Trib. Pavia, sentenza 23/04/2024, n. 53
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
N. V.G. 635/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 14/02/2024
da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), entrambi con il patrocinio dell'Avv. Parte_2 C.F._2
BONICOLI ILARIA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Firenze Via Ricasoli 32;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Arona (NO), in data 20/06/2015, (atto
n.11, parte II, Serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2015) in regime di separazione dei beni.
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 14/02/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“ 1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. L'immobile adibito a casa familiare ed ut supra descritto è già stato messo in vendita alla somma concordata tra le parti di chf 3.250.000 ed in caso di un'offerta inferiore le parti si
riservano di valutare l'accettazione della proposta, dal ricavato della vendita le parti si divideranno le somme nel seguente modo:
- 1.818.000 chf al sig somme investite dallo stesso nell'immobile de quo, Parte_2
- 495.000,00 chf alla sig.ra somme investite dalla stessa nell'immobile de quo. Parte_1
3.Le parti si obbligano al pagamento delle imposte che graveranno sull'immobile derivanti esclusivamente dalla vendita per la quota del 50% ciascuno. I rispettivi contratti di mutuo sottoscritti dalle parti saranno estinti ed in particolare:
-il sig il mutuo ipoteca n.
1.025798.001 Finovo n FUN Parte_2 Org_1
112356088 e ipoteca n 1.025798.002 Finovo n FUN 112356088;
Org_1
-la sig.ra provvederà alla chiusura del mutuo n8E54074576217 contratto presso Parte_1
se sarà possibile, in quanto trattasi di mutuo liquidità e quindi sarà a Organizzazione_2
sua discrezione se chiuderlo oppure no.
4.Le rispettive garanzie prestate dai coniugi l'uno nei confronti dell'altro per i mutui de quibus verranno estinte contestualmente alla chiusura dei contratti di mutuo stessi, rimane inteso che il mutuo contratto dalla sig.ra qualora non dovesse essere estinto Parte_1 contestualmente alla vendita dell'immobile de quo, il sig continuerà a Parte_2
prestare la garanzia contrattualmente sottoscritta fino all'estinzione del mutuo stesso.
5.La eventuale plusvalenza derivante dal ricavato della vendita del bene de quo verrà suddivisa tra le parti per la quota del 50% ciascuno detratte eventuali spese necessarie per la vendita.
6.Le parti si sono già accordate per la