Trib. Siena, sentenza 07/08/2024, n. 538

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Siena, sentenza 07/08/2024, n. 538
Giurisdizione : Trib. Siena
Numero : 538
Data del deposito : 7 agosto 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI SIENA (ON Lavoro)
“In nome del popolo italiano” Sentenza
n. 822/2023 rgl
Svolgimento del processo.
Parte_1
(difesa dall'avv. Alessio Ariotto) a mezzo ricorso depositato il 18/7/2023
contro
TR
(che sarà difeso dai funzionari delegati Ernesto Nieri e Francesco Ginanneschi)
esercitava azione giudiziale formulando le seguenti (conclusioni, ricorso, pp. 17-18, letterali)
“– dichiarare tenuto e condannare il TR
, in persona del Ministro pro- tempore
[...] ricorrente a titolo di risarcimento del danno per discriminazione economica della somma di €. 746,86 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
dichiarare altresì tenuto e condannare il RO
, in persona del pro- tempore, al
[...] CP_3 ricorrente a titolo di indennità per ferie e festività soppresse non fruite negli aa.ss. dal 2019/2020 al 2022/2023 della somma di €. 4.704, 88 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
accertare il diritto della ricorrente a fruire della carta del docente e perl'effetto dichiarare tenuto e condannare il TR
, in persona del pro- tempore, a
[...] CP_3 nonchè al riconoscimento in suo favore della somma di €. 500, 00 annui dall'a.s. 2019/2020 in poi quale contributo alla formazione, somme da accreditare su detta carta;

– in subordine, dichiarare tenuto e condannare il TR
, in persona del pro- tempore, al ri
[...] CP_3 favore della ricorrente a seguito della mancata erogazione della carta del Con docente per gli aa. dal 2019/2020 al 2022/2023, danni che si quantificano ai sensi dell'art. 1226 c.c. in €. 2.000, 00 oltre interessi legali dal fatto al saldo;

1


– condannarsi il , in persona del TR
pro- tempore, penso dovuto al CP_3 difensore”.
Il convenuto, resistente, si costituiva in giudizio, contestando CP_1 la fondatezza della domanda chiedendo (conclusioni, memoria difensiva, p. 7, letterali) :
“Preliminarmente accertare e dichiarare la maturazione della prescrizione quinquennale sulle pretese ricadenti in epoca anteriore al termine quinquennale;
nel merito, respingere integralmente il ricorso, con conseguente rigetto di tutte le domande proposte in quanto inammissibili e infondate, con ogni consequenziale provvedimento in ordine alle spese di lite”.
*
All'udienza 31/1/2024 nella causa n. 822/2023 rgl sono comparsi:
da remoto ex art. 127-bis cpc, per la ricorrente, , Parte_1
l'avv. Alessio Ariotto;

in presenza fisica, per il , il TR funzionario delegato Francesco Ginanneschi.
Il giudice sente le parti, che si richiamano ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, anche istruttorie, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria. In ordine alla necessità della consulenza tecnica d'ufficio, le parti argomentano diverse posizioni, ritenendola la docente inammissibile per come richiesta dall'Amministrazione e non utile;
l'Amministrazione all'opposto insiste per il suo esperimento limitatamente a parte dell'oggetto del giudizio (determinazione delle differenze retributive correlate agli scatti).
Il giudice tenta la conciliazione della causa. Si dà atto del fallimento del tentativo.
Il giudice fissa per la discussione l'udienza del 19/7/2024, ore 12:15 con termine per note al 9/7.
Si autorizza accesso all'aula virtuale in possesso delle parti.
All'udienza 19/7/2024, nella causa n. 822/2023 rgl sono comparsi: da remoto, ex art. 127-bis cpc, l'avv. Alessio Ariotto, per Parte_1
;

[...]
presenza fisica, il funzionario delegato, Francesco Ginanneschi, per l'Amministrazione convenuta.
Le parti si richiamano ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria.
2
Il giudice aggiorna la discussione al 7/8/2024, ore 10:30, al fine di consentire alla ricorrente verifica della correttezza materiale del calcolo delle ferie e festività, da depositarsi entro il 25/7, con eventuale nota accompagnatoria.
L'Amministrazione non si oppone e viene autorizzata al deposito di eventuale nota entro il 2/8.
All'udienza 7/8/2024, nella causa n. 822/2023 rgl sono comparsi: da remoto, ex art. 127-bis cpc, l'avv. Alessio Ariotto, per Parte_1
;

[...] in presenza fisica, il funzionario delegato, Ernesto Nieri, per l'Amministrazione convenuta.
Le parti si richiamano infine ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria.
Discussa oralmente la causa, il giudice si ritira in camera di consiglio.
*
Successivamente alle ore (attestazione telematica di deposito) in pubblica udienza, concordemente assenti le parti, il giudice pronuncia al termine sentenza ex art. 429, co. 1 cpc, pt. I (d.l. 2008/n. 112, conv. l. 2008/n. 133, art. 53)(ricorso depositato dopo il 25/6/08, ex artt. 56, 85 d.l. e l. cit.)(lettura della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione).
Motivi della decisione.
A) “dichiarare tenuto e condannare il TR
, in persona del pro-tempore,
[...] CP_3 ricorrente a titolo di indennità per ferie e festività soppresse non fruite negli aa.ss. dal 2019/2020 al 2022/2023 della somma di €. 4.704, 88 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo”.
§ A1. Il diritto controverso, lineamenti generali.
La docente ricorrente ha affermato il diritto all'indennità sostitutiva per ferie non godute quale differenziale tra i giorni di ferie maturati e i giorni di ferie fruiti d'ufficio e a domanda durante il periodo di sospensione delle lezioni.
La ricorrente è stata dipendente del TR in forza di successivi contratti di lavoro subordinato a tempo determinato con mansioni di docente di scuola primaria dall'a.s. 2005/2006 ed in servizio nel corrente a.s. presso l'I.C. “F. Tozzi” di Siena, fino al 30/6/2024.
3
Cfr. produzione contrattuale sub 2 ric. e stato matricolare prodotto dal
convenuto resistente. CP_1
Negli aa.ss. dal 2019/2020 in poi alla ricorrente non sarebbe stata corrisposta la dovuta indennità per ferie non fruite secondo quanto disposto dal CCNL e dall'art.1, commi 54-56, della legge 24.12.2012 n. 228.
Non ha poi potuto fruire del riposo con riferimento alle festività soppresse, paria 4 giornate (corrispondenti al 4/11 – 19/3 – 18/5 -8/6 – 29/6), così come stabilito all'art. 14 CCNL 2008.
Conseguentemente ha chiesto la condanna del TR
al pagamento degli importi dovuti per i tit
[...]
*
§ A2. Eccezione preliminare di merito (prescrizione quinquennale): infondatezza.
Il convenuto ha eccepito la prescrizione quinquennale del CP_1 diritto, con interessamento estintivo della pretesa creditoria.
Co Cass. S1 2020/n. 3021, confermando orientamento tracciato da Cass. 2016/n. 1757, ha ricordato: “per quanto in passato oggetto di orientame giurisprudenziali non univoci, la questione giuridica sottostante è stata risolta dalla più recente giurisprudenza della sezione lavoro di questa Corte in base al criterio della natura mista dell'indennità in questione, sia risarcitoria che retributiva, a fronte della quale devesi ritenere prevalente, ai fini della verifica della prescrizione, il carattere risarcitorio, volto a compensare il danno derivante dalla perdita del diritto al riposo. A tale diritto invero deve essere assicurata la più ampia tutela applicando il termine ordinario decennale, mentre - si è precisato - la natura retributiva, quale corrispettivo dell'attività lavorativa resa in un periodo che avrebbe dovuto essere retribuito ma non lavorato, assume rilievo allorché ne debba essere valutata l'incidenza sul trattamento di fine rapporto, ai fini del calcolo degli accessori o dell'assoggettamento a contribuzione (v. Cass. n. 11462-12, Cass. n. 20836- 13, Cass. n. 1757-16, Cass. n. 14559-17)”. Sviluppate ulteriori argomentazioni, la giudice di legittimità, ribadisce infine che “la natura mista dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute può considerarsi un dato acquisito nella prevalente (e più recente) giurisprudenza, così come può considerarsi acquisito che ai fini specifici della prescrizione del credito relativo all'indennità in questione rileva il termine decennale, e non quello quinquennale ritenuto dalla corte d'appello di Palermo”.
Non constano, allo stato, ulteriori sviluppi nella giurisprudenza di legittimità.
L'eccezione di prescrizione è per i motivi esposti infondata.
4
*
§ A3. Il diritto controverso, lineamenti specifici.
Il/la ricorrente è stato/a sistematicamente utilizzato/a dal CP_1 convenuto in attività di docenza mediante la stipula di contratti a tempo determinato.
Fino all'anno scolastico 2012/2013, egli/lla afferma, i docenti, come parte ricorrente, che non potevano fruire delle ferie perché titolari di contratti fino al 30/06, avevano il diritto di ricevere il relativo indennizzo, commisurato alla retribuzione, equivalente ai giorni di ferie non godute in base al combinato disposto degli artt. 15 e 19 del CCNL Comparto Scuola 29.11.2007 (quadriennio normativo 2006/2009 e biennio economico 2006/2007). Dall'anno scolastico 2013/2014 la regolamentazione della materia è stata modificata da: d.l. n. 95 del 6/7/2012, convertito nella l. n. 135 del 7/8/2012;
l. n. 228 del 24/12/2012.
L'art. 5, co. 8, del d.l. 2012/n. 95 cit., convertito nella l. 2012 n. 135 cit., ha previsto che le ferie maturate dal 01.09.2013 non potranno più essere retribuite, ma fruite nei periodi di sospensione dell'attività didattica. Il regolamento della materia, infine, è stato completato dall'art. 1, commi 54, 55 e 56, della legge n. 228 del 24/12/2012. In particolare, all'art. 1:
- i commi 54 e 55, confermano che il personale docente fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni;

- il comma 56, prevede che le clausole contrattuali contrastanti con i commi 54 e 55 sono disapplicate dal 01/09/2013.
Più dettagliatamente e testualmente: la l. 24 dicembre 2012, n. 228, contenente Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013) entrata in vigore l'1/1/2013, ha così disposto all'art. 1, co. 54-56:
54. “Il personale docente di tutti i gradi di
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