Trib. Agrigento, sentenza 13/06/2024, n. 905

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Agrigento, sentenza 13/06/2024, n. 905
Giurisdizione : Trib. Agrigento
Numero : 905
Data del deposito : 13 giugno 2024

Testo completo

TRIBUNALE DI AGRIGENTO Sezione unica civile
Riunito in Camera di Consiglio e composto dai Magistrati:
MARCO SALVATORI PRESIDENTE
SILVIA CAPITANO GIUDICE REL./EST.
GIUDICE CP_1
nel procedimento iscritto al n. R.G. 2569 dell'anno 2023 avente ad oggetto Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale – rapporti more uxorio;

Visti gli artt. 473bis.11 e segg. c.p.c. nonché l'art. 473bis.47 c.p.c. e letti gli atti relativi al procedimento proposto da:

Parte_1 nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Gioacchino Giorgio


- RICORRENTE -


nei confronti di:
Parte_2 nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Vita Maria Mazza
- RESISTENTE -
sentito il giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
, nel premettere di aver intrattenuto con la un rapporto di convivenza Parte_1 Pt_2 more uxorio dalla cui unione è nato, in data 24.10.2019, il bimbo , dando Persona_1 atto del fallimento del rapporto sentimentale e della cessazione della convivenza ha chiesto al
Tribunale la regolamentazione dell'affido condiviso del minore, con collocamento e residenza anagrafica dello stesso presso l'abitazione della madre;
la regolamentazione delle frequentazione
e la previsione di un assegno di mantenimento .
La resistente si è costituita rappresentando di non aver mai ostacolato il rapporto padre-figlio chiedendo in ogni caso al tribunale di non consentire il pernottamento del bambino presso il padre fino all'età di sei anni.
1
Sentite personalmente le parti il procedimento è stato rimesso in decisione per poter riferire al Collegio.
Affido della minore e diritto di visita
Non sussistendo ragioni ostative la domanda di affido condiviso del minore va senz'altro accolta. Il piccolo pertanto va affidato ad entrambi i genitori con Persona_1 collocazione presso il domicilio della madre.
I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano il figlio relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con sé.
Quanto al diritto di visita non è superfluo ricordare che per garantire il corretto sviluppo
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