Trib. Bari, sentenza 05/02/2024, n. 423
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Testo completo
N. R.G. 9477/2018
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari -dott.ssa
Luigia Lambriola- nella presente controversia individuale di lavoro
tra
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Gaetano Caputo;
Pt_1
e
, CP_1 CP_2 Controparte_3 CP_4
[...] CP_5 Controparte_6 CP_7
Controparte_8 CP_9 CP_10 CP_11
[...] CP_12 Controparte_13 CP_14
CP_15 Controparte_16 CP_17 CP_18
[...] CP_19 Controparte_20 CP_21
[...] Controparte_22 CP_23 CP_24
[...] Controparte_25 CP_26 CP_27
Controparte_28 Controparte_29 CP_30
[...] Controparte_31 Controparte_32
Controparte_33 Controparte_34 Controparte_35
Controparte_36 Controparte_37 CP_38
,
[...] CP_39 Controparte_40 CP_41
[...] Controparte_42 Controparte_43 CP_44
,
[...] CP_45 Controparte_46 CP_47
,
[...] CP_48 Controparte_49 CP_50
,
[...] Controparte_51 CP_52
, Controparte_53 Controparte_54 CP_55 CP_56
,
[...] Controparte_57 CP_58 CP_59
, , ,
[...] CP_60 Controparte_61 CP_62
CP_63 CP_64 Controparte_65 [...]
, CP_66 CP_67 CP_68 Controparte_69
con l'assistenza e difesa
[...] Controparte_70 dell'avv. Giuseppe Palumbo;
all'udienza del 5.02.2024, al termine della discussione, ha emesso la seguente sentenza –ex art. 429 c.p.c.-:
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'odierna opposizione–introdotta in data 23.07.2018 avverso il decreto ingiuntivo n. 1173/2018 del 31.07.2018 per il
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pagamento delle somme ivi indicate a titolo di retribuzioni per i mesi da luglio a settembre/ottobre 2017, per l'opera prestata presso il presidio di riabilitazione “ Org_1 alle dipendenze della Organizzazione_2
(nel prosieguo, anche per brevità),
[...] CP_71 soggetto accreditato/convenzionato con il sistema sanitario, da cui ha acquistato prestazioni Pt_1 sanitarie in virtù di specifiche convenzioni - è fondata e deve essere accolta, per le ragioni che di seguito si espongono. L'opponente ha escluso l'operatività dell'art. 1676 c.c., in quanto il rapporto tra e la non Pt_1 CP_71 sarebbe inquadrabile nella figura del contratto di appalto ed in quella della concessione di servizi pubblici, avendo tali soggetti stipulato un contratto per adesione per la erogazione ed acquisto di prestazioni sanitarie in regime riabilitativo residenziale, semiresidenziale, ambulatoriale, domiciliare (ex art. 26 L. 833/78) da parte di strutture private operanti in regime di accreditamento istituzionale per l'intero anno 2017. Ha chiesto, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti. Ci si riporta ai precedenti di questo Tribunale in cause analoghe alla presente ed alle motivazioni che integralmente si condividono e di seguito si espongono.
“Quanto alle ragioni creditorie del lavoratore fatte valere nei confronti della committente ai sensi dell'art. Pt_1
1676 c.c., pacificamente applicabile nel caso di stazione appaltante pubblica, va osservato quanto segue.
Occorre muovere dal tenore letterale della disposizione dell'art. 1676 c.c. e, soprattutto, dalla sua ratio, come desumibile dalla giurisprudenza e dalla dottrina. Dispone la suddetta disposizione che "Coloro che, alle dipendenze dell'appaltatore, hanno dato la loro attività̀ per eseguire
l'opera o per prestare il servizio possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda". Come è stato osservato, detta norma "attribuisce ai dipendenti dell'appaltatore un'azione diretta contro il committente per conseguire quanto è dovuto in conseguenza della prestazione dell'attività̀ svolta per l'esecuzione dell'opera o del servizio appaltato. Da ciò̀ deriva una solidarietà̀ passiva tra appaltatore e committente, che non diviene comunque parte del rapporto di lavoro (Cass. civ.
Sez. Lav. 27 settembre 2000 n. 12784).
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L'azione persegue il fine di attribuire ai dipendenti dell'appaltatore un eccezionale mezzo di tutela dei loro crediti, da far valere nei confronti del committente il quale, pur estraneo al loro rapporto di lavoro, si è comunque avvalso dell'opera da essi prestata. Si tratta di azione diretta, ha natura sostitutoria, ed è distinta dall'azione surrogatoria". La giurisprudenza ha riconosciuto l'applicabilità̀ di detta disposizione anche ai contratti di appalto stipulati con le pubbliche amministrazioni (Cassazione civile, sez. lav., 07 luglio 2014 n. 15432).
La Cassazione, nella predetta sentenza, ha precisato che: "a) l'art. 1676 cod. civ. - che consente agli ausiliari dell'appaltatore di agire direttamente contro il committente per "quanto è loro dovuto" – si applica anche ai contratti di appalto stipulati con le pubbliche amministrazioni, trovando tale disposizione un puntuale riscontro nella L. 20 marzo 1865 n. 2248, all. F, art. 357), contemplante la possibilità̀ di pagamento diretto da parte dell'amministrazione della retribuzione dei dipendenti dell'appaltatore non corrisposta alle previste scadenze;
b) peraltro, l'azione diretta proposta dal dipendente dell'appaltatore contro il committente per conseguire quanto gli è dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore al momento della proposizione della domanda, è prevista dall' art. 1676 cod. civ. con riferimento al solo credito maturato dal lavoratore in forza dell'attività̀ svolta per l'esecuzione dell'opera o la prestazione del servizio oggetto dell'appalto, e non anche con riferimento ad ulteriori crediti, pur relativi allo stesso rapporto di lavoro (Cass.
19 novembre 2010, n. 23489). Ne consegue che il ricorso all'applicazione dell'art. 1676 cod. civ., pur non consentendo necessariamente un completo ristoro del credito vantato dal lavoratore - a differenza della disciplina prevista dal codice degli appalti (art. 4
e 5 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 n.d.r.) - comunque risponde ad una logica simile a quella della disciplina speciale - diversa, invece, da quella sottesa al D. Lgs. n.
279 del 2003, art. 29, comma 2, - in base alla quale il lavoratore agisce direttamente contro il committente per il pagamento delle retribuzioni dovutegli, sia pure su basi diverse e con differenti effetti" (così, testualmente, Cass. civile, sez. lav., 07 luglio 2014 n. 15432).
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Da queste premesse può̀ evincersi che la disposizione contenuta nel codice civile si inserisce nell'ambito della legislazione volta alla tutela dei lavoratori (cfr. ad es.
l'art. 29 comma 2 del D. Lgs. 10/9/2003 n. 276 (" Org_3
") e successive modificazioni richiamata dalla
[...]
Cassazione nella sentenza citata in precedenza, artt. 4 e 5 del Regolamento di esecuzione del Codice degli Appalti, D.P.R. n. 207/2010 in precedenza richiamati, che prevedono
l'intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva e retributiva dell'esecutore e del subappaltatore): detta normativa di favore assolve alla finalità̀ di moltiplicare i centri di responsabilità̀ a garanzia dei diritti dei lavoratori, sottraendoli alle vicende economiche di segno negativo dell'appaltatore (v.
Cass., 6.3.1985, n. 1857). Proprio perché́ diretta alla tutela dei lavoratori si registra in giurisprudenza la tendenza ad un'interpretazione ampia, anche analogica della norma, che è stata così ritenuta applicabile al subappalto (Cass.
19/3/2008 n. 7384), ai dipendenti delle imprese consorziate di un consorzio appaltatore di opera pubblica (Cass. 7/3/2008 n. 6208), agli appalti pubblici (come già̀ ricordato). Occorre poi considerare che, una volta riconosciuta
l'applicabilità̀ della norma al settore degli appalti pubblici (come misura residuale in caso di impossibilità di applicare norme speciali), è possibile ritenere applicabile la suddetta disposizione anche al settore delle concessioni di servizi, operando un'interpretazione costituzionalmente orientata, e dunque analogica della disposizione: la Corte
Costituzionale, infatti, ha ritenuto che quando nell'esercizio di una determinata attività̀ imprenditoriale intervenga la pubblica amministrazione (in quanto essa eroghi benefici di carattere finanziario o creditizio ovvero affidi ad altri il compimento dell'attività̀ stessa), deve essere assicurato uno standard minimo di tutela ai dipendenti coinvolti, con la conseguenza che diventa ingiustificata l'esclusione dall'ambito di efficacia della norma a tutela dei lavoratori subordinati dei lavoratori dipendenti da imprese che esercitano un pubblico servizio sulla base di una concessione della pubblica amministrazione anziché́ di un appalto (arg. da Corte Cost.
1- 19/6/1998 n. 226 resa sulla questione di costituzionalità̀ relativa all'art. 36 dello Statuto dei
Lavoratori) [cfr. in termini, Consiglio di Stato sez. III
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30/03/2016 n. 1251]. L'applicabilità̀ di tale norma ai pubblici servizi discende dal rilievo affermato in giurisprudenza circa l'obbligo dall'attivazione di una procedura competitiva in caso sia di affidamento di un appalto che di concessione di servizio o di bene pubblico
(in virtù̀ del al quale va, tra l'altro, riconosciuta la posizione soggettiva qualificata delle c.d. "imprese di settore") attesa l'indifferenza comunitaria alla qualificazione nominale della fattispecie. Come chiarito dalla giurisprudenza, infatti, la circostanza che si tratti, di una concessione di beni o servizi pubblici non esime l'ente locale dall'obbligo di dare corso ad una procedura competitiva per la scelta del concessionario, la quale si pone come un indiscusso strumento di garanzia dell'ingresso al mercato, della parità̀ di trattamento, del principio di non discriminazione e della trasparenza tra gli operatori economici, nel rispetto dei principi di concorrenza e libertà di stabilimento. (T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, 10/12/2014, n. 12488).
L'identità̀ di ratio rinvenibile in materia di appalto di pubblico servizio e di concessione di pubblico servizio non si rinviene nella fattispecie concreta atteso che il rapporto corrente tra l' opposta e era non Pt_1 Org_4 già̀ di concessione di pubblico servizio ma di