Trib. Napoli, sentenza 06/05/2024, n. 2235

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Napoli, sentenza 06/05/2024, n. 2235
Giurisdizione : Trib. Napoli
Numero : 2235
Data del deposito : 6 maggio 2024

Testo completo

R.g. n. 10289/2021

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord – Prima Sezione Civile –, riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente;

Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice;

Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice rel./est.;
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento, iscritto al R.G. degli Affari Contenziosi al n. 10289/2021, avente ad oggetto “separazione giudiziale” , vertente
TRA
( c.f. ), rappresentata e difesa, PA C.F._1 giusta procura in atti, dall'avv. Paolo Pecorario ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Aversa alla vai Nunzio Pelliccia n. 100;

RICORRENTE
E
( c.f. ), rappresentato e difeso, giusta CP_1 C.F._2
procura in atti, dall'avv. Gianluca Casertano ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli alla via Pietro Colletta n. 12;

RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord;

INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti all'udienza di precisazione delle conclusioni hanno cosi concluso: “ E' presente per parte ricorrente l'avv. Pecorario che si riporta agli atti ed in merito alla sollevata eccezione di estinzione del giudizio si riporta a quanto dedotto alla precedente udienza ed insiste nel prosieguo del processo.
1

E' presente per parte resistente e per delega dell'avv. Gianluca Casertano l'avv.
Luca Barbalinardo che si riporta al proprio atto difensivo chiedendone
l'accoglimento ed in particolare alla sollevata eccezione di estinzione del processo.
Entrambi i difensori chiedono la decisione sulla questione preliminare con rinuncia ai termini di rito. L'avv. Pecorario nella denegata ipotesi di pronuncia di estinzione chiede la compensazione delle spese di lite ”.
IL PM in data 7.02.2024 ha apposto visto con parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.09.2021 nel premettere di aver PA
contratto matrimonio concordatario in data 11.06.2010 con e che CP_1
dalla loro unione è nata la figlia ( nata ad [...] il [...]), nel Per_1 dedurre l'insostenibilità della convivenza ed il venir meno dell'unione materiale e spirituale tra i coniugi a causa dei comportamenti assunti dal nel corso del CP_1
matrimonio e per quanto dettagliatamente indicato in ricorso, chiedeva di dichiarare la separazione personale dei coniugi;
di disporre l'assegnazione della casa coniugale in suo favore;
l'affido in via condivisa della figlia ad entrambi i genitori, Per_1
con gestione disgiunta dell'esercizio della genitorialità per le questioni di ordinaria amministrazione, nonchè la collocazione prevalente della minore presso la madre e la calendarizzazione del diritto di visita del padre alla minore;
di porre a carico del resistente l'obbligo di versare mensilmente per il mantenimento della figlia minore
l'assegno di euro 350,00, oltre al 50% delle spese straordinarie;
di porre a carico del resistente il pagamento del canone di locazione della casa coniugale mediante la corresponsione in favore della ricorrente dell'importo mensile di euro 350,00.
All'esito dell'udienza del 28.02.2022, alla quale veniva sentita la ricorrente, il
Presidente f.f. con ordinanza del 26-27.03.2022, rilevata la nullità della notifica del ricorso introduttivo effettuata nei confronti del resistente, non comparso e non costituito in giudizio, disponeva la rinnovazione della stessa entro il termine del

5.05.2022 e fissava nuova udienza in data 29.06.2022.
Con istanza del 4.04.2022 parte ricorrente, nell'evidenziare la regolarità della notifica già effettuata al resistente del ricorso introduttivo del CP_1 giudizio, chiedeva la modifica dell'ordinanza del 26.03.2022 e di disporre in merito all'adozione dei provvedimenti provvisori ed urgenti.
2
Alla successiva udienza del 29.06.2022 il difensore della parte ricorrente chiedeva termine per la rinotifica del ricorso introduttivo alla controparte alla luce di quanto rilevato dal Presidente f.f. con ordinanza del 27.03.2022;
il Presidente f.f., preso atto di quanto richiesto, concedeva termine per la rinotifica del ricorso introduttivo
e fissava nuova udienza per la comparizione del coniugi, che, a seguito di rinvii
d'ufficio, si teneva in data 3.02.2023.
A tale udienza compariva nuovamente la sola ricorrente con il suo procuratore, che evidenziava il deposito in atti, in data 21.09.2022, della documentazione attestante la avvenuta rinotifica ex art 143 c.p.c. alla controparte, non costituita e non comparsa in udienza, del ricorso introduttivo.
Si procedeva dunque in quella sede a nuova audizione della ricorrente ed, a seguito di rinvio per l'acquisizione per il tramite della Cancelleria di informativa della
Procura della Repubblica in sede in merito ai procedimenti penali pendenti tra le parti in causa, con provvedimento del 6.05.2023 il Presidente f.f. assumeva i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti: “ autorizza i coniugi a vivere separatamente;
in merito all'affido della figlia minore - attese le condotte lamentate dalla ricorrente all'udienza del 3.02.2023, che precludono allo stato, salva ogni diversa valutazione a seguito di approfondita istruttoria, di disporre

l'affidamento condiviso, implicante la capacità dei genitori di assumere scelte educative di comune accordo per i figli, e comportano di dover garantire il diritto/dovere di visita del padre alla figlia in ambiente neutro -, dispone l'affido esclusivo della figlia minore ( nata ad [...] il [...]) alla Persona_2
madre, con collocazione presso la madre e con diritto/dovere del padre di visita alla figlia minore, allo stato, per almeno due pomeriggi a settimana alla presenza di personale dei Servizi Sociali del Comune di Gricignano di Aversa, competenti in ragione della residenza della minore, secondo orari e modalità da concordarsi con
i Servizi Sociali;
onera i predetti Servizi Sociali di depositare agli atti del giudizio entro la data del 20.10.2023 una dettagliata relazione in merito al contesto ambientale in cui la minore vive, alle sue condizioni di vita morali e materiali, al suo nucleo familiare e ai rapporti con entrambe le figure genitoriali, nonché in merito all'andamento degli incontri tra il padre e la figlia;
dispone l'assegnazione

a della casa coniugale, sita in Gricignano di Aversa alla via G. PA
Falcone n. 1, meglio indicata in atti, con tutti i mobili che la arredano, per
3 continuare ivi ad abitare con la figlia;
avuto riguardo agli aspetti economici, atteso il mancato deposito di documentazione reddituale e considerando che la ricorrente ha dichiarato di lavorare come parrucchiera con guadagno di circa 500,00/600,00 euro
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