Trib. Napoli, sentenza 07/06/2024, n. 2990
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
R.G. 7482/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaela Sorrentino ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, in base al disposto dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7482/2021 R.G. LAVORO
TRA
n. a MARANO DI NAPOLI (NA) il 15/11/1958 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. IERVOLINO FLORIDA, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. SARRACINO SALVATORE
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Parte ricorrente ha adito il Tribunale, premettendo:
- di essere stato assunto dalla società " il 13 giugno 2006;
Parte_2
- che successivamente ha stipulato un ulteriore e successivo contratto, iniziato in data 9 dicembre
2013, prorogato in data 11 gennaio 2014 e cessato in data 8 agosto 2014;
che ancora dopo
stipulava un ulteriore contratto, in data 7 novembre 2017 e cessato per dimissioni in data 4 aprile
2019;
- di aver lavorato, invece, di fatto, senza soluzione di continuità per la società resistente, con la
qualifica di operaio, con mansioni di muratore di I^ categoria.
1
Ha articolato, quindi, le seguenti conclusioni: “- € 13.360,04 totali lordi a titolo di TFR maturato
tra il 13 giugno 2006 ed il 28 marzo 2013, dal 9 dicembre 2013 al 8 agosto 2014 e dal 7 novembre
2017 al 4 aprile 2019, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
- € 77.616,28 a titolo di differenze retributive maturate e relative a lavoro straordinario, ferie
lavorate, festività lavorate e differenza tra quanto percepito e quanto da percepirsi;
- la condanna del datore di lavoro a pagare le sanzioni previste dall'art. 5 Legge 4/53 e dall'art. 11
comma 1 del D. Lgs. 471/97 oltre all'applicazione dell'interesse del 3% superiore al tasso ufficiale
di sconto sull'importo dovuto a titolo di TFR dal 19/07/2011 sino alla data di conclusione del
giudizio e della pubblicazione della sentenza.”.
Regolarmente citata, si è costituita la parte convenuta, resistendo all'avversa pretesa, di cui ha
chiesto il rigetto, per le ragioni contenute nella sua memoria.
Espletata l'istruttoria, la controversia può essere decisa.
2. La domanda nel merito è infondata e va rigettata.
Preliminarmente va evidenziato come parte ricorrente abbia offerto, sin dal ricorso, una
prospettazione del tutto generica delle proprie richieste, sia in ordine alla retribuzione, che al
periodo lavorativo, che all'orario di lavoro in concreto svolto.
Nel merito, innanzitutto, relativamente ai periodi di lavoro non soggetto a regolare
inquadramento, il lavoratore non ha fornito alcuna prova nel corso del giudizio.
È noto che, in applicazione del generale principio di cui all'art. 2697 c.c., grava su colui che
agisce per far valere i diritti nascenti da un rapporto di lavoro subordinato fornire la prova della
sussistenza dello stesso.
Al fine di assolvere l'onere relativo occorre specifica prova innanzitutto dell'elemento costitutivo
essenziale della subordinazione, la c.d. eterodirezione della prestazione lavorativa, ovvero la
soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro,
concretizzantesi nella facoltà di quest'ultimo di emanare, in qualsiasi momento, disposizioni
specifiche circa l'esecuzione della prestazione secondo le mutevoli esigenze dell'organizzazione
2
imprenditoriale, nonché nella facoltà di vigilanza e controllo sulle prestazioni stesse (in tal senso,
ex plurimis, Cass. Civ., 28 luglio 1999, n. 8187).
Quando, poi, a causa del concreto atteggiarsi del rapporto, non possa agevolmente apprezzarsi
l'eterodirezione della prestazione, l'esistenza della