Trib. Campobasso, sentenza 02/01/2024, n. 2

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Campobasso, sentenza 02/01/2024, n. 2
Giurisdizione : Trib. Campobasso
Numero : 2
Data del deposito : 2 gennaio 2024

Testo completo

TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE MONOCRATICO DEL LAVORO
In persona della dott.ssa Laura Scarlatelli, all'esito della udienza
a trattazione cartolare ex art.127 ter cpc del 19/12/2023, ha emesso
nella causa n.1439/21 la seguente
SENTENZA
avente per oggetto “differenze retributive” promossa
DA
, difeso dall' avv. S. Di Girolamo Parte_1
ricorrente
CONTRO
in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, difesa da avv.ti N. Mancini e D.
Marinelli
resistente
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Nel ricorso parte ricorrente chiedeva di accertare che, per il
periodo lavorato da novembre 2015 ad aprile 2018, aveva effettuato la
prestazione lavorativa per un orario di lavoro superiore a quanto
indicato nei prospetti paga e, conseguentemente, di condannare la
datrice di lavoro al pagamento della somma di € 108.289,15 a titolo
pagina 1 di 14 di differenze di retribuzione, ratei ferie, permessi, ROL, festività,
13^ e 14^ mensilità, T.F.R. sulla base del CCNL applicato.
A sostegno delle proprie pretese parte ricorrente deduceva:
- di aver lavorato alle dipendenze della società resistente dal
5/11/2015 al 3/4/2018 con inquadramento al III livello del CCNL
corrispondente alla qualifica di Organizzazione_1
“conducente di autotreno”;

- che, in realtà, egli aveva svolto mansioni promiscue poichè quando
non era impegnato nei trasporti lavorava presso il magazzino della
datrice occupandosi del carico e dello scarico delle merci, della
sistemazione del magazzino e dello stoccaggio;

- che per tutta la durata del rapporto lavorativo aveva svolto un
orario di lavoro superiore rispetto a quanto indicato dal datore di
lavoro nei prospetti paga corrispondente all'orario indicato nei
fogli di registrazione cartacei e digitali del cronotachigrafo ed
anche dai DDT e ticket viaggi effettuati per conto della datrice.
La resistente sollevava preliminarmente eccezione di nullità del
ricorso per indeterminatezza e genericità della domanda nonché fronte
della mancata indicazione ed allegazione del CCNL di riferimento e,
nel merito, contestava la fondatezza delle avverse pretese replicando
che:
- non sussisteva alcun debito residuo avendo provveduto all'integrale
corresponsione nei confronti del dipendente di tutte le spettanze
derivanti dall'intercorso rapporto di lavoro;

pagina 2 di 14
- l'ammontare richiesto dal ricorrente non trovava giustificazione
nei conteggi depositati in ragione della genericità e
dell'incomprensibilità delle operazioni di calcolo sottese alla
determinazione della somma richiesta;

- le copie cartacee dei dischi cronotachigrafi prodotte dal
ricorrente erano prive di efficacia probatoria in quanto
potenzialmente soggette a manomissioni nonché in ragione dei mancati
rilevamenti dei tempi di sosta, di riposo o di percorrenze anomale,
disconoscendo formalmente i fogli di registrazione digitali e
cartacei del cronotachigrafo (disconoscimento ribadito alla udienza
del 12/9/2022 dal legale rappresentante).
Con ordinanza del 26/9/2022 questo GL rigettava l'eccezione di
nullità del ricorso introduttivo avanzata dalla parte resistente
nella propria memoria di costituzione ed ammetteva la prova
testimoniale richiesta dalle parti limitatamente ai capitoli ivi
indicati.
Conclusa la fase istruttoria, la causa veniva rinviata per la
discussione alla data del 19/12/2023.
*****************
La fattispecie oggetto del presente giudizio impone, in via
preliminare, alcune notazioni in tema di onere probatorio.
La domanda avanzata in via giudiziale dal ricorrente, infatti,
concerne l'accertamento circa lo svolgimento di lavoro in eccedenza
(straordinario) rispetto all'orario contrattualizzato che, nel
contesto del giudizio, si configura come fatto costitutivo della
pagina 3 di 14
pretesa ponendo, dunque, l'assolvimento del relativo onere
probatorio, ex art. 2697 C.C., a carico della parte ricorrente.
In proposito, la Suprema Corte ha reiteratamente e correttamente
ribadito il principio secondo cui spetta al lavoratore che chiede il
riconoscimento del compenso per lavoro straordinario (o
supplementare) fornire la prova positiva dell'esecuzione della
prestazione lavorativa oltre i limiti legalmente o contrattualmente
stabiliti statuendo, all'uopo, che
giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere
probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere
di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al
mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione
equitativa del giudice>> (Cass., sent. n. 13150/2018;
Cass., Sez.
Lav., sent. n. 4076 del 20/02/2018
;
Cass., Sez. Lav., sent. n. 16150
del 19/06/2018
ed in senso conforme Cass., Sez. Lav., sent. n. 2144
del 3/2/2005;
Tribunale Taranto - Sez. Lav., 29/09/2021, n.2136;

Tribunale Caltanissetta - Sez. Lav., 02/10/2019, n.452).
La Giurisprudenza di Merito, facendo proprio l'orientamento delineato
dalla Suprema Corte nelle pronunce precedentemente richiamate, ha,
altresì, precisato che la desunta rigorosità della prova si
concretizza nel fatto che
genericamente la prova dell'an e cioè dell'effettivo svolgimento
della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o
contrattualmente, previsti, bensì anche la prova, sia pure in termini
minimali, della sua esatta collocazione cronologica ovvero
pagina 4 di 14 l'indicazione del quantum di ore per le quali si è protratta la
prestazione lavorativa oltre il normale orario di lavoro pattuito e
cioè del quando i limiti di orario, di fatto, siano stati superati>>
(Tribunale di Prato - Sez. Lav., 04/09/2020, n.73) ed, ancora,
lavoratore che agisca per la corresponsione di emolumenti relativi
allo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario incombe il
rigoroso onere di provare il numero di ore in cui ha effettivamente
lavorato>> (Tribunale di Roma - Sez. Lav., 29/07/2021, n.6326;

Tribunale Sassari - Sez. Lav.,
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi