Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 03/06/2024, n. 1413

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 03/06/2024, n. 1413
Giurisdizione : Trib. Santa Maria Capua Vetere
Numero : 1413
Data del deposito : 3 giugno 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Federica Ronsini, all'esito della scadenza del termine fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note in sostituzione di udienza, del 28/02/2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I grado iscritta al n. 4330/2023 R.G. promossa da:
nato a [...], il [...], e residente in [...]
Coppola, n. 74, Piedimonte Matese, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Dario ABBATE e Tullia DI CAPRIO, presso cui elettivamente domicilia in via Verdi n. 6, Caserta, come da procura in atti,
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Direttore Controparte_1
Generale e legale rappresentante p.t., con sede legale in Caserta, alla via Unità Italiana, n.28, ove elettivamente domicilia, rappresentata e difesa dall'Avv. Agnese GRASSIA, come da procura in atti,
RESISTENTE
OGGETTO: inquadramento e differenze retributive
Conclusioni delle parti: come nei rispettivi atti introduttivi e nelle note d'udienza.
IN FATTO
Con ricorso introduttivo, depositato il 6/7/2023, l'odierno ricorrente - premesso di essere dipendente dell dall'1.2.1983 attualmente in servizio presso il Controparte_2 di Piedimonte Matese, con la qualifica di Coll. Prof. Organizzazione_1
Sanitario Infermiere (D) – ha narrato di essere stato individuato: Contr
- quale coordinatore della U.O. di Pronto Soccorso con nota prot. n. 3790/DS del 15.4.2006;

- quale coordinatore di progetti di riorganizzazione e/o studi di prefattibilità sulle prospettive e su temi di innovazione e sviluppo per l'U.O. , Controparte_3 con nota prot. n. 7139 del 1/12/14;

- quale referente infermieristico presso il Pronto Soccorso, con nota prot. n. 308067/DA PO PIED del 23/12/16. Ha dedotto di avere dall'1.1.2017 all'attualità continuativamente ed ininterrottamente svolto in fatto le mansioni di coordinamento, come descritte ai punti lett. a) - k) del ricorso (cfr. pagg. 2 e 3) e comprovate dalla allegata documentazione. Ha lamentato la mancata attribuzione da parte datoriale della indennità di coordinamento ex art. 10 CCNL, sia fissa che variabile - riconosciuta per il periodo 1.2.2012-1.2.2017 in via giudiziale con sent. 327/2021 dell'intestato Tribunale, a cui la Contr ha dato spontanea esecuzione – per il successivo periodo. Sulla scorta di tale ricostruzione, dopo aver ripercorso la normativa sul punto e invocato giurisprudenza di conforto, ha chiesto la condanna della resistente alla corresponsione in suo favore a titolo della indennità predetta per il periodo marzo 2017 – dicembre 2022 della somma totale di € 9.037,99, oltre a interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito al soddisfo, come da allegati prospetti contabili. Il tutto con vittoria di spese di giudizio e attribuzione per anticipo fattone.
Con memoria difensiva depositata in data 15.2.2024 la resistente si è costituita in giudizio per impugnare e contestare le circostanze di fatto esposte dal ricorrente nonché le relative richieste, in quanto destituite di fondamento. In particolare, ha eccepito la maturata prescrizione quinquennale dei crediti vantati. Ha censurato, inoltre, la carenza di un atto di conferimento formale delle funzioni al ricorrente emesso dal soggetto munito di tale potere. Si è opposta alle richieste istruttorie. Pertanto, all'esito di siffatti rilievi, ha chiesto il rigetto della domanda, col favore delle spese.
Rigettate le formulate istanze di ammissione dei mezzi istruttori così come articolati negli atti introduttivi, ritenendo possibile decidere la causa sulla scorta di circostanze sufficientemente provate in via documentale, nonché di quelle emerse in corso di causa e di quelle ammesse e/o non contestate e acquisita agli atti la documentazione prodotta, è stato autorizzato il deposito di note in sostituzione d'udienza ex art. 127 ter c.p.c. La causa, a scioglimento della riserva, viene decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
La domanda è parzialmente fondata e merita accoglimento per quanto di ragione, nei limiti segnati dalla seguente motivazione.
IN DIRITTO
In via preliminare, va vagliata la fondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata tempestivamente dalla resistente, per la sua potenziale decisività in ordine alle spettanze in questa sede domandate.
Orbene, è fuor di dubbio che le azioni dirette ad ottenere la corresponsione delle differenze/conguaglio retributive, anche derivanti dal riconoscimento della superiore qualifica, o di altri emolumenti a carattere periodico si prescrivono nel termine quinquennale previsto dall'art. 2948 n. 4 c.c. (cfr. ex multis Cass. 4916/1981;
Cass. 8614/1991;
Cass. 7116/2005) decorrente in costanza di rapporto di lavoro solo se esso sia dotato di stabilità reale (C. Cost., 63/1966), com'è pacificamente nel caso di specie. In atti non vi è alcuna costituzione in mora. In assenza di validi atti interruttivi di “esplicitazione di una pretesa chiara e intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora” (cfr. Cass. civ. n. 17123/15;
n. 3371/10;
n. 24656/10 e n. 24116 del 28 novembre 2016), per verificare se la prescrizione quinquennale è decorsa, il quinquennio va computato a ritroso dalla data della notifica del presente ricorso a controparte del 13.7.2023. Per cui, atteso che la domanda è volta all'accertamento della sussistenza del diritto all'indennità di coordinamento per il periodo intercorrente dal marzo 2017 al dicembre 2022, la prescrizione è inesorabilmente spirata per le spettanze afferenti al periodo antecedente al 13.7.2018.
Venendo ora al merito, thema decidendum è - incontestati tra le parti la sussistenza del rapporto e il periodo di lavoro - il riconoscimento in favore del ricorrente della speciale indennità prevista per i soggetti investiti di funzioni di “coordinamento” sul presupposto dello svolgimento in fatto delle relative mansioni.
Giova ricostruire esattamente la normativa pattizia invocata e s'impone, anzitutto, un excursus normativo dei vari CCNL Va precisato che l'art. 10 del C.C.N.L. - Comparto sanità, per il II Biennio Economico 2000/2001 (cfr. alleg.) prevede i requisiti e le modalità per la corresponsione dell'Indennità di Funzione di Coordinamento. Il comma 1 recita: “Al fine di dare completa attuazione all'art. 8, commi 4 e 5 e per favorire le modifiche dell'organizzazione del lavoro, nonché valorizzare l'autonomia e responsabilità delle professioni ii indicate, è prevista una specifica indennità per coloro cui sia affidata la funzione di coordinamento delle attività dei servizi di assegnazione nonché del personale appartenente allo stesso o ad altro profilo anche di pari categoria ed - ove articolata al suo interno - di pari livello economico, con assunzione di responsabilità del proprio operato. L'indennità di coordinamento si compone di una parte fissa ed una variabile”. Il comma 2 prosegue: “In prima applicazione, l'indennità di funzione di coordinamento - parte fissa - con decorrenza 1° settembre 2001, è corrisposta in via permanente ai collaboratori professionali sanitari - caposala - già appartenenti alla categoria D e con reali funzioni di coordinamento al 31 agosto 2001, nella misura annua lorda di £ 3.000.000, cui si aggiunge la tredicesima mensilità”. Così precisa il comma 3: “L'indennità di cui al comma 2 - sempre in prima applicazione - compete in via permanente - nella stessa misura e con la medesima decorrenza anche ai collaboratori professionali sanitari degli altri profili e discipline nonché ai collaboratori professionali - assistenti sociali - già appartenenti alla categoria D, ai quali a tale data le aziende abbiano conferito analogo incarico di coordinamento o, previa verifica, ne riconoscano con atto formale lo svolgimento al 31 agosto 2001. Il presente comma si applica anche ai dipendenti appartenenti al livello economico Ds, ai sensi dell'art. 8, comma 5”. Infine, però, il comma 4 puntualizza: “Le aziende, in connessione con la complessità dei compiti di coordinamento, possono prevedere in aggiunta alla parte fissa dell'indennità di funzione di coordinamento, una parte variabile, sino ad un massimo di ulteriori £ 3.000.000, finanziabile con le risorse disponibili nel fondo dell'art. 39 del C.C.N.L. 7 aprile 1999”. Il comma 5 prescrive: “L'indennità attribuita al personale di cui al comma 2 e 3 è revocabile limitatamente alla parte variabile con il venir meno della funzione o, in caso, di valutazione negativa”. Per il comma 6 “L'indennità di coordinamento attribuita al personale dei profili interessati successivamente alla prima applicazione è revocabile in entrambe le componenti con il venir meno della funzione o anche a seguito di valutatone negativa”. Il successivo comma 7 chiarisce: “In prima applicazione del presente contratto, al fine di evitare duplicazione di benefici, l'incarico di coordinamento è affidato di norma al personale già appartenente alla categoria D alla data del presente contratto. È rimessa alla valutazione aziendale, in base alla propria situazione organizzativa, la possibilità di applicare il comma 1 anche al personale proveniente dalla categoria C cui sia riconosciuto l'espletamento di funzioni di effettivo coordinamento ai sensi dell'art. 8 commi 4 e 5”. Il comma 8 prevede: “L'applicazione dei commi 3 e 4 del presente articolo nonché i criteri di valutazione del personale interessato verranno definiti previa concertazione con i soggetti sindacali di cui all'art. 9 comma 2 del CCNL 7 aprile 1999. L'utilizzo delle risorse del fondo dell'art. 39 avviene nell'ambito della contrattazione integrativa”. Infine, il comma 9 statuisce che “Dal 1° settembre 2001, i requisiti per il conferimento dell'indennità di
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