764/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
1) Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente;
2) Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice rel./est.;
3) Dott.ssa Francesca Sequino Giudice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1764/2022 del Ruolo degli Affari di Volontaria
Giurisdizione, avente ad oggetto adozione di maggiorenni, promosso da:
(c.f. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( c.f. , elettivamente domiciliati in Frattamaggiore alla via Padre C.F._2
Mario Vergara n. 52, presso lo studio dell'avv. Cinzia Birra che li rappresenta e difende in forza di procura in atti;
nei confronti di
( c.f. ) nata a [...] il Controparte_1 C.F._3
17.02.2004 e residente in [...];
con l'intervento del P.M. in sede;
FATTO E DIRITTO
e con il ricorso introduttivo del presente Parte_1 Parte_2
procedimento hanno domandato a questo Tribunale di poter adottare Pt_2 CP_1
nata a [...] il [...].
[...]
Nello specifico i ricorrenti hanno dedotto di non avere discendenti e di essere molto affezionati alla predetta, con loro convivente da lungo tempo e con la quale si è instaurato un forte legame affettivo, di tipo genitoriale, al quale intendono dare anche veste giuridica.
1
R.G. V.G. N. 1764/2022
Precisamente gli istanti hanno rappresentato che la giovane con decreto del CP_1
21.12.2005 fu data in affidamento dal Tribunale per i Minorenni di Napoli ai coniugi
e sulla scorta dell'incapacità della madre Controparte_2 Controparte_3 naturale di provvedere al benessere della piccola;
che all'epoca dell'affido la ricorrente,
ancora nubile e facente parte del nucleo familiare della famiglia Parte_2
affidataria ( in quanto figlia dei coniugi , provvedeva lei alla cura della CP_4
bambina ed a tutto ciò di cui lei avesse quotidianamente bisogno, instaurando con lei un legame così forte da potersi considerare materno, con l'aiuto ed il supporto dell'allora fidanzato, ;
che nel luglio 2007 il Tribunale per i Minorenni di Napoli Parte_1 ha disposto l'adozione ex art. 44 lett. d) legge 184/83 da parte dei coniugi Pt_3
della giovane che, anche successivamente a tale provvedimento,
[...] CP_1
ha continuato a mantenere il detto rapporto con la piccola Parte_2 CP_1 che considerava i ricorrenti come propri genitori tanto da chiamarli “ mamma e papà”;
di aver contratto matrimonio concordatario nel settembre 2008 e che la piccola CP_1
da allora vive con loro, che provvedono a tutto quanto relativo al suo mantenimento, istruzione ed educazione;
di aver entrambi più di trentacinque anni ed oltre diciotto anni più dell'adottanda;
che l'adottanda è figlia naturale di nata a [...]_1
il 10.07.1970 di cui si sono perse le tracce, ed è stata adottata dai coniugi
[...]
nato a [...] il [...] ed ivi deceduto in data 30.01.2021, e CP_2
, nata a [...] il [...];
che l'adottanda è nubile e non Controparte_3 sussiste alcun ostacolo all'adozione.
Pertanto, i ricorrenti hanno chiesto: “ che l'Ill.mo Presidente del Tribunale di Napoli
Nord voglia fissare l'udienza per la comparizione delle parti innanzi a sé, al fine di raccogliere ogni occorrenda dichiarazione di consenso e manifestazione di assenso ex artt. 296, 297 e 311 c.p.c. e che il Tribunale suintestato, riunito in Camera di Consiglio, assunta ogni opportuna informazione e sentito il Pubblico Ministero, Voglia dichiarare
l'adozione del sig.ra , C.F.: , nata Controparte_1 C.F._3
a Caserta il 17.02.2004 e residente in [...] da il sig. , C.F. nato a [...] il Parte_1 C.F._1
27.10.1974 e la sig.ra C.F. nata a [...] C.F._2
Napoli il 29.05.1975, entrambi residenti in [...], con tutti gli effetti di legge, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere ad ogni conseguente adempimento”.
2
R.G. V.G. N. 1764/2022
Disposta la comparizione delle parti, con notifica alle controparti e comunicazione al
P.M. a cura della cancelleria, all'udienza del 15.12.2022 sono stati sentiti i ricorrenti nonchè l'adottanda e la madre adottiva di quest'ultima, . Controparte_3
Richiesti chiarimenti sulle circostanze di fatto, attesa la pregressa adozione dell'odierna adottanda ex art 44 l. 184/83 da parte dei genitori della ricorrente Parte_2 anche al fine di valutare l'ammissibilità della domanda alla luce del disposto del secondo comma dell'art. 294 c.c., i ricorrenti con le note depositate in data 25.05.2023 hanno insistito nella domanda di adozione di cui al ricorso, evidenziandone
l'ammissibilità, ed hanno altresì chiesto, qualora sussistenti i requisiti di legge, di cambiare il nome e cognome della sig.ra in Controparte_1 Parte_4
[...]
All'udienza tenutasi innanzi al Collegio in data 19.10.2023 il difensore dei ricorrenti e
l'adottanda hanno insistito nella richiesta di cui al ricorso e nella richiesta di modifica del cognome dell'adottanda, volendo eliminare il cognome della famiglia di origine,
e quindi conservare il cognome al quale anteporre il cognome CP_1 Pt_2 dell'adottante, ;
hanno invece rinunciato alla modifica del nome Parte_1 dell'adottanda;
sulla scorta di tali conclusioni il Collegio si è riservato di decidere.
*** ***
Il Tribunale ritiene che la domanda di adozione avanzata dagli odierni ricorrenti ai sensi dell'art. 291 e seg. c.c. debba essere accolta ricorrendone tutti i presupposti di legge.
Va, in primo luogo, rilevato che non sussistono profili di inammissibilità della domanda alla luce del disposto dell'art. 294 secondo comma c.c. in quanto, sebbene CP_1
risulti già adottata ex art. ex art. 44, lett. d), legge 184/83 dai coniugi
[...]
e per come evidenziato da condivisibile Controparte_2 Controparte_3 giurisprudenza di merito, un'interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata induce a limitare l'applicazione del divieto sancito dalla norma in questione ( “ Nessuno può essere adottato da più di una persona, salvo che i due adottanti siano marito e moglie”) al caso di plurime adozioni di