Trib. Benevento, sentenza 24/09/2024, n. 825

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Benevento, sentenza 24/09/2024, n. 825
Giurisdizione : Trib. Benevento
Numero : 825
Data del deposito : 24 settembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela AR AS,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2794 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2021, avente ad oggetto: retribuzione,
TRA
rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso introduttivo, dagli Parte_1 avv. US Sauchella e Sonia Maffei ed elettivamente domiciliato in Torrecuso, via Fragneta 7, presso il loro studio,
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., e entrambi NTroparte_1 NTroparte_2 rappresentati e difesi, giusta procura in calce alla memoria di costituzione, dall'avv. Patrizia Pastore ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Paupisi, via Pagani 45,
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in calce NTroparte_3 alla memoria di costituzione, dall'avv. Patrizia Pastore ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Paupisi, via Pagani 45,
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla CP_4 memoria di costituzione, dall'avv. Patrizia Pastore ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Paupisi, via Pagani 45,
RESISTENTI
NONCHÉ
[...]
in persona del legale rapp.te p.t., NTroparte_5
RESISTENTI CONTUMACI
in persona del legale rapp.te p.t., NTroparte_6 rappresentato e difeso giusta procura generale alle liti in atti dall'avv. Silvia Zecchini ed elettivamente domiciliato in TO, via Foschini 28, presso l'avvocatura dell'ente,
TERZO CHIAMATO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 20.07.2021 il ricorrente ha convenuto in giudizio le società e le persone fisiche convenute esponendo:
1
- di aver prestato attività lavorativa, senza soluzione di continuità, dal 17.03.2015 fino al NT 12.06.2020, per le società NTroparte_5 NTroparte_1 NTroparte_7 [...]
CP_3
- che tali società costituiscono un unico centro di imputazione di interessi con a capo, quali imprenditori di fatto, i sigg. US e rispettivamente padre e figlio;
NTroparte_2
- che nel periodo suindicato aveva sempre lavorato sotto la direzione dei sigg. CP_2 contemporaneamente per tutte le società;

- che era stato formalmente assunto solo a partire dal dicembre 2015;

- che, in particolare, dal 7.12.2015 al 31.12.2019 era stato assunto dalla prima NTroparte_5 con contratto part-time fino all'1.02.2017, sebbene avesse sempre lavorato a tempo pieno, e che,
a partire da tale data e fino al 31.12.2019, il contratto era stato trasformato in contratto a tempo pieno;

- che dall'1.01.2020 al 12.06.2020 era stato assunto dalla con fittizia NTroparte_1 assunzione a termine;

- che di fatto per l'intero periodo non vi era stata alcuna interruzione lavorativa né alcun cambiamento operativo e aveva svolto le medesime mansioni;

- che aveva lavorato presso la sede di PO (BN) alla c.da Piana Zona Industriale, ad eccezione del periodo dal 1° maggio 2017 al 23 ottobre 2017, nel quale, mentre era formalmente alle dipendenze della aveva lavorato a EL (MI) presso la società NTroparte_5 NTroparte_3 in un capannone della NTroparte_1
- che negli ultimi mesi aveva invece lavorato in TO, via Francesco Compagna;

- che aveva svolto indistintamente, per tutte le resistenti, mansioni di impiegato amministrativo, e specificamente: riscontro delle fatture, gestione clienti/fornitori;
emissione bonifici;
assegni;
ritiro Co ri. tramite portali online bancari, gestione parco auto (revisioni assicurazioni), elaborazione pratiche rimborso accise;
supporto interno, supporto cantieri, interventi informatici;

- che aveva prestato la propria attività lavorativa dal lunedì al venerdì con orario dalle 8.30 alle
13.00 e dalle 15.00 alle 18.30, con frequenti prolungamenti sino alle 19.00/19.30, e il sabato mezza giornata, dalle 9.00 alle 13.00;

- che per il periodo 17.03.2015 - 06.12.2015 aveva percepito solo € 600,00 al mese, successivamente la retribuzione era stata progressivamente aumentata sino a giungere, negli ultimi mesi, ad € 1.200,00;

- che dal mese di luglio 2018 aveva lavorato a settimane alterne, il lunedì, il martedì, il mercoledì, giovedì, venerdì ovvero il lunedì, martedì, mercoledì, venerdì e sabato, sempre con gli stessi orari, dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00/19.30;

- che nelle buste paga risultavano giorni di assenza anche nei giorni in cui aveva regolarmente lavorato;

- che aveva lavorato in ufficio tutti i giorni di marzo 2020 fino al 17, nonché tutto maggio 2020 e Part 12 giorni di giugno 2020, nonostante l'indicazione nei prospetti paga della ;

- che aveva goduto di sole due settimane all'anno di ferie a cavallo di Ferragosto e non aveva goduto di permessi retribuiti;

- che aveva percepito solo acconti sul TFR e i resistenti erano inadempienti anche rispetto all'obbligo del regolare versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi;

- che era stato costretto a firmare vari documenti, che impugnava ai sensi dell'art. 2113 c.c.;

2
- che aveva richiesto con racc. a.r. del 7.08.2020 il pagamento di tutte le spettanze retributive dovute, senza alcun esito;

- che aveva, inoltre, contestato la nullità del fittizio termine ed impugnato la risoluzione contrattuale perché nulla, arbitraria ed inefficace, mettendo a disposizione le proprie energie lavorative, senza riscontro.
Tanto premesso, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a) contrariis reiectis, accertare e dichiarare l'unicità del collegamento societario e la sussistenza rispetto alle società resistenti di un unico centro di imputazione di interessi in capo ai Sigg.ri e NTroparte_2
e per l'effetto la sussistenza di un rapporto di lavoro unico, senza soluzione di NTroparte_5 continuità, intercorso tra il ricorrente e le società resistenti dal 17.03.2015 al 12.06.2020 con diritto ad essere inquadrato sin dall'inizio del rapporto (marzo 2015) nel livello II^ del CCNL Edilizia- Industria e che, pertanto, nel suindicato periodo, il ricorrente ha maturato, ex art. 2103 c.c., il trattamento economico e normativo fissato per la detta categoria dal C.C.N.L. di settore;
b) in subordine al punto a) accertare e dichiarare che, comunque, il ricorrente ha lavorato in modo continuato ed ininterrotto dal 17.03.2015 fino al 12.06.2020 alle dipendenze di tutte le società resistenti ( quale NTroparte_5 NTroparte_1 NTroparte_3 NTroparte_9 impiegato amministrativo e che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con diritto ad essere inquadrato sin dall'inizio del rapporto (marzo 2015) nel livello II^ del CCNL Edilizia-Industria e che, pertanto, nel suindicato periodo, il ricorrente ha maturato, ex art. 2103 c.c., il trattamento economico e normativo fissato per la detta categoria dal C.C.N.L. di settore;

c) accertare e dichiarare che il ricorrente ha svolto per tutto il suindicato periodo un rapporto di lavoro
a tempo pieno e che è stato retribuito per un numero di ore notevolmente inferiore a quelle effettivamente lavorate e che non gli sono stati applicati i minimi retributivi previsti dal CCNL di categoria, sia per la retribuzione mensile che per quelle indirette;
d) accertare e dichiarare la nullità/illegittimità del termine apposto al contratto sottoscritto con la il NTroparte_1
31.12.2019 per aver il ricorrente di fatto lavorato alle dipendenze della in data NTroparte_1 anteriore alla sottoscrizione del contratto e/o per violazione delle norme che regolano il contratto a termine e per l'effetto dichiarare e ritenere la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato e condannare le resistenti o, in subordine la al pagamento in favore del ricorrente NTroparte_1 dell'indennità omnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto ovvero ad ogni altro risarcimento spettante;
e) in ogni caso, condannare tutti i resistenti in solido tra loro o in subordine, ciascuno per quanto di ragione
e di competenza, al pagamento, in favore del Sig. , per differenze retributive maturate Parte_1 nel suindicato periodo lavorativo, della complessiva somma di € 69.477,28 (comprensiva dello straordinario, maggiorazione per lavoro festivo, ferie, 13^, diff. retributive, T.F.R. ed ogni altro emolumento previsto dal C.C.N.L. del settore) così come risulta dalle singole ed analitiche voci specificate negli allegati conteggi, da considerare parte integrante del presente atto, o, in ogni caso, ed in virtù del combinato disposto degli artt. 36 Cost. e 2099 c.c. della somma maggiore o minore che
l'adito Giudice riterrà equa, oltre la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla maturazione del credito al soddisfo;
f) condannare le resistenti alla regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale del ricorrente”;
con vittoria di spese e competenze di lite, da attribuirsi. Si sono ritualmente costituite la e la eccependo preliminarmente la CP_4 NTroparte_3 nullità del ricorso, il proprio difetto di legittimazione passiva e – quanto alla – anche CP_3 l'incompetenza territoriale del Tribunale di TO;
nel merito, hanno chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato.
Si sono altresì costituiti la in proprio, eccependo la nullità del NTroparte_10 NTroparte_2 ricorso e la decadenza dall'impugnativa del termine apposto al contratto del 31.12.2019 e chiedendo nel merito il rigetto del ricorso.
e la non si sono, invece, costituiti, nonostante la regolarità NTroparte_5 NTroparte_5 della notifica del ricorso;
ne è stata, pertanto, dichiarata la contumacia.
3
A seguito di integrazione del contraddittorio disposta dal giudice si è costituito anche l' , CP_6 chiedendo – in caso di accoglimento del ricorso – di dichiarare con sentenza il diritto del ricorrente all'accredito contributivo relativo alle accertate differenze retributive, nei limiti della prescrizione. Ammessa ed espletata la prova per testi richiesta da
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi