Trib. Trieste, sentenza 25/06/2024, n. 143

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Trieste, sentenza 25/06/2024, n. 143
Giurisdizione : Trib. Trieste
Numero : 143
Data del deposito : 25 giugno 2024

Testo completo


TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione Civile – Controversie del Lavoro

VERBALE DI UDIENZA della causa iscritta al N.129/2024
Oggi 25/06/2024, innanzi al dott. Paolo Ancora, sono comparsi: per la parte ricorrente l'avv. Miasi in sostituzione degli avv.to Caudullo e
Calabrò. per la parte resistente l'avv. Capaldo con la d.ssa Michela Tonutti.
Viene esperito tentativo di conciliazione che dà esito negativo.
Le parti discutono la causa richiamandosi alle proprie difese e conclusioni in atti.
Il Giudice entra in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio il Giudice, assenti le parti, pronunzia la seguente sentenza dandone lettura ed effettuando deposito telematico. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trieste, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Paolo Ancora, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in materia di lavoro e/o di previdenza e assistenza obbligatorie, iscritta al n. 129/2024 R.L. promossa da
;
Parte_1 C.F._1 CP_1
( );

[...] C.F._2 Controparte_2
( );
C.F._3 Controparte_3
( );
C.F._4 Controparte_4
( );
C.F._5 Controparte_5
( );
C.F._6 Controparte_6
( );
C.F._7 Controparte_7
( );
C.F._8 CP_8
( );
( );
C.F._9 CP_9 C.F._10
( );
CP_10 C.F._11 CP_11
( ;

[...] C.F._12 Controparte_12
( );
C.F._13 CP_13
( ;
C.F._14 CP_14
( );
( );
C.F._15 CP_15 C.F._16
( );
Controparte_16 C.F._17 CP_17
( ;

[...] C.F._18 CP_18
( ;

[...] C.F._19 CP_19
( );
C.F._20 Controparte_20
[...]
( ;
C.F._21 Controparte_21
( ;
C.F._22 Controparte_22
( );
C.F._23 Controparte_23
( );
C.F._24 Parte_2
( );
C.F._25 Controparte_24
( );
);
C.F._26 Parte_3 C.F._27
tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti Dino Caudullo e Cosimo Calabrò;

-ricorrente- contro
), Controparte_25 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste;

- resistente-
In punto: retribuzione
Conclusioni:
Parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, fissata l'udienza di comparizione delle parti, previa disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della legge n. 107/2015, dell'art 2 del DPCM. 23/9/2015 e dell'art. 3
DPCM. 28/11/2016, nella parte in cui escludono i docenti assunti a tempo determinato dalla fruizione della Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione dei docenti, per violazione della clausola di non discriminazione di cui all'art. 4 dell'accordo sul lavoro
a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70, come interpretata dalla Corte di Giustizia UE nell'ordinanza 18.05.2022: - accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti, quali docenti assunti a tempo determinato, a fruire della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di cui all'art. 1, c. 121, della l. n. 107/2015 e per
l'effetto - condannare il , in Controparte_26
3 persona del a costituire in favore dei ricorrenti, con le CP_27
modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, co. 121, Legge n. 107/2015, con assegnazione della somma di € 500,00 per ciascun anno scolastico e, segnatamente:
500 Parte_1
1000 Controparte_1
500 Controparte_2
2500 CP_3 CP_3
1000 Controparte_4
3000 Controparte_5
3000 Controparte_6
2500 Controparte_7
500 CP_8
1000 CP_9
1000 CP_10
1000 Controparte_11
3500 Controparte_12
1500 CP_13
1000 CP_14
500 CP_15
1500 Controparte_16
500 CP_17
OT AR GI 1500
1500 CP_28
SESSANTA O AN DR 2500
2500 Controparte_21
1000 Controparte_22
GI CA 500
2500 Parte_2
Parte_4
[...]
Con ogni consequenziale statuizione in ordine ai compensi di causa, spese generali, CPA, IVA e rimborso contributo unificato, di cui si chiede la distrazione ai sensi dell'art.93 c.p.c. in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
Parte resistente: “In via principale, rigettare l'avversa domanda. Spese rifuse”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
4


1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 15.3.2024, i ricorrenti indicati in epigrafe adivano il Giudice del lavoro di Trieste, esponendo di essere stati dipendenti del in qualità di docenti, Controparte_26
avendo prestato, negli ultimi anni scolastici, attività didattica presso diversi istituti scolastici triestini in forza di reiterati contratti a termine.

2. Evidenziavano come, con l'art. 1, co. 121 della L. 13 luglio 2015 n. 107
(c.d. Buona Scuola), fosse stato introdotto un bonus economico, denominato “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, dell'importo pari ad € 500,00 annui, da attribuire al personale docente al fine di sostenerne il percorso di formazione continua e l'aggiornamento professionale.

3. Rilevavano inoltre che tale importo non veniva corrisposto agli insegnanti assunti dall'amministrazione resistente con contratto a tempo determinato, sebbene il profilo professionale e le mansioni svolte da questi ultimi fossero pienamente equiparate a quelle dei docenti assunti con contratto a tempo indeterminato.

4. In punto di diritto parte ricorrente deduceva la violazione della contrattazione collettiva di settore, ma soprattutto la violazione del principio eurounitario di non discriminazione, di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla direttiva 1999/70, richiamandosi ai pronunciamenti della Corte di
Giustizia dell'Unione Europea in materia ed alla giurisprudenza interna, favorevole alla prospettazione attorea.

5. Costituendosi ritualmente in giudizio, il convenuto contestava la fondatezza delle pretese avversarie, di cui chiedeva il rigetto, deducendo
l'infondatezza della domanda per assenza di discriminazione, in quanto la “carta elettronica del docente”, non essendo correlata alla prestazione
5
lavorativa, non rientrava tra quelle “condizioni di impiego” per le quali è sancita l'uguaglianza fra docenti a tempo determinato e indeterminato.
Deduceva altresì il che alcuni dei ricorrenti avevano prestato CP_25
servizio su orario non completo e che la domanda non era fondata anche in ragione dell'inapplicabilità del dictum della Corte di Giustizia ai rapporti giuridici “esauriti”, non avendo parte ricorrente tempestivamente avanzato domanda di corresponsione del bonus per ogni annualità. Eccepiva altresì la prescrizione quinquennale ex art. 2948
c. 1 nr. 4 c.c.
in ordine ad alcune delle annualità.

6. La causa veniva istruita con l'acquisizione della documentazione allegata dalle parti agli atti introduttivi e decisa all'odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE

7. Il ricorso è fondato, e deve essere accolto per i motivi che di seguito vengono specificati.

8. La materia è regolata da quanto si rinviene nell'art. 1, comma 121, L. n.
107 del 2015
, il quale dispone: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività
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